Detenzione Arma Non Funzionante: Quando è Reato? La Sentenza della Cassazione
La questione della rilevanza penale della detenzione arma non funzionante è un tema ricorrente nelle aule di giustizia. Un’arma rotta o inefficiente può essere considerata ancora pericolosa? E il suo possesso integra comunque un reato? A queste domande ha dato una chiara risposta la Corte di Cassazione con una recente ordinanza, confermando un orientamento consolidato che lega la natura di arma non al suo stato di funzionamento momentaneo, ma alla sua potenzialità offensiva recuperabile.
I Fatti del Caso: Ricettazione e Detenzione Illecita
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un individuo condannato in primo e secondo grado, rispettivamente dal Tribunale di Trani e dalla Corte di Appello di Bari, per i reati di ricettazione e detenzione illecita di un’arma comune da sparo e del relativo munizionamento. L’imputato, non accettando la condanna di secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su due principali motivi.
I Motivi del Ricorso: L’Arma Inefficiente e la Pena Eccessiva
L’imputato ha contestato la sua condanna sostenendo, in primo luogo, che l’arma in suo possesso non fosse funzionante. A suo dire, un’arma inefficiente non costituisce un pericolo per l’ordine pubblico e la pubblica incolumità, venendo meno l’oggetto giuridico del reato di detenzione illegale.
In secondo luogo, ha criticato la commisurazione della pena, ritenuta eccessiva. In particolare, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e una quantificazione della sanzione non adeguatamente motivata, in quanto superiore al minimo edittale.
La Detenzione Arma Non Funzionante Secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. Sul punto cruciale della detenzione arma non funzionante, i giudici hanno ribadito un principio fondamentale: la natura di un’arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante.
Il pericolo per l’ordine pubblico, infatti, sussiste anche in presenza di un guasto riparabile. Ciò che rileva è la potenziale capacità dell’oggetto di essere ripristinato e di recuperare la sua funzione offensiva. Solo nel caso di un’arma “totalmente e assolutamente inefficiente”, ovvero con un difetto strutturale irreversibile, si può escludere la configurabilità del reato, poiché viene meno la sua intrinseca pericolosità.
Le Motivazioni: La Decisione della Suprema Corte
La Corte ha qualificato il primo motivo di ricorso come meramente reiterativo di una doglianza già adeguatamente respinta dai giudici di appello. Questi ultimi avevano correttamente applicato la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui un semplice guasto riparabile non è sufficiente a far perdere all’oggetto la sua qualifica giuridica di arma.
Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato e generico. La Corte d’Appello aveva, infatti, fornito una congrua motivazione per il diniego delle attenuanti generiche e per la determinazione della pena. La decisione era stata basata su elementi concreti, come i precedenti penali dell’imputato e l’assenza di elementi favorevoli, considerati prevalenti ai fini della valutazione richiesta dall’art. 133 del codice penale. Di conseguenza, la scelta di infliggere una pena leggermente superiore al minimo era pienamente giustificata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che il possesso di un’arma da fuoco, anche se temporaneamente non operativa, rimane un comportamento penalmente rilevante. Per escludere il reato, la difesa deve dimostrare non un semplice malfunzionamento, ma un’inefficienza assoluta e definitiva, tale da rendere l’oggetto un semplice “ferro vecchio” incapace di sparare. La decisione sottolinea inoltre l’importanza di una motivazione solida da parte dei giudici di merito nel valutare la personalità dell’imputato ai fini della concessione delle attenuanti e della commisurazione della pena, un aspetto che la Cassazione può sindacare solo in caso di vizi logici o giuridici manifesti.
Possedere un’arma che non funziona è considerato reato?
Sì, secondo la Corte di Cassazione è reato. La natura di arma non viene meno solo perché lo strumento non è attualmente funzionante, a condizione che il guasto sia riparabile. Il pericolo per l’ordine pubblico e la pubblica incolumità, infatti, sussiste comunque.
Quando un’arma viene considerata legalmente “inefficiente” al punto da non costituire reato?
Un’arma è considerata legalmente inefficiente solo quando il suo malfunzionamento è totale e assoluto, ovvero quando il difetto è tale da renderla permanentemente inservibile e non riparabile. In questo caso, viene meno la sua capacità offensiva e, di conseguenza, la pericolosità che giustifica il reato.
Come valuta il giudice la richiesta di circostanze attenuanti generiche?
Il giudice valuta la richiesta basandosi sugli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale, che includono la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti a causa dei precedenti penali dell’imputato e dell’assenza di elementi favorevoli a suo carico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31933 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31933 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CANOSA DI PUGLIA il 27/10/1974
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 6.2.2025 la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Trani del 2.3.2020 di condanna del ricorrente per i reati di ricettazione e detenzione illecita di arma comune da sparo nonché di detenzione illegale di munizioni;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso sia meramente reiterativo di doglianza già adeguatamente disattesa dai giudici di appello sulla base di giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui la natura di un’arma non viene meno per il solo fatto che lo strumento non sia attualmente funzionante, atteso che il pericolo per l’ordine pubblico sussiste anche in presenza di un guasto riparabile (Sez. 1, n. 18218 del 6/3/2019, COGNOME, Rv. 275465 – 01; Sez. 1, n. 16638 del 27/3/2013, COGNOME, Rv. 255686 – 01) e che solo nel caso di arma totalmente e assolutamente inefficiente viene meno quella situazione di pericolo per l’ordine pubblico e per la pubblica incolumità che costituisce l’oggetto giuridico della detenzione illegittima di arma (Sez. 1, n. 2168 del 24/10/1994, dep. 1995, Veneto, Rv. 200412 – 01);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso sia generico e non prospetti apprezzabili elementi di confutazione della motivazione della sentenza impugnata, la quale ha operato un congruo richiamo ai precedenti penali dell’imputato e all’assenza di elementi favorevoli per giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la commisurazione del trattamento sanzionatorio in termini non coincidenti con il minimo edittale, così dando adeguatamente conto degli elementi, tra quelli previsti dall’art. 133 cod. pen., che ha considerato prevalenti per la esclusione del beneficio previsto dall’art. 62-bis cod. pen. e per la quantificazione della pena in misura sia pure di poco superiore al minimo edittale;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19.6.2025