Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40395 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40395 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2021 del G.i.p. del Tribunale d Palmi visti gli atti, il provvedimento impugNOME e i0 ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il G.u.p. del Tribunale di Palmi, con sentenza in data 23 febbraio 2023, applicava nei confronti di COGNOME NOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di detenzione di più armi clandestine, di ricettazione delle stesse armi, di detenzione di un’arma comune da sparo e di parti di arma, di detenzione illegale di munizioni.
Ha proposto ricorso la difesa dell’imputato deducendo con il primo motivo violazione di legge in relazione agli artt. 2, 4 e 7 I. 895/1967, 23, comma 1, 3 e 4 I. 110/1975 nonché carenza di motivazione in relazione al ritenuto concorso formale del reato di detenzione di armi clandestine con il reato di detenzione di
armi comune da sparo; richiamava a tal fine la giurisprudenza sezioni unite che ha escluso la possibilità del concorso tra detti reati aventi ad oggetto le medesime armi.
2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli articoli 2 e 7 I. 895/67 e vizio di motivazione, anche in relazione ad atti processuali travisati o pretermessi, quanto alla sussistenza del reato di detenzione abusiva di parti di arma, non potendo essere considerate tali né i caricatori né i silenziatori.
2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 99 cod. pen. per essere stata applicata la recidiva reiterata, pur non essendo stato mai dichiarato recidivo l’imputato nei precedenti giudizi.
2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione degli articoli 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione all’operato trattamento sanzioNOMErio.
All’udienza del 2 novembre 2022 il giudizio veniva rinviato, in attesa della decisione devoluta alle Sezioni unite, riguardante il profilo oggetto del terzo motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché, dalla stessa lettura dei capi di imputazione, risulta palese la differente caratteristica e natura delle armi considerate nei capi di imputazione 1 e 3.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato: il silenziatore costituisce “parte di arma”, la cui detenzione illegale integra reato (Sez. 1, n. 28593 del 07/04/2022, Felici, Rv. 283358 – 01, ove si è precisato che resta irrilevante la mancata inclusione del dispositivo tra le componenti essenziali dell’arma elencate nell’art. 1 bis, lett. b), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104, in quanto disciplina non di carattere generale, ma volta a regolamentare la circolazione delle armi nel mercato interno dell’Unione); quanto alla detenzione dei caricatori, il motivo è affetto da genericità, poiché non indica gli elementi fattuali che dovrebbero sostenere la tesi evocata dal ricorrente, difettando la specificazione di quali tra i tre caricatori abbia caratteristiche tali d ritenere (alla luce della decisione Sez. 1, n. 3116 del 09/02/2017, dep. 2018, D’Addio, Rv. 272057 – 0) esclusa la configurabilità del contestato reato.
1.3. Il terzo motivo di ricorso è anch’esso infondato, alla luce delle conclusioni cui sono giunte le Sezioni unite nel decidere sul contrasto riguardante esattamente la questione dedotta da ricorrente (secondo le indicazioni della sentenza n. 32318 del 30/3/2023, COGNOME).
1.4. Il quarto motivo di ricorso è formulato per motivi non consentiti, non potendosi con il ricorso in sede di legittimità censurare profili diversi da quelli indicati dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., non rientrando tra questi i profili inerenti alla misura della pena applicata in difetto di errori tra la richies delle parti e la determinazione del giudice (Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509 – 0).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 6 giugno 2023
Il Consigli re Estensore Il Presidevíte