Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33629 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33629 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/01/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentile le conclusioni del PG NOME COGNOME PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA.
Hdito itdifensore
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvi dell’ordinanza impugnata in merito alle sole esigenze cautelari, rigettando resto il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 12 gennaio 2024 del Tribunale di Caltanissetta, che ha rigettato il riesame ex art. 309 cod. proc. pen. avverso il provvedimento del 15 dicembre 2023, con il quale il G.i.p. del Tribuna di Caltanissetta aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare d custodia in carcere, ritenendolo gravemente indiziato dei reati di detenzion porto illegale di armi comuni da sparo, aggravati dalla c.d. agevolazione e meto mafioso, ai sensi degli artt. 10, 12, 14 legge 2 ottobre 1967, n. 895 e 416cod. pen., commessi dal 22 settembre e dall’8 ottobre 2022 con condott perdurante.
In particolare, secondo la tesi accusatoria, i suddetti reati erano stati p essere nell’ambito di una rapina, rimasta nello stato pre-esecutivo, che avre costituito un reato-fine dell’associazione di tipo mafioso riconducibile, tra gl ad COGNOME NOME NOMEaffiliato storico della consorteria mafiosa “RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“), COGNOME NOME NOMEscarcerato il 23 novembre 2021 e collocatosi in posizione di assoluto primato in seno, non solo alla RAGIONE_SOCIALE mafiosa, ma anc al mandamento) e COGNOME NOME (affiliato alla RAGIONE_SOCIALE di Gela).
Secondo quanto emerso dagli atti, la rapina era stata preceduta da una ser di summit, ai quali aveva partecipato anche l’indagato (nell’incontro del 5 ott 2022), e il provento del reato, elevato nell’ammontare, sarebbe dovuto esse spartito tra le due consorterie interessate, che lo avrebbero investito in ul attività illecite; tuttavia, la rapina non aveva trovato esecuzione, a causa controllo di sicurezza subito dai sodali 1’8 ottobre 2022 in RAGIONE_SOCIALE e di perquisizione subita dagli stessi il successivo 20 ottobre 2022.
Le condotte realizzate da COGNOME NOME sino a quel punto, però, come emerso dalle conversazioni captate nel corso dell’organizzazione della rapin avevano perfezionato i reati di detenzione e porto illegale di armi, poiché l’inda aveva svolto il ruolo, ricoperto unitamente a COGNOME NOME e COGNOME NOME, di reperire le armi, condotta perfettamente perfezionatasi.
2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso.
2.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale, sotto il profilo della gravità indiziaria, av omesso di considerare che, ai fini della configurabilità della penale responsabi
a titolo di concorso, in ordine ai reati di detenzione e porto illegale di armi, sarebbe stata necessaria la coscienza e la volontà di contribuire con il proprio operato alla perpetrazione dell’illecito: sarebbe stato necessario, quindi che ciascuno dei $. compartecipi ‘avuto la disponibilità materiale dell’arma e che si tr pertanto, in una situazione di fatto tale per cui possa disporne in qualsiasi momento.
Nel caso di specie, con riferimento al reato di cui al capo 25, invece, era emerso che, nell’unico episodio del 7 ottobre 2022 (nel corso del quale il correo COGNOME avrebbe reperito l’arma in un luogo non individuato) COGNOME non era stato coinvolto in nessun modo.
Con riferimento al reato di cui al capo 26, inoltre, era emerso che l’indagato avesse solo partecipato all’incontro del 5 ottobre 2022.
Nel ricorso, infine, si evidenzia che la circostanza che COGNOME 1’8 ottobre 2022 avesse preso un’arma presso l’ovile di COGNOME non si conciliava con l’intercettazione di qualche giorno dopo; in ogni caso, le armi non erano mai state rinvenute-.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto sussistenti le esigenze cautelari, senza fornire sul punto alcuna valida motivazione, ma solo in forza del fatto che l’indagato avesse preso parte a una presunta rapina e in forza di precedenti penali non specifici, elementi che – secondo il ricorrente – non avrebbero potuto giustificare l’applicazione della massima misura custodiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Sul punto, infatti, il ricorso ripropone le medesime considerazioni svolte dinanzi al Tribunale che, invece, ha fornito ampia motivazione circa la sussistenza della gravità indiziaria, facendo riferimento sia al contenuto delle intercettazioni telefoniche, sia all’esito dei servizi svolti nel corso dell’attività investigativa.
Dal complessivo esame delle intercettazioni e dalla conseguente valutazione delle attività svolte dal gruppo per l’organizzazione della rapina, risulta la piena consapevolezza del COGNOME sia della necessità di procurarsi l’arma sia delle modalità di consegna della stessa a COGNOME e COGNOME, sia della necessità di occultare la medesima presso i propri terreni.
La valutazione è analitica, svolta con riferimento alla successione ed al concatenamento logico delle intercettazioni ed alla ricostruzione delle fasi
preparatorie della rapina, con conseguente addebitabilità della condotta contestata a COGNOME, con riferimento ad entrambe le illecite detenzioni.
La valutazione della gravità indiziaria è riferita alla piena consapevolezza del ricorrente circa la destinazione delle armi, indipendentemente dal fatto che la rapina non sia poi stata portata a compimento, ovvero che le armi non siano state reperite in sede di perquisizione, atteso che, anche di questa circostanza, il giudice di merito ha fornito ampia motivazione in relazione allo sviluppo delle conversazioni e alla tramontata possibilità di realizzare senza rischi l’ipotesi della rapina.
1.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato, perché la censura è meramente confutativa delle logiche e ben argomentate motivazioni contenute nel provvedimento impugnato, in ordine alla sussistenza della presunzione di legge relativa alle esigenze cautelari e alla inesistenza di elementi di segno contrario allegati dalla difesa.
Per di più, i giudici hanno espressamente valorizzato la condotta di reperimento e consegna dell’arma da fuoco per l’esecuzione di una rapina da parte del gruppo criminale di Gela, al quale il COGNOME ha così mostrato di essere collegato, sulla base del tenore della conversazione intercettata alle ore 20,44 (r.int. n. 906/2022 progr. 832 all. 1470) riportata a pag. 9 dell’ordinanza impugnata, con la quale il ricorrente non si confronta. Il significato
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Stante lo stato di detenzione di COGNOME, si deve disporre la trasmissione, a cura della cancelleria, della copia del presente provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen., affinché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese O processuali. Manda alla cancelleria 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 111 O GLYPH En–z0-
Così deciso 1’8/05/2024