Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24993 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24993 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MANFREDONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo-e.
udito il difensore procedimento a trattazione scritta.
(
RITENUTO IN FATTO
1.NOME COGNOME, a mezzo di difensore, impugna la sentenza con la quale la Corte di appello di Bari ha riformato la condanna, resa nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia, in data 7 luglio 2020, riconoscendo la continuazione tra i reati di cui ai capi 1, 2, 4 e 5 con le già concesse circostanze attenuanti generiche, reputate equivalenti, con rideterminazione della pena irrogata in anni tre e mesi sei di reclusione per i reati di cui ai citati capi, nonché in mesi otto reclusione ed euro duemila di multa per il reato di cui al capo 3, con revoca della interdizione legale e quella perpetua dai pubblici uffici e conferma delle restanti statuizioni.
Il primo giudice aveva condannato l’imputato per i reati ascrittigli, riqualificato il reato di cui al capo 3 nel delitto di cui all’art 73, comma 5, d.P n. 309 del 1990 riconosciute le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla recidiva e ritenuta la continuazione soltanto tra i reati ascritti capi 1 e 2, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione ed euro 8000 di multa per i capi 1, 2, 3, e 5, nonché alla pena di mesi 7 di arresto ed euro 2000 di ammenda per il reato di cui al capo 4, con assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste per il capo 6, pene accessorie di legge e confisca della pistola e delle munizioni in sequestro, nonché confisca e distruzione degli altri beni in sequestro (escluso il bene n. 11 del verbale di sequestro).
Avverso il provvedimento descritto l’imputato prospetta, per il tramite del difensore, plurimi vizi attraverso sette motivi di seguito riassunti, ex art. 17 disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Con il primo motivo si denuncia inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all’art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Il capo di imputazione n. 1 riguarda il delitto di cui all’art 23, comma 3, della legge n. 110 del 1975 per aver detenuto un’arma comune da sparo clandestina perché, all’interno di una cassaforte, occultata in un armadio, veniva reperita in una sacca una pistola scacciacani modificata, marca TARGA_VEICOLO, contenente nel serbatoio un proiettile, arma che in virtù della modifica è idonea allo sparo e funzionante, nonché priva di dati identificativi e come tale clandestina.
Il Tribunale ha affermato la responsabilità dell’imputato anche per questo capo di imputazione ma la difesa ha proposto appello, ritenendo l’inidoneità a sparare della pistola (scacciacani) rinvenuta nella disponibilità del NOME.
In assenza, infatti, di qualsiasi accertamento specialistico compiuto al riguardo, la sentenza di primo grado si fondava solo sulle dichiarazioni rese da NOME COGNOME (verbale allegato al ricorso in ossequio al principio di
autosufficienza del ricorso) con funzione di armiere presso la Capitaneria di porto di Manfredonia che, però, non contenevano alcuna affermazione circa l’idoneità allo sparo della scacciacani sequestrata.
Al contrario, si tratta di una descrizione fornita, in assenza di qualsiasi spiegazione tecnica, volta a chiarire se le caratteristiche riscontrate e cioè l’assenza di tappo rosso, di congegni di scatto funzionanti con il ‘pu>s.erre libero nella sua corsa, la presenza di una canna con brunitura, l’assenza di rigature, termosaldatura al vivo di volata, risultante all’estremità tagliata in maniera artigianale, compatibilità del serbatoio della pistola con i colpi mostrati, fossero meno tali da assicurare l’idoneità ad offendere della scacciacani.
La lettura del verbale delle sommarie informazioni rese dal dichiarante, non lascia emergere quanto affermato dalla sentenza impugnata e cioè che questi, più volte, avrebbe sottolineato anche in sede di controesame l’idoneità della pistola all’esplosione di colpi e fuoriuscita di proiettili.
Questi, secondo il ricorrente, non sarebbe mai stato ascoltato al dibattimento; sicché tale affermazione da parte della Corte di appello è frutto di una svista perché non si è mai svolto il controesame del jO teste. Ma, in ogni caso, il verbale rende chiaro come il teste COGNOME non abbia mai affermato l’idoneità della pistola alla fuoriuscita di proiettili.
Quanto alla dichiarazione di COGNOME secondo la quale il percussore era libero nella corsa e, quindi, idoneo all’esplosione di cartucce questa è insufficiente rispetto alla conclusione cui giunge la Corte territoriale nel senso che la scacciacani era idonea alla fuoriuscita di proiettili.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di porto senza giustificato motivo fuori dalla propria abitazione di strumenti di segnalazione acustica, privi del tappo occlusivo alla canna, questi si caratterizzano secondo la Corte di legittimità proprio per il fatto che esplodono cartucce a salve.
Quindi l’esplosione di cartucce non è un fatto tecnico distintivo delle sole armi comuni da sparo.
Né elemento distintivo è il fatto che viene riportato dalla Corte d’appello relativo al rinvenimento di proiettili compatibili con l’arma ricavata; con i moti di appello, invece, si era denunciato non vi fosse prova che le cartucce rinvenute fossero dei proiettili ordinari e non dei semplici colpi a salve.
Peraltro, vi è somiglianza tra cartucce a salve e cartucce da sparo tema introdotto con l’atto di appello.
La Corte di appello, invece, si sarebbe limitata a motivare in base alla mera presunzione di compatibilità funzionale tra componenti meccaniche assemblate artigianalmente, senza approfondire il dato dell’idoneità allo sparo della scacciacani laddove questa, come nella specie, sia stata fatta oggetto di un completo stravolgimento meccanico e funzionale, essendo in presenza, peraltro,
di un difetto strutturale non riparabile. Sicché verrebbe meno la stessa qualifica di arma che è elemento costitutivo del reato.
2.2.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen. (capo 2).
Sulle cartucce reperite non è stato fatto alcun accertamento, dunque con l’atto di appello si deduceva la mancanza di prova circa il fatto che queste erano proiettili e non cartucce a salve.
La pistola reperita è una scacciacani modificata, ma nulla si è appreso circa le cartucce rinvenute e la certa compatibilità di queste con l’arma, non avendo rilevanza, a tal fine, la dichiarazione dell’imputato secondo la quale scacciacani e i proiettili avevano la stessa provenienza.
Inoltre, si rileva che COGNOME ha solo esposto che le cartucce erano somiglianti al tipo ordinario, dato da cui non è ricavabile la prova certa che si trattasse di proiettili.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 697, 51 cod. pen-erronea applicazione di legge penale.
Era stato dedotto con l’atto di appello che, in caso di detenzione clandestina di munizioni per numero non superiore alla capacità di munizionamento dell’arma detenuta clandestinamente, il delitto di cui all’art. 23, comma 1, legge n. 110 de11975 assorbe la contravvenzione, richiamando precedenti di legittimità.
Si evidenzia che la Corte di appello ha rigettato l’eccezione richiamando pronuncia di legittimità che, invece, sostiene che i due reati possono concorrere anche nel caso in cui i proiettili illegalmente detenuti non superino il munizionamento in dotazione dell’arma clandestina.
Si insiste per l’applicazione del primo orientamento ritenendo che le due condotte sono espressione di un disvalore penale che la coscienza sociale avverte come omogeneo / perché la detenzione clandestina dell’arma viene normalmente associata al pericolo che questa possa essere utilizzata per atti lesivi e, quindi, tale condotta non potrebbe essere realizzata senza la concorrente disponibilità delle munizioni.
La sentenza è contrastante con l’articolo 51 cod. pen.
La Corte di appello ha condannato l’imputato anche se questi, omettendo di dichiarare la detenzione dei proiettili, ha agito nell’esercizio del diritto di dif tra cui vi è il diritto di non rilasciare dichiarazioni che possono indurre comunque a favorire la condanna.
Infatti, il detentore dell’arma clandestina non può denunciare la detenzione delle munizioni per l’arma stessa, perché in tal modo generebbe sospetti circa la detenzione dell’arma non denunciata.
2.4.Con il quarto motivo si denuncia inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Con l’atto di appello, con riferimento al capo relativo alla detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, era stato dedotto che lo stupefacente era detenuto ad uso esclusivamente personale.
La sentenza motiva con argomenti manifestamente illogici e carenti.
Si richiama alle pillole di magnesio reperite che, però, è dato congetturale quanto all’utilizzo di queste ai fini dell’attività di taglio dello stupeface Secondo passaggio che si contesta è quello in cui la Corte di appello afferma che la disponibilità di un bilancino doveva essere necessariamente collegatc1/ all’attività di spaccio.
Si contesta, infine, la motivazione nella parte in cui la Corte territorial rende conto del fatto che non era emersa la modalità di spaccio adoperata dall’imputato.
Per la difesa si tratterebbe di argomenti illogici e di natura congetturale.
2.5. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 4 legge n. 110 del 1975 e vizio di motivazione, nonché inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
L’imputato è stato condannato anche per aver portato, senza giustificato motivo, nel portabagagli del veicolo a lui nonvuso una mazza da baseball.
Con l’appello si era sostenuto che la mazza da baseball non può essere riconosciuta come arma impropria.
La Corte d’appello ha affermato che invece il bastone rientra nella previsione di cui al comma 2 dell’art. 4 legge n. 110 del 1975.
Si richiama giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in caso di porto senza giustificato motivo di una mazza da baseball fuori dall’abitazione, il reato in questione non si configura se l’oggetto risulta di lunghezza inferiore a quella di una normale mazza da baseball ed è in legno dolce 1 non in legno massiccio o In alluminio.
Né deve essere l’imputato a sollecitare la visione del reperto onde verificarne la consistenza riguardando la prova del fatto la pubblica accusa su cui incombe il relativo onere probatorio.
Sussiste per la difesa la mancanza di prove attestanti l’idoneità ad offendere della mazza da baseball rinvenuta, bene sul quale la difesa ha denunciato la necessità di un accertamento da parte della Corte territoriale.
2.6.Con il sesto motivo si denuncia violazione degli artt 497-ter, 49 cod. pen, inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
NOME è stato condannato quanto al capo 5, perché illecitamente formava e deteneva segni distintivi quale un documento di identificazione, analogo a
quello in uso al RAGIONE_SOCIALE unitamente, a un oggetto che pure ne simulava la funzione.
Ciò, in quanto deteneva all’interno del cassetto porta documenti dell’autovettura a lui in uso, un contenitore per tesserino con distintivo della RAGIONE_SOCIALE, completo di tesserino riportante la sua fototessera e i dati anagrafici di altro soggetto con qualifica di ispettore capo.
Con l’atto di appello si era ritenuta l’inidoneità del tesserino a trarre inganno terze persone e quindi la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 49 comma secondo, cod. pen. stante l’inidoneità dell’azione ad offendere.
La motivazione della Corte riportata nel ricorso sembrerebbe prospettare l’incompatibilità tra il reato impossibile e la contestazione di possesso di segni distintivi contraffatti. Incompatibilità che la difesa nega. Anzi il requis dell’idoneità dei segni distintivi contraffatti a trarre in inganno i cittadini requisito richiesto dallo stesso orientamento giurisprudenziale richiamato nella sentenza della Corte di legittimità a cui si riferiscetorte di Appello di Bari.
L’idoneità di ingannare dei segni distintivi contraffatti è un profilo che attiene alla tipicità del fatto, sicché, per il ricorrente, manifestamente illogica è motivazione della Corte territoriale che, peraltro, non tiene conto che grava sul pubblico ministero e non sull’imputato l’onere di sollecitare gli accertamenti necessari sotto questo profilo.
Su tale circostanza, infatti, la difesa si era limitata a sollecitare la Cor territoriale ad un accertamento su tale punto.
2.7. Con il settimo motivo si denuncia vizio di motivazione e inosservanza dell’ad 125, comma 3, cod. proc. pen.
Si è richiesta l’applicazione della continuazione rispetto a tutti i reat ascritti all’imputato e non soltanto ai capi 1 e 2 della rubrica.
La Corte d’appello ha accolto il motivo solo in parte, escludendo l’operatività della continuazione rispetto alla condotta di detenzione a fini di spaccio di cui al capo 3.
L’imputato ha allegato all’impugnazione la sussistenza del presupposto del vincolo della continuazione anche con riferimento al capo 3, infatti con l’atto di gravame si era dedotto che COGNOME si era recato a Foggia per acquisto dello stupefacente ad uso personale e che, nella autovettura, vi era un tesserino che poteva servire a eludere i controlli, nonché la mazza da baseball che avrebbe potuto utilizzare in caso di controversia col venditore dello stupefacente.
Inoltre, in casa vi era la pistola col munizionamento utile a chi spaccia stupefacente.
La Corte d’appello secondo la difesa invece ha reso una motivazione che non si confronta con le ragioni dedotte.
Inoltre, la Corte territoriale avrebbe omesso di rispondere rispetto alla richiesta formulata, ai sensi dell’art 81 comma primo cod. pen.
Secondo il ricorrente, si tratta di condotte commesse tutte nello stesso contesto di tempo, luogo, spazio, essendo stati rinvenuti, all’interno dell’autovettura del COGNOME, lo stupefacente, la mazza da baseball e il falso tesserino della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, all’esito del medesimo controllo avvenuto il 21 aprile 2020.
3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, NOMEAVV_NOTAIO COGNOME, ha fatto pervenire conclusioni scritte, stante l’assenza di richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, richiamato da ultimo dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel testo introdotto dall’art. 17, d. I. 22 giugno 2023, n. 75, conv. con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo è inammissibile.
La motivazione della Corte territoriale (cfr. p. 5 e ss.) è non manifestamente illogica &fonda sulle risultanze anche della prova dichiarativa.
Con il ricorso, in definitiva, si contesta travisamento della prova che, tuttavia, non è ammissibile trattandosi di cd. doppia affermazione di responsabilità.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438) nel caso di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, il vizio di omessa valutazione di una prova indicata come decisiva, p2.gta essere dedotto con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto, come oggetto di valutazione, nella motivazione del provvedimento di secondo grado.
Inoltre il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo, specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la decisiva forza dimostrativa del dato probatorio, fermi restando il limite del devolutum e
l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 6, 5146 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258774).
Detta decisività non si rinviene nella specie, analizzando il complessivo ragionamento, non manifestamente illogico, dei convergenti provvedimenti di merito.
Le sentenze seguono argomentazioni non manifestamente illogiche e concludono per l’idoneità ad esplodere proiettili della pistola scacciacani in questione (cfr. p. 6 e ss. della sentenza di primo grado e p. 5 di appello).
Del resto, è noto che è arma comune da sparo anche l’arma clandestina a salve, trasformata in arma da sparo.
Nel caso al vaglio, si tratta, per i giudici di merito, di una scacciacani priva di tappo rosso, con i congegni di scatto funzionanti, con la canna sostituita con una libera, con percussore libero nella corsa, reputata idonea all’esplosione delle cartucce descritte al capo 2, quindi, ritenuta, con ragionamento ineccepibile, idonea allo sparo e clandestina, come contestato.
Le residue osservazioni difensive (tra cui la dedotta la somiglianza tra le cartucce rinvenute con quelle a salve dato introdotto con l’impugnazione) sono versate in fatto e mirano, in definitiva, ad un’alternativa rilettura del da probatorio esaminato, in modo completo anche rispetto alle deduzioni devolute con il gravame, in sede di merito, operazione inibita nella presente sede di legittimità.
1.2.11 secondo motivo è inammissibile perché devolve censura non consentita in sede di legittimità.
Invero, la critica è versata in fatto e propone la rilettura dell testimonianza di NOME, ben descritta soprattutto dalla sentenza di primo grado, più diffusa rispetto alla concisa motivazione resa, sul punto, da quella di appello che, comunque, è esauriente e non manifestamente illogica.
In particolare, si rileva che a p. 8 e ss. della sentenza di primo grado, che con ragionamento lineare, si valorizza il dato del reperimento di n. otto proiettili e che di questi, uno era nella canna della pistola scacciacani, dato ulteriore dal quale i giudici di merito traggono, con ragionamento ineccepibile, la prova logica nel senso della ritenuta compatibilità dell’arma con le cartucce rinvenute.
1.3. Il terzo motivo è infondato.
È noto che sul tema devoluto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, nella ipotesi in cui siano detenute, contestualmente ad un’arma comune da sparo, anche munizioni del medesimo calibro ed in numero non eccedente la capacità del caricatore della stessa, si configura l’unica fattispecie criminosa della detenzione di arma comune da sparo.
Ciò in quanto (cfr. Sez. 1, n. 17498 del 05/02/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269888 – 01) l’omessa denuncia della detenzione delle cartucce costituenti
la normale dotazione del caricatore di un’arma regolarmente denunciata non integra gli estremi del reato di cui all’art. 697 cod. pen., poiché la detenzione dell’arma deve intendersi comprensiva anche del suo caricatore.
Si tratta di indirizzo tradizionale, secondo il quale “integra il reato previst dall’art. 697 cod. pen. l’omissione della denuncia delle cartucce detenute in numero eccedente il normale munizionamento di un’arma già regolarmente denunciata, ossia il limite della capienza del relativo caricatore” (Sez. 1, 28.3.2008, COGNOME, Rv. 24028; Sez. 1, 9.6.2010, COGNOME, Rv. 247755; Sez. 1, 5.2.2016, COGNOME, Rv. 269888, Sez. 1, 24/10/2018, COGNOME, Rv. 275170).
Più di recente, tuttavia, questa Corte ha affermato il principio, cui aderisce il Collegio condividendolo, secondo il quale (Sez. 1, n. 1898 del 17/09/2020, dep. 2021, Scalfari, Rv. 280298 – 01), nell’ipotesi di detenzione illegale di munizioni che, per numero e calibro, costituiscono ordinaria dotazione di un’arma clandestina detenuta dal medesimo soggetto e nel medesimo contesto, si configura l’autonomo reato di cui all’art. 697 cod. pen., con esclusione dell’assorbimento nella fattispecie di cui all’art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, trattandosi di munizioni che non sono ricollegabili ad alcuna arma comune da sparo suscettibile di essere detenuta legalmente.
Il ragionamento proposto dal precedente appena indicato è assolutamente convincente tenuto conto che ha distinto a seconda se le munizioni siano dotazione di un’arma clandestina o legalmente detenuta.
A fronte, dunque, della questione di diritto se la detenzione illegale di munizioni costituenti dotazione di arma clandestina sia da ritenere, o meno, assorbita nella fattispecie di cui all’art. 23 legge n. 110/1975, il Collegio osserva che la giurisprudenza che ha affermato il principio secondo cui la detenzione illegale di munizioni costituenti l’ordinaria dotazione di arma comune da sparo, a sua volta oggetto di detenzione illegale, è assorbito nella fattispecie di detenzione illegale dell’arma (tra cui Sez. 1, 16/12/2013, COGNOME, Rv. 258922) si fonda direttamente sull’ulteriore assunto, di cui si è già fatto menzione, della insussistenza della fattispecie di cui all’art. 697 cod. pen. nel caso di omessa denuncia della detenzione di munizioni che costituiscano ordinaria dotazione di arma comune da sparo legalmente detenuta (Sez. 1, 28/03/2008 D’COGNOME Rv. cit. Sez. 1, 05/02/2016, COGNOME, Rv. cit.).
In particolare, l’art. 26 legge n. 110/1975 che esime dalla denuncia di cui all’art. 38 testo unico leggi di pubblica sicurezza “chi, in possesso di armi regolarmente denunciate, detenga munizioni per armi comuni da sparo (non) eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia”, è stata interpretata, in coerenza con la ratio di esonerare da adempimenti inutili quella che appare la “regolarità” e cioè il possesso di quantitativi di munizioni “normali”, per l’uso cui è destinata l’arma regolarmente denunciata, nel senso che la
denuncia di una pistola per uso di difesa comprenda anche la dotazione delle munizioni contenute nel caricatore della stessa con cui viene acquistata.
Se, dunque, le armi che possono essere detenute previa denuncia all’autorità di pubblica sicurezza sono da considerare un tutt’uno con le munizioni che ne siano la ordinaria detenzione – di tal che l’omessa denuncia della detenzione di queste munizioni non assume autonomo rilievo penale – a conclusioni opposte si deve giungere nel caso di munizioni che potrebbero costituire, per calibro e numero, l’ordinaria dotazione di un’arma comune da sparo clandestina – perché priva del numero di matricola – e dunque in assoluto non detenibile.
La clandestinità e la conseguente non detenibilità dell’arma non consente di ritenere non dovuta, e quindi penalmente irrilevante, la denuncia della detenzione di munizioni che non sono ricollegabili ad alcuna arma comune da sparo suscettibile di essere legalmente detenuta.
Né, infine, giova invocare il principio del nemo tenetur se detegere che ha vigenza esclusivamente processuale. Ricorre, invero, il reato di omessa dichiarazione della detenzione di proiettili anche se detta omissione è stata commessa anche per occultare il reato di detenzione di arma clandestina, dunque un altro fatto costituente reato, non potendosi invocare al riguardo l’effetto scriminante del diritto di difesa.
1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
La motivazione della Corte territoriale circa la destinazione alla cessione della cocaina detenuta dall’imputato è completa e non manifestamente illogica; essa è attinta da argomenti generici e privi di puntuale specifico riferimento al complesso di argomenti, tratti dai convergenti provvedimenti di merito (cfr. p. 6 della sentenza di primo grado) da plurimi indici, quali gli esiti della espletata perquisizione, le modalità di detenzione e la qualità delle altre cose sequestrate all’imputato, non altrimenti giustificate (come le 46 pillole di magnesio di cui a p. 6 della sentenza di primo grado).
1.5. Il quinto motivo è infondato.
La sentenza di primo grado descrive l’oggetto atto ad offendere come una mazza da baseball in legno e riporta la giurisprudenza di legittimità formatasi in relazione alla mazza da baseball e alle ragioni per la quale questa va reputata arma impropria.
È vero che non si descrive il reperto, da parte dei giudici di merito, in alcun punto, se non nell’imputazione ma la difesa nulla osserva circa l’idoneità all’offesa della mazza, mentre si sofferma solo sulla “dolcezza” del legno da cui questa è composta, nonché sulla lunghezza indicata come inferiore a quella di una mazza da baseball.
In alcuna parte, invece, il ricorso si sofferma sulle ragioni per le quali la mazza sequestrata non può essere reputata arma impropria atta ad offendere, se non richiamando, in astratto, la giurisprudenza di legittimità che attribuisce rilievo alla lunghezza e alla qualità del legno da cui la mazza da baseball è composta.
Dunque, il relativo motivo come formulato è inammissibile in quanto generico e non parametrato, puntualmente, alla motivazione censurata, tenuto conto che la Corte territoriale ha sottolineato come si trattasse, comunque, di un bastone trovato nel bagagliaio della vettura di NOME, da questi portato senza giustificato motivo.
Invero, COGNOME per COGNOME la COGNOME giurisprudenza COGNOME di COGNOME legittimità COGNOME più COGNOME recente (Sez. 1, n. 45184 del 11/10/2023, COGNOME, Rv. 285506 – 01) gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell’art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, sicché il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga “senza giustificato motivo”, mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l’ultima parte della ci disposizione occorre altresì che appaiano “chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”. (Fattispecie in materia di porto di mazza da baseball, in cui la Corte ha ritenuto, in linea con la sentenza Corte costituzionale n. 139 del 2023, che la distinzione non è irragionevole, avendo il legislatore incluso tra gli strumenti “nominati” quelli oggettivamente più pericolosi e simili alle armi proprie “bianche”, nonché quelli che si prestano ad essere impiegati per l’offesa alla persona).
1.6.11 sesto motivo è inammissibile.
La censura è versata in fatto e, comunque, tende alla rivalutazione di dati probatori peraltro contestando la mancata visione del reperto che, in sostanza, secondo quanto afferma la Corte di appello a p. 7, non sarebbe utile perché proprio la detenzione del tipo di tesserino reperito, anche se grossolanamente riprodotto, integra il reato contestato (cfr. Sez. 5 n. 45126 del 5/06/2019, Cervignani, Rv. 277539; Sez. 5, n. 3556 del 31/10/2014, dep 2015, Rubino, Rv. 262177 – 01).
La motivazione appare in linea con la giurisprudenza di legittimità secondo la quale integra il delitto di cui all’art. 497-ter, comma primo, seconda parte, cod. pen. (possesso di segni distintivi contraffatti), la detenzione di un tesserino riferibile alla Guardia di finanza, ancorché da questa non in uso, considerato che detta disposizione sanziona la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione, siano cioè idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulle qualità personali di colui che ne fa uso e sul potere connesso all’uso del segno stesso. Del pari è stato ritenuto integrare il delitto
citato (possesso di segni distintivi contraffatti), la detenzione di un tesserino riferibile alla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ma grossolanamente falsificato, in quanto detta disposizione sanziona la detenzione di segni distintivi, contrassegni o documenti di identificazione che, pur senza riprodurre fedelmente gli originali, ne simulino la funzione e siano idonei a trarre agevolmente in inganno i cittadini sulla qualifica e i poteri di colui che ne fa uso (conforme: Sez. 5, a n. 1808 del 17/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282472 – 01, in relazione a un lampeggiante removibile di colore blu, completo di alimentatore non più in dotazione alle forze dell’ordine).
1.7.11 settimo motivo è infondato.
La motivazione della sentenza spiega, in maniera completa e immune da illogicità manifesta, le ragioni per le quali può essere riconosciuto il vincolo della continuazione soltanto parzialmente, relativamente a condotte riconducibili alla programmazione di reati contro il patrimonio e la persona, come espressione della programmazione unitaria di agguati nella pubblica strada.
Immune da illogicità manifesta risulta la motivazione nella parte in cui esclude, perché del tutto eccentrico rispetto al disegno criminoso unitario ravvisato, quella del trasporto dello stupefacente in assenza di indici rivelatori della sussistenza del medesimo disegno criminoso.
2.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 gennaio 2023
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente