Detenzione ai fini di spaccio: la conferma della Cassazione
In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione si è trovata a dover valutare i confini tra l’uso personale e la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il caso riguardava un imputato che contestava la propria responsabilità penale, cercando di far valere una diversa interpretazione dei fatti già analizzati nei precedenti gradi di giudizio.
Analisi dei fatti e del ricorso
Il ricorrente era stato condannato dalla Corte di Appello per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. La linea difensiva si basava principalmente sulla tesi che la sostanza ritrovata fosse destinata a un uso esclusivamente personale e non alla vendita a terzi. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente gli elementi probatori, giungendo a una conclusione di colpevolezza errata.
Il ricorso presentato davanti alla Suprema Corte mirava quindi a smantellare l’impalcatura motivazionale della sentenza d’appello, riproponendo doglianze legate alla valutazione delle prove e alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato che le censure mosse dalla difesa erano meramente ripropositive di critiche già ampiamente vagliate e disattese dai giudici di merito. La Cassazione ha sottolineato che il controllo di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito dove si rivalutano i fatti, ma deve limitarsi a verificare la tenuta logica della motivazione.
In questo caso, la Corte ha stabilito che i giudici precedenti avevano operato correttamente, fornendo una motivazione puntuale, coerente con le emergenze processuali e del tutto priva di incongruenze logiche.
Le motivazioni
Le motivazioni alla base dell’ordinanza risiedono nel fatto che la detenzione ai fini di spaccio era stata accertata attraverso argomenti giuridicamente corretti. I giudici di merito avevano adeguatamente spiegato perché la quantità e le modalità della detenzione escludessero l’uso personale rivendicato dall’imputato. Quando la decisione di merito è supportata da un ragionamento logico e aderente alle prove acquisite, il ricorso in Cassazione che si limita a contestare tale valutazione senza evidenziare vizi di legittimità deve essere dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso comporta per il ricorrente non solo la conferma della condanna, ma anche pesanti oneri economici. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per l’inammissibilità del gravame. Il provvedimento ribadisce la necessità di presentare motivi di ricorso che siano specifici e non meramente ripetitivi delle tesi difensive già respinte.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e generalmente al versamento di una somma in denaro, tra i mille e i seimila euro, in favore della Cassa delle ammende.
È possibile ridiscutere i fatti e le prove davanti alla Cassazione?
No, la Cassazione non può riesaminare le prove o i fatti, ma deve limitarsi a verificare che la sentenza impugnata non presenti vizi di legittimità o gravi difetti logici nella motivazione.
Come viene distinta la detenzione per uso personale dallo spaccio?
La distinzione si basa su criteri oggettivi come la quantità di sostanza, le modalità di confezionamento e il possesso di strumenti per il peso o il taglio, che devono essere logicamente motivati dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8885 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8885 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CONTRAFATTO NOME nato a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la senten epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure prospettate, dirette a contestar responsabilità dell’imputato in ragione di una rivendicata detenzione non finalizzata allo spac della sostanza ascritta alla disponibilità replicano critiche già adeguatamente vagliate e disat dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 1 dicembre 2025.