Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 299 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 299 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato il DATA_NASCITA a Palermo avverso la sentenza del 16/06/2025 del Corte di appello di Messina
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale NOME, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Messina ha confermato la condanna di NOME COGNOME per: illecita detenzione di due pistole prive di matricola e complete di caricatore nonché di 20 cartucce (artt. 81, comma 1; 23, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110; art. 697 cod. pen.) (capo 1); ricettazione (art. 648 cod. pen.), per aver acquistato o comunque ricevuto le suddette pistole
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e munizioni, provenienti dal delitto di cancellazione, contraffazione o alterazione del numero di matricola (art. 29, comma 4, seconda parte, legge n. 110 del 1975 cit.) (capo 2); detenzione a fini di spaccio di ingente quantità di sostanza stupefacente (art. 73, commi 1 e 4; 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 cit.) e specificamente di 360 panetti di hashish del peso di g 100 ciascuno, da cui sarebbero state ricavabili 289.623,36 dosi medie singole.
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso NOME COGNOME, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Vizio di motivazione (interno e per travisamento delle prove) in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 1; 23, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110 (capo 1).
In base alle prove acquisite, il rapporto tra l’odierno imputato e le armi era occasionale ed estemporaneo.
La Corte d’appello non si sarebbe dunque confrontata con le deduzioni difensive, dalle quali era emerso che: le pistole erano occultate all’interno dell’autoveicolo; l’autoveicolo non era di proprietà di NOME né risulta che questi lo avesse usato in modo costante; NOME non è, né è mai stato, titolare di licenza per porto di armi.
2.2. Violazione degli artt. 81, comma 1; 23, comma 3, legge 18 aprile 1975, n. 110.
La Corte d’appello ha escluso che la condotta di detenzione delle armi fosse assorbita in quella di porto, contravvenendo alla giurisprudenza di legittimità secondo cui, invece, l’assorbimento opera ove la detenzione abusiva o illegale di arma coincida temporalmente con il fatto illecito del porto.
2.3. Vizio di motivazione (interno e per travisamento delle prove) quanto al reato di ricettazione.
La Corte d’appello non ha valutato la deduzione difensiva volta a rilevare la mancata prova della consapevolezza, da parte di NOME, che non ha precedenti penali per reati in materia di armi o commessi con l’uso di armi, della presenza all’interno dell’autovettura delle pistole e delle cartucce.
2.4. Vizio di motivazione (interno e per travisamento delle prove) in relazione alla detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente.
Dalla valutazione degli elementi di fatto contenuti nella CNR e nell’annotazione di servizio, le cui risultanze sono state travisate dalla Corte di appello, nonostante il superamento dei quantitativi di principio attivo, emergono elementi che avrebbero potuto guidare la discrezionalità dei Giudici di merito nel senso della non configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 cit.
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Infatti: i precedenti penali dell’imputato sono risalenti e riguardano reati del tutto slegati dalla materia degli stupefacenti; la droga non rappresentava un grave rischio per la salute pubblica, non essendo in grado di saturare o incrementare notevolmente la presenza di hashish nel mercato cui era destinata; presumibilmente, l’imputato la stava trasportando in una piazza di dimensioni tali che l’introduzione di quel quantitativo non avrebbe comportato un significativo aumento del consumo, né agevolato in misura rilevante l’approvvigionamento per i consumatori abituali; l’imputato non era a diretto contatto con questi ultimi.
Inoltre, manca la prova che il ricorrente fosse a conoscenza del quantitativo di principio attivo, consapevolezza che deve essere esclusa, anche in considerazione del suo ruolo di corriere occasionale e del nervosismo dimostrato dall’imputato al momento dell’arresto.
2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, in violazione degli artt. 27, comma 3, Cost. e 49, comma 3, CDFUE.
La Corte di appello, nel determinare la pena per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, all’interno della forbice edittale, che va da due a sei anni di reclusione, ha comminato la pena base di anni cinque, in prossimità del massimo edittale, disattendendo i criteri di commisurazione giudiziale e in spregio del principio di rieducazione del condannato, trascurando di considerare come l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richieda una motivazione specifica, che eviti il ricorso a mere clausole di stile, quale il generico richiamo all’entità del fatto e alla personalità dell’imputato.
Il ricorrente ha presentato conclusioni scritte nelle quali insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
I motivi primo, terzo e quarto, concernenti, rispettivamente, i reati in materi armi, la ricettazione e la detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, appaio reiterativi, declinati in fatto e generici, non confrontandosi con la motivazione – pur sua sintesi, completa e tutt’altro che illogica – del provvedimento impugnato, che osservato:
quanto ai reati in materia di armi, che NOME era stato trovato da solo nell’aut in cui erano nascoste due pistole prive di matricola, complete di caricatore nonché molteplici cartucce, avendo peraltro il giudice di primo grado già chiarito che l’impu aveva mostrato evidenti segni di nervosismo ed insofferenza nel momento in cui veniva
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effettuato, ad un posto di controllo, la perquisizione dell’autovettura Porsche, priv copertura assicurativa, alla cui guida si trovava;
ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione, che è sufficiente l detenzione dell’arma e del suo porto abusivo, con ciò essendosi i Giudici conformati alla massima di esperienza, che ha trovato espressione nel pacifico orientamento di legittimità, secondo cui «il possesso dì un’arma clandestina integra dì per sé la prova de delitto di ricettazione, poiché l’abrasione della matricola, che priva l’arma medesima numero e dei contrassegni di cui all’art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essend chiaramente finalizzata ad impedirne l’identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell’arma» (per tutte, Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, COGNOME, R 276868; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, COGNOME, Rv. 268713);
che nessun dubbio può investire la configurabilità dell’aggravante dell’ingent quantità in rapporto alla detenzione fini di spaccio della sostanza stupefacente, alla l di Sez. U. n. 36258 del 24/05/2012, COGNOME, Rv. 253150, secondo cui l’aggravante dell’ingente quantità, di cui all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2000 , volte il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice dì merito, quando tale quantità sia superata: laddove, se è vero che il mero superamento del limit quantitativo pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore – sogl determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, non determina automaticamente la sussistenza dell’ipotesi aggravata (dovendo, in ogni caso, aversi riguardo alle circostanze del caso concreto. V. anche Sez. 6, n. 43771 del 07/10/2014, Ammer, Rv. 260715), d’altro canto, nel caso di specie, la consulenza chimica tossicologica ha dimostrato che il principio attivo contenuto nei 36 kg di hashish rinvenuti all’interno dell’autovettura era ampiamente superiore a tale limite (pari a grammi 7.240,5845), né sono emersi fattori che possano compensare l’accresciuto disvalore della condotta per effetto del suddetto quantitativo. Mentre, si comprende la ragione della mancata risposta alle deduzioni sul difetto di dolo in capo all’imputato – peraltro manifestamente infonda alla luce delle note fattuali della vicenda in oggetto -, non essendo esse state sollev in appello. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente deduce un bis in idem in relazione alle fattispecie di detenzione e porto di armi. Tuttavia, come confermato dalla lettura della sentenza di primo grado (che trattandosi di c.d. doppia conforme, è suscettibile di integrare la motivazione de pronuncia impugnata. Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218.), all’imputato è
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stata contestata e poi ascritta la responsabilità per la sola detenzione – di armi (art comma 3, legge n. 110 del 1975 cit.) e cartucce (art. 697 cod. pen.)
Infine, e in risposta al quinto motivo, se è vero che la Corte d’appello si è limi a definire il trattamento sanzionatorio “congruo”, va rilevato che il Giudice di primo gr – le cui argomentazioni, anche sul punto, possono integrare quelle della Corte d’appello -, nel rilevare la «straordinaria gravità della condotta oggetto di contestazione», l’a ritenuta sintomatica dell’«inserimento dell’imputato in allarmanti circuiti criminali»
Con tale specifico aspetto della motivazione le deduzioni difensive non si sono confrontate, risultando quindi aspecifiche e, al pari delle precedenti, inammissibili.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/12/2025