Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11595 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11595 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/03/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 406/2025
NOME
Relatore –
UP – 06/03/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 39076/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALESSANDRIA D’EGITTO (EGITTO) il 02/09/1957
avverso la sentenza del 26/10/2015 del TRIBUNALE di Avellino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Trattazione cartolare.
NOME ha proposto appello, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino del 26/09/2015 di condanna per il reato di cui all’art. 6, commi 1 e 4, della legge n. 150 del 2002, come diversamente qualificato il reato di cui allÕart. 2 comma 1 della legge n. 150 del 1993, in relazione alla detenzione di due esemplari vivi di Macaca Sylvanus, mammiferi di specie selvatica pericolose per la salute pubblica, alla pena di € 9.000,00 di ammenda.
Con un unico motivo lamenta violazione di legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato e chiede lÕassoluzione. Argomenta il ricorrente che, a seguito di modifica dellÕart. 2 del d.l. 12 gennaio 1993, n. 2 conv. con la legge n. 59 del 2013, non sarebbe più prevista come reato la mera detenzione di animali selvatici, ma soltanto la
detenzione per la vendita, situazione non sussistente nel caso in esame. Chiede lÕassoluzione dellÕimputato.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo lÕinammissibilitˆ del ricorso.
LÕappello, proposto in data 18/01/2016, avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Avellino nei confronti dellÕimputato per il reato di cui allÕart. 6 comma 1 e 4 del d.lgs n. 150 del 1992, alla pena di € 9.000,00 di ammenda, che deve essere convertito in ricorso per cassazione atteso che è impugnata una sentenza inappellabile a pena dellÕammenda, ai sensi dellÕart. 593 comma 3 cod.proc.pen., nella versione vigente allÕepoca dei fatti, incentrato sull’assunto secondo cui difetterebbe nella specie la condotta della “detenzione per la vendita” quale elemento costitutivo del reato, è inammissibile.
Non si confronta il ricorrente, da cui il difetto di specificitˆ estrinseca, con la decisione impugnata e con la diversa qualificazione operata dal Tribunale di Avellino che, accertata la detenzione in una gabbia di due esemplari di scimmie della specie macaca sylvanus, specie di animali che possono costituire pericolo per la salute pubblica, ha condannato lÕimputato per il reato di cui allÕart. 6 comma 1 e 4 del d.lgs n. 150 del 1992, per la detezione, appunto, dei mammiferi selvatici pericolosi di cui in oggetto, in luogo della fattispecie originariamente contestata di cui allÕart. 2, comma 1 della legge n. 150 del 1992, in riferimento allÕallegato B del Reg. CE n. 338 del 1997.
Il fatto contestato e ritenuto in sentenza è quello di avere detenuto due esemplari di scimmie della specie macaca sylvanus, specie di animali che possono costituire pericolo per la salute pubblica, integrante la fattispecie correttamente ritenuta in sentenza e non la diversa ipotesi di reato di cui all’art. 2, comma 1, lett. f), legge 7 febbraio 1992, n. 150, come novellato dall’art. 2 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 275, che punisce anche la semplice detenzione, ma in assenza della prescritta documentazione, di esemplari di specie protette.
In tale ambito, è preliminare dare atto della circostanza che la disposizione legislativa che si assume essere stata violata dallÕimputato, cioè l’art. 6 della legge n. 150 del 1992, è stata oggetto di abrogazione, a decorrere 27 settembre 2022, per effetto della entrata in vigore del d.lgs n. 135 del 2022, il quale, all’art. 16, comma 1, lettera a), ha espressamente preveduto l’abrogazione del citato art. 6 della legge n. 150 del 1992.
Tuttavia, la condotta descritta dalla norma abrogata non ha cessato di rivestire rilevanza penale, posto che, in termini di piena continuitˆ normativa, essa è stata sussunta nella previsione legislativa contenuta nel nuovo art. 4 del d.lgs n. 135 del 2022 per ci˜ che attiene alla descrizione del fatto costituente reato che punisce la detenzione di animali vivi di specie selvatica che costituiscono pericolo per la salute e per l’incolumitˆ pubblica o per la biodiversitˆ (sostanzialmente riproducente la disposizione dellÕabrogato
art. 6 legge n. 150 del 1992, che vietava la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumitˆ pubblica), mentre il trattamento sanzionatorio previsto per l’eventuale violazione della disciplina precettiva è quello disciplinato dal successivo art. 14, comma 2, del medesimo decreto legislativo; di questo, tuttavia, trattandosi di sanzione in concreto potenzialmente più afflittiva di quella previgente non si deve tenere conto dato il principio della lex mitior di cui all’art. 2 cod. pen.
Fatta questa premessa, a corretta decisione è pervenuto il Tribunale di Avellino che ha condannato lÕimputato per il reato ex art. 6 della legge n. 152 del 1992, ora art. 4 d.lgs n. 135 del 2022, e il ricorso, che, per le ragioni sopra esposte, non si confronta con la decisione, deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dellÕart. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos’ è deciso, 06/03/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME