Detenzione ai fini di spaccio: quando il ricorso è inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affrontato il tema della detenzione ai fini di spaccio, ribadendo i criteri di ammissibilità dei ricorsi in materia di stupefacenti. La questione centrale riguarda la necessità di contestare in modo specifico le prove raccolte nel corso del giudizio di merito, pena l’irricevibilità dell’impugnazione.
I fatti di causa
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti destinate alla vendita. La Corte d’Appello di Milano aveva confermato la responsabilità penale basandosi su diversi elementi probatori, tra cui le sommarie informazioni testimoniali rese da un acquirente. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando un vizio di motivazione, sostenendo che la finalità di spaccio non fosse stata adeguatamente provata.
La decisione della Cassazione
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che l’atto di impugnazione era affetto da una evidente genericità. Il ricorrente, infatti, si è limitato a contestare genericamente la decisione senza confrontarsi con i punti chiave della sentenza di secondo grado. In particolare, la difesa ha ignorato le dichiarazioni testimoniali dell’acquirente, che rappresentavano il pilastro della tesi accusatoria confermata in appello.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. La Cassazione ha chiarito che non è sufficiente lamentare una carenza motivazionale se non si smontano logicamente i passaggi della sentenza impugnata. Nel caso della detenzione ai fini di spaccio, la presenza di testimonianze dirette di acquirenti costituisce un elemento probatorio difficilmente superabile se non attraverso una critica puntuale e specifica. Poiché il ricorrente ha omesso di analizzare tali testimonianze, il ricorso è stato ritenuto non idoneo a incrinare la solidità della condanna precedente. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., l’inammissibilità comporta automaticamente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, determinata in questo caso in tremila euro.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza conferma che la lotta alla detenzione ai fini di spaccio passa attraverso un rigore probatorio che deve essere affrontato con estrema precisione tecnica in sede di legittimità. Ignorare elementi di prova decisivi come le testimonianze degli acquirenti rende il ricorso un mero esercizio di stile privo di efficacia giuridica. Per i cittadini e i professionisti, questo provvedimento serve da monito: la difesa in Cassazione richiede un confronto serrato e analitico con ogni singola motivazione espressa dai giudici di merito, specialmente quando queste poggiano su prove dichiarative dirette.
Cosa succede se il ricorso per Cassazione è generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, il che significa che la sentenza di condanna diventa definitiva e il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione alla Cassa delle Ammende.
Quale prova è decisiva nella detenzione ai fini di spaccio?
Le testimonianze degli acquirenti sono considerate prove fondamentali per dimostrare che la sostanza non era detenuta per uso personale ma per la vendita a terzi.
A quanto ammonta la sanzione per un ricorso inammissibile?
La legge prevede il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende che il giudice determina equitativamente, solitamente tra i 1.000 e i 6.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39663 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39663 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispett alla motivazione della Corte di appello di Milano che, contrariamente a quanto argomentato nel ricorso, ha comunque congruamente motivato in merito alla detenzione finalizzata allo spaccio per il riferimento alle sommarie informazioni testimoniali rese anche da un acquirente, del tutto ignorate nel ricorso;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
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