Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11773 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11773 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Canicattì il
NOME
avverso la sentenza in data 17.12.2021 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 17.12.2021 la Corte di Appello di Palermo ha integralmente confermato la pronuncia resa all’esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Agrigento che ha condannato NOME COGNOME alla pena di cinque mesi di arresto per aver detenuto cinque esemplari di avifauna protetta, della specie “carduelis carduelis”, configurante il reato di cui all’art. 30 lett. B) 157/1992
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto due distinti ricorsi per cassazione uno a firma dell’AVV_NOTAIO e l’altro dell’AVV_NOTAIO
21 MAR 2023
COGNOME, il cui contenuto viene di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 17 disp.att. cod.proc.pen..
Il ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO si compone di quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge e al vizio motivazionale, che l’art. 30 lett. B) L. 157/1992 punisce la condotta di chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi tra le specie protette di cui all’art. 2 della medesima legge, senza che in detta norma venga fatta alcuna menzione della categoria del “carduelis carduelis”, rilevando pertanto l’inconfigurabilità del contestato reato
2.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 162 bis cod. pen. e al vizio motivazionale, il pregiudizio subito effetto del mancato accesso all’oblazione applicabile alle contravvenzioni, rispetto al quale il potere del giudice di attribuire al fatto una diversa qualificazion giuridica rispetto alla contestazione originaria non può tradursi in una lesione delle prerogative difensive. Sostiene come del tutto errata fosse la risposta data al riguardo dai giudici di appello avendo la difesa sollecitato la restituzione degli att al Pubblico Ministero al fine di essere rimesso in termini per formulare la richiesta di oblazione.
2.3. Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 131 bis cod. pen., il diniego della causa di non punibilità pe particolare tenuità del fatto, rilevando la sussistenza di tutti i presupposti per sua applicabilità, senza che potesse ritenersi particolarmente offensiva la condotta di chi ha detenuto dei volatili erroneamente ricondotti ad una specie protetta.
2.4. Con il quarto motivo si duole del trattamento sanzionatorio in quanto sproporzionato rispetto all’effettivo disvalore del fatto.
Il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO è articolato in tre motivi.
3.1. Con il primo motivo lamenta oltre alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza per effetto della riqualificazione dell’originaria imputazione di ricettazione in termini contravvenzionali, altresì la lesione del diritt di accedere all’oblazione rispetto alla quale l’imputato avrebbe dovuto, in considerazione dell’imprevedibilità della diversa qualificazione, essere rimesso in termini per accedere al suddetto beneficio.
3.2. Con il secondo motivo eccepisce il travisamento della prova dichiarativa resa dai carabinieri appartenenti al nucleo speciale che non hanno affatto confermato l’appartenenza degli animali detenuti dall’imputato al novero delle specie protette, così inducendo la Corte di appello a riconoscere l’elemento soggettivo, invece insussistente.
3.3. Con il terzo motivo deduce il vizio di violazione di legge riferito all’a 131 bis cod. pen. rilevando come non si fosse tenuto fatto nell’escludere la minore
gravità del fatto che i volatili non appartenevano ad una specie protetta e al contempo invocando l’applicabilità dell’istituto ad opera di questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 secondo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, da esaminarsi congiuntamente al primo motivo del ricorso redatto dall’AVV_NOTAIO in quanto ad esso sovrapponibile ed avente natura pregiudiziale afferendo all’accesso ad una procedura contemplante l’estinzione del reato, non può ritenersi fondato.
Premesso che nessuna innmutazione del fatto è ravvisabile per effetto della derubricazione della ricettazione originariamente contestata nella fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 30 lett. b)1.157/1992 essendo già nella descrizione della condotta di cui al capo di imputazione indicati tutti gli elementi costituit della contravvenzione (ovverosia la detenzione dei volatili appartenenti a specie protetta), deve rilevarsi che l’accesso alla procedura dell’oblazione è strettamente correlato al principio della domanda, id est dell’istanza di ammissione.
Non risultando dal relativo verbale del giudizio di primo grado in atti essere stata avanzata dall’imputato, in sede di conclusioni, istanza di riqualificazione del reato in fattispecie suscettibile di oblazione, né di restituzione in termini per oblare di nessuna censura è passibile la sentenza impugnata che in assenza di tale istanza, neppure formulata con l’atto di appello dove la difesa ha invece richiesto la restituzione degli atti al PM, ha confermato la pronuncia del primo giudice, escludendo la violazione del diritto di difesa.
Se è vero che è previsto uno specifico obbligo del giudice in caso di modifica dell’originaria imputazione di applicare il disposto dell’art. 141, comma 4 bis disp.att. cod. proc. pen., non escluso in ragione della diversità tra il reato invocato dall’imputato come correttamente individuabile in luogo dell’originario addebito e quello come invece di fatto individuato dal Tribunale, ciò non toglie che occorra per innescare la procedura de qua l’invocazione di un reato comunque suscettibile di oblazione. Ciò risponde a quanto già affermato da questa Corte nel suo supremo consesso, secondo cui in tema di estinzione del reato per oblazione, la disposizione di cui all’art. 141 comma quarto bis disp. att. cod. proc. pen., che prevede la rimessione in termini dell’imputato in caso di modifica dell’originaria contestazione in altra per la quale sia ammissibile l’oblazione, non si applica al caso in cui l modifica dell’imputazione sia fatta direttamente dal giudice con la sentenza di condanna (Sez. U, Sentenza n. 7645 del 28/02/2006, Autolitano, Rv. 233028). Si è infatti con tale arresto puntualizzato che le suddette regole procedurali possono trovare applicazione soltanto nel caso in cui l’errore di diritto sia stato rilevato da difesa contestualmente alla formulazione di istanza di oblazione, sulla quale il p.m. abbia potuto esprimersi posto che solo in tal modo il giudice viene formalmente
investito della questione, non potendosi ritenere, perché non previsto dal complessivo sistema procedurale disciplinato dalla legge, che egli abbia l’obbligo di rimettere in termini ex officio l’imputato, per di più al di fuori di qualsi contraddittorio, imprescindibile soprattutto nel caso di oblazione c.d. discrezionale.
E’ invero, come ancor più specificamente puntualizzato dalla successiva pronuncia a sezioni Unite n. 32351/2014 la garanzia del perimetro applicativo del potere “qualificatorio” del giudice è comunque assicurata dal permanere della identità del fatto contestato rispetto a quello ritenuto in sentenza, di talchè ove il mutamento non coinvolga il fatto oggetto del giudizio, ma semplicemente la sua qualificazione giuridica, profilo questo che non è “patrimonio” del munus contestativo del pubblico ministero, e al contempo l’imputato ometta di contestare la non pertinenza del nomen iuris alla fattispecie dedotta in rubrica, assumendo una posizione di nolo contendere su tale qualificante punto della futura decisione, nessun tipo di doglianza potrà essere formulata – circa le preclusioni che ne possono essere derivate per i riti alternativi – ove il giudice, in sede di decisione abbia ritenuto di dare a quel fatto una diversa qualificazione giuridica (così in motivazione Sez. U, Sentenza n. 32351 del 26/06/2014, COGNOME, Rv. 259925).
Dal che consegue che solo se il giudice abbia omesso di pronunciarsi sull’istanza o si sia pronunciato con erronea applicazione della legge penale, possa essere formulata la relativa doglianza innanzi al giudice del gravame, come del resto riaffermato anche dalle Sezioni semplici (Sez. 3, Sentenza n. 32896 del 07/04/2017, Mombelli, Rv. 270423).
In nessun travisamento della prova, così come eccepito con il secondo motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, risultano incorsi i giudici di merito che, al di là della preclusione eit siffatta contestazione derivante dalla doppia pronuncia conforme di condanna, hanno soltanto ricavato dalla deposizione dei verbalizzanti che non si trattava di esemplari in precedente stato di cattività, come desunto dagli stessi testi osservandone il comportamento: condizione questa che ha portato, unitamente alla mancanza di documentazione che attestasse la provenienza legale dei volatili, in termini di stretta logica i alla affermazione di responsabilità del prevenuto, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 3 lett. b) L. 175/1992 per aver detenuto esemplari appartenenti a specie particolarmente protette a rischio di estinzione.
Né alcun pregio riveste la mancata indicazione, come contestato con il primo motivo dell’impugnativa redatta dall’AVV_NOTAIO, della specie di appartenenza dei volatili nell’art. 2 richiamato dall’art. 30 citato, venendo in tal norma richiamate, oltre a quelle specificamente menzionate, nella lettera c) “tutte le altre specie che le direttive comunitarie o le convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate
di estinzione”: la formulazione “aperta” della suddetta previsione normativa ingloba perciò ogni altra fonte normativa che individui specie di animali particolarmente protette, tra cui gli esemplari di animali a rischio di estinzione inclusi nell’allegato II della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, recepita con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Sez. 3, Sentenza n. 16441 del 16/03/2011, Feroldi, Rv. 249859).
Quanto al terzo motivo comune ad entrambi i ricorsi, di nessuna censura è passibile il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen avendo i giudici distrettuali con valutazione di merito non sindacabile nella presente sede di legittimità escluso la particolare tenuità dell’offesa, configurante un indice-requisito che deve sussistere congiuntamente e non alternativamente alla non abitualità della condotta. E ciò in ragione, al di là di ogni altra motivazione, del numero degli esemplari detenuti appartenenti alla specie protetta, che in quanto pari a cinque, ha significativamente leso, secondo la discrezionale valutazione della Corte di merito, il bene giuridico oggetto della contravvenzione contestata, costituito dalla tutela apprestata alla specie animale soggetta ad estinzione. Con tale elemento le difese omettono ogni confronto, continuando ad insistere sulla non riconducibilità dei volatili ad una specie protetta reintroducendo la stessa contestazione svolta in ordine alla configurabilità del reato che, in quanto tale, non può incidere sull’applicabilità della causa di non punibilità che invece presuppone il perfezionamento di tutti gli estremi dell’illecito penalmente rilevante, ovverosia di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole, attendo, per contro l’irrogazione della pena ad un momento successivo con valutazione per l’appunto rimessa al potere discrezionale del giudice.
All’inammissibilità si destina, così come formulato, anche il quarto motivo del ricorso dell’AVV_NOTAIO che non solo censura un profilo della rejudicanda qual è il trattamento sanzionatorio, riservato all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, ma che in ogni caso lamenta l’eccessiva quantificazione della pena introducendo una doglianza che non risulta essere stata mai sollevata innanzi ai giudici del gravame.
Alla luce delle sovraesposte considerazioni deve concludersi per il rigetto di entrambi i ricorsi, facendo seguito a tale esito l’onere delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 19.1.2023