Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20341 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20341 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Salerno nel procedimento a carico di: COGNOME NOMECOGNOME nato a Salerno il 28/1/1964
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno del 18/10/2024
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18.10.2024, il Tribunale di Salerno ha riqualificato il fatto contestato ad NOME COGNOME – imputato del reato di cui agli artt. 10 e 14 L. n. 497 del 1974 per avere detenuto un fucile da caccia Beretta cal. 20 e sessantaquattro cartucce cal. 20, eredità del padre – come integrante il reato di
cui all’art. 697 cod. pen., di cui ha al contempo dichiarato l’estinzione per prescrizione.
Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Salerno, articolando un unico motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Il ricorso rileva, in particolare, che il fatto storico contestato è risultato provato e che il giudice ne ha dato atto, tuttavia riqualificandolo in aperto contrasto con le norme che regolano la materia. Infatti, il Tribunale ha ritenuto che l’inottemperanza dell’art. 38 T.u.l.p.s. fosse sanzionata dall’art. 697 cod. pen., ciò che però poteva valere fino alla L. n. 497 del 1974, a seguito della cui entrata in vigore l’ambito di applicazione della predetta contravvenzione è rimasto circoscritto alle c.d. armi bianche e alle munizioni per arma comune da sparo, mentre la detenzione di arma comune da sparo è da allora prevista come delitto e sanzionata dalla L. n. 895 del 1967.
Con requisitoria scritta del 30.1.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
In data 21.2.2025, il difensore di NOME COGNOME ha depositato una memoria, con la quale ha eccepito che, anche a ritenere sussistente il delitto originariamente contestato, esso sarebbe comunque coperto da prescrizione per il decorso dei termini massimi, in considerazione dell’epoca di commissione fino alla data del 14.1.2017; in ogni caso, anche il termine ordinario di prescrizione di sei anni sarebbe decorso dal decreto di citazione a giudizio del 15.3.2018, cui è seguita l’ emissione della sentenza di primo grado solo in data 18.10.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del pubblico ministero è fondato laddove deduce la erronea applicazione della legge penale da cui è viziata la sentenza impugnata.
Invero, il Tribunale di Salerno, dopo aver ritenuto provato il fatto storico ascritto all’imputato, ha correttamente affermato che il detentore di un’arma comune da sparo, una volta che ne abbia acquisito la disponibilità, deve farne denuncia alla competente autorità, quali che siano il titolo dell’acquisto e le modalità attraverso cui si perviene al possesso dell’arma stessa.
Peraltro, è stato costantemente ritenuto che nel caso, come quello di specie, di morte del soggetto che ha proceduto alla denuncia del possesso di un’arma alla competente autorità, incombe alla persona, cui perviene in disponibilità la stessa
arma, l’obbligo di ripetere eguale denuncia, in quanto l’art. 38 T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773 mira ad assicurare la possibilità di controllo di tutte le armi esistenti nel territorio nazionale da parte dell’autorità di P.S., attraverso la conoscenza di tutti coloro che le posseggono, anche a prescindere dai luoghi ove le stesse sono tenute (v. Sez. 1, n. 22563 del 19/1/2015, Perfetto, Rv. 263776 -01; Sez. 1, n. 7906 del 12/6/2012, dep. 2013, Omacini, Rv. 255193 -01).
Tuttavia, erroneamente il Tribunale di Salerno ha poi proceduto alla diversa qualificazione del fatto contestato a COGNOME come integrante la contravvenzione dei cui all’art. 697 cod. pen.
La detenzione abusiva di arma comune da sparo, infatti, è punita ai sensi degli artt. 2 e 7 L. 895 del 1967, come modificati dagli artt. 10 e 14 L. 497 del 1974, e non già dell’art. 697 cod. pen. (Sez. 1, n. 3869 del 23/1/1979, COGNOME, Rv. 141826 – 01).
Ciò nondimeno, anche il delitto in questione è da ritenersi estinto per prescrizione, a sua volta maturata nelle more del giudizio di legittimità.
Il fatto risulta commesso il 17.1.2017, mentre il corso della prescrizione è stato interrotto dal decreto di citazione a giudizio in data 3.5.2018 (non in data 15.3.2018, come indicato nella memoria difensiva) ed è rimasto sospeso durante il dibattimento dal 22.3.2024 al 18.10.2024.
Questo vuol dire che i termini massimi di prescrizione di sette anni e sei mesi, previsti per il delitto in contestazione dagli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., sono interamente decorsi il 9.2.2025.
Ne consegue, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967 estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Qualificato il fatto come violazione degli artt. 2 e 7 L. 895 del 1967, come modificati dagli artt. 10 e 14 L. 497 del 1974, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso il 7.3.2025