Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8489 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8489 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato le censure dedotte nel ricorso di COGNOME – nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione ai delitti in materia di armi e di ricettazione lamentando che la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità in ordine a detti reati nonostante l’assoluzione del suddetto dalla partecipazione associativa -, come, altresì, supportato da memoria difensiva, non sono consentite in sede di legittimità perché in fatto e manifestamente infondate.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Catania nella sentenza impugnata.
In essa, invero, si evidenzia che se, da un canto, non residuano dubbi circa la piena riferibilità all’imputato dei reati di detenzione e porto di armi da guerr aggravati e di ricettazione aggravata, essendo con ampia evidenza emerso – a seguito di numerose captazioni ambientali e dal complesso sviluppo delle indagini svolte; come COGNOME, appellato dai correi con il nome di “NOME NOME rumeno”, abbia, per un imprecisato lasso temporale custodito, per conto del clan capeggiato dal coimputato COGNOME COGNOME jr. le armi nella disponibilità del gruppo, conservandole all’interno dei serbatoi sotterrati nel terreno sito sul retro della sua abitazione, dall’altro canto, la medesima perspicuità probatoria non può dirsi raggiunta in merito alla sua stabile e permanente affiliazione, con relativa affectio societatis, al sodalizio criminoso in questione.
Osservato, pertanto, che il ricorso, che, genericamente e aspecificamente, insiste sull’inconciliabilità dell’assoluzione dalla partecipazione associativa con la condanna per i restanti reati, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
t
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2026.