Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29048 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29048 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2024 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che
COGNOME NOME, condannato per il reato di cui all’art. 727, secondo
comma, cod. pen., alla pena di 5.000,00 euro di ammenda, articolando tre motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento sia alla configurabilità del
(primo e secondo motivo), sia alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’
131-bis cod. pen. (terzo motivo);
Considerato che il primo motivo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono
riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridi dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono v
prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, ed avu pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate d
giudici di merito, in quanto: a) la sentenza impugnata rappresenta, sulla base di element istruttori non contestati, che il cane era ristretto in uno spazio di ridotte dimensioni (par
metri di larghezza per 3,50 metri di lunghezza), privo di idonea cuccia, nel quale erano presen feci abbandonate da tempo ed anche in fase di essiccazione, aveva a disposizione acqua
palesemente sporca, di colore giallastro (così il verbale di sopralluogo della polizia giudizi si mostrava sofferente, piangeva ed era anche senza più pelo (così le dichiarazioni della tes COGNOME, abitante in prossimità dello spazio in cui era ristretto l’animale); b) costituisce p ampiamente consolidato quello secondo cui il reato di cui all’art. 727 cod. pen. è integrato da detenzione degli animali con modalità tali da arrecare loro gravi sofferenze (cfr., tra le t Sez. 5, n. 15471 del 19/01/2018, COGNOME, Rv. 272851 – 01, e Sez. 3, n. 37859 del 04/06/2014, Rainoldi, Rv. 260184 – 01);
Osservato che il terzo motivo espone censure prive di specificità, giacché la richiesta applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non risulta form nel corso del giudizio di merito (cfr. verbale di udienza del 16 ottobre 2024, dove sono indic in modo preciso le conclusioni RAGIONE_SOCIALE parti dopo la chiusura dell’istruttoria dibattimentale);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.