Detenzione Arma Clandestina: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 10528/2024, ha affrontato un caso di detenzione arma clandestina, fornendo chiarimenti cruciali sulla specificità dei motivi di ricorso e sul rapporto tra il possesso dell’arma e quello delle relative munizioni. La decisione ribadisce principi consolidati, sottolineando come la superficialità e la ripetitività dei motivi d’appello conducano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
Il Caso: Detenzione di un Fucile con Matricola Abrasa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma. La condanna riguardava la detenzione di un fucile con matricola abrasa e di munizioni. L’imputato ha basato il suo ricorso in Cassazione su tre motivi principali: una contestazione generica sulla sua responsabilità, il mancato riconoscimento di alcune attenuanti e un’errata valutazione del trattamento sanzionatorio, sostenendo in particolare che il reato di detenzione di munizioni dovesse essere ‘assorbito’ in quello più grave di detenzione dell’arma.
I Motivi del Ricorso e la Risposta della Corte
La Corte Suprema ha esaminato ciascun motivo, evidenziandone la manifesta infondatezza e, soprattutto, l’aspecificità.
La Responsabilità Penale e l’Origine Delittuosa dell’Arma
Sul primo punto, la Corte ha osservato come l’imputato non avesse preso una reale posizione critica rispetto alla motivazione della sentenza d’appello. I giudici di merito avevano chiarito che la detenzione di un’arma clandestina, ovvero con matricola abrasa, comporta di per sé la presunzione della sua provenienza da delitto. Il ricorso, invece, non ha affrontato specificamente questa logica giuridica, risultando quindi vago e inefficace.
Le Attenuanti Negate
Anche il secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti speciali e comuni, è stato respinto. La Corte di Cassazione ha evidenziato che la sentenza impugnata aveva fornito una giustificazione adeguata, basata sullo stato di conservazione ‘discreto’ dell’arma e sul fatto che fosse stata prodotta da una fabbrica rinomata, elementi che escludevano la particolare tenuità del fatto.
La questione della detenzione arma clandestina e il concorso con il reato di detenzione di munizioni
Il terzo motivo è stato giudicato non solo aspecifico ma anche in contrasto con un orientamento giurisprudenziale consolidato. L’imputato sosteneva che il reato di detenzione di munizioni dovesse essere assorbito in quello di detenzione dell’arma. La Corte, richiamando una propria precedente sentenza (n. 1898/2021), ha ribadito che la detenzione illegale di munizioni, anche se costituisce la dotazione ordinaria di un’arma clandestina detenuta dallo stesso soggetto, configura un reato autonomo previsto dall’art. 697 del codice penale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile principalmente per il vizio di aspecificità. I motivi proposti erano mere riproposizioni, definite ‘pedissequi’, di quanto già esposto in appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni giuridiche esposte nella sentenza impugnata, non una semplice ripetizione di doglianze già respinte.
Inoltre, la Corte ha sottolineato la correttezza giuridica della decisione di secondo grado nel non applicare il principio di assorbimento tra i reati. La giurisprudenza è costante nell’affermare l’autonomia del reato di detenzione di munizioni, il quale non può essere considerato un ‘post-fatto’ non punibile rispetto alla detenzione dell’arma. A ciò si aggiungeva il dato ‘non tranquillizzante’ relativo alle pendenze giudiziarie dell’imputato, che giustificava ulteriormente il trattamento sanzionatorio applicato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, conferma che la manomissione del numero di matricola di un’arma è un elemento sufficiente a qualificarla come clandestina e a presumerne l’origine illecita. In secondo luogo, ribadisce un principio fondamentale in materia di reati connessi alle armi: la detenzione dell’arma e quella delle munizioni sono condotte distinte che integrano due reati autonomi in concorso tra loro. Infine, la decisione serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi per cassazione con motivi specifici, pertinenti e critici, evitando la mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti nei precedenti gradi di giudizio, pena la declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
La detenzione di un’arma con matricola abrasa è sufficiente a provarne la provenienza illecita?
Sì, secondo la Corte, la detenzione di un fucile con matricola abrasa comporta di per sé la presunzione della sua provenienza da delitto, confermando la responsabilità dell’imputato.
Il reato di detenzione illegale di munizioni viene assorbito da quello di detenzione di arma clandestina?
No. L’ordinanza, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, stabilisce che la detenzione illegale di munizioni costituisce un reato autonomo (art. 697 c.p.) e non viene assorbito da quello di detenzione di arma clandestina, anche se le munizioni sono la dotazione ordinaria dell’arma stessa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi proposti erano aspecifici e si limitavano a ripetere le argomentazioni già presentate in appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10528 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10528 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MONTE SAN COGNOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
•
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che gli argomenti proposti nel ricorso sono affetti dal vizio di aspecificità dei di impugnazione in quanto:
il primo motivo sul giudizio di responsabilità non prende posizione sulla motivazione del sentenza impugnata che ha respinto il pedissequo motivo di appello evidenziando che la detenzione di un fucile con matricola abrasa comporta di per sé la provenienza da delitto;
il secondo motivo sulla mancata concessione dell’attenuante speciale dell’art. 648, comma 2, cod. pen., e dell’attenuante comune dell’art. 62 n. 4 cod. pen., non prende posizione su motivazione della sentenza impugnata che ha respinto il pedissequo motivo di appello evidenziando che l’arma si presenta in stato discreto di conservazione ed è prodotta da fabbric rinomata;
il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio non prende posizione sulla motivazione dell sentenza impugnata che ha respinto il pedissequo motivo di appello evidenziando anche il dato personologico non tranquillizzante dell’imputato, gravato da diverse pendenze giudiziarie mentre l’argomento contenuto in esso dell’assorbimento del reato di detenzione di munizioni in quello di detenzione dell’arma clandestina è in contrasto con l’orientamento della giurispruden di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 1898 del 17/09/2020, dep. 2021, Scalfari, Rv. 280298 nell’ipotesi di detenzione illegale di munizioni che, per numero e calibro, costituiscono ordin dotazione di un’arma clandestina detenuta dal medesimo soggetto e nel medesimo contesto, si configura l’autonomo reato di cui all’art. 697 cod. pen., con esclusione dell’assorbimento ne fattispecie di cui all’art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, trattandosi di munizioni che non ricollegabili ad alcuna arma comune da sparo suscettibile di essere detenuta legalmente), richiamato anche dal giudice del merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 febbraio 2024.