Detenzione ai fini di spaccio: i limiti del ricorso in Cassazione
La Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della detenzione ai fini di spaccio, ribadendo criteri rigorosi per l’ammissibilità dei ricorsi. Spesso, la linea di confine tra uso personale e attività illecita viene tracciata attraverso un’analisi complessa di elementi fattuali che i giudici di merito devono motivare in modo logico e completo.
Nel caso in esame, un imputato aveva impugnato la condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Tuttavia, il ricorso è stato giudicato inammissibile poiché si limitava a riproporre le medesime questioni già ampiamente discusse e risolte nei gradi precedenti.
La prova della detenzione ai fini di spaccio
Per configurare il reato di detenzione ai fini di spaccio, l’autorità giudiziaria non si limita a osservare il solo dato quantitativo della sostanza stupefacente. La valutazione deve essere globale e non parcellizzata. I giudici analizzano diversi fattori determinanti.
In primo luogo, si considera il dato qualitativo e quantitativo della droga. In secondo luogo, assumono rilievo le modalità della custodia e il comportamento tenuto dal soggetto al momento del controllo. Infine, le circostanze del fatto e la personalità dell’imputato offrono un quadro chiaro sulla reale destinazione della sostanza.
Il vizio di reiterazione nel ricorso
Un ricorso è considerato inammissibile quando è interamente reiterativo. Questo accade quando la difesa non contesta specificamente le motivazioni della sentenza d’appello, ma si limita a ripetere le doglianze già espresse. La Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudice di legittimità che verifica la correttezza del ragionamento giuridico.
Il trattamento sanzionatorio e la personalità del reo
La determinazione della pena è un altro punto cardine della decisione. Quando la sanzione viene applicata in misura prossima al minimo edittale, la motivazione sulla sua congruità può essere desunta dal complessivo tenore della sentenza. La presenza di precedenti penali specifici e una personalità valutata negativamente dai giudici giustificano il rigetto di richieste di ulteriore riduzione della pena.
L’inammissibilità del ricorso comporta conseguenze economiche non trascurabili. Oltre alle spese del procedimento, il ricorrente è tenuto al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, qualora la causa dell’inammissibilità sia a lui imputabile per colpa.
Le motivazioni
La Corte ha fondato la propria decisione sulla mancanza di un confronto critico tra i motivi di ricorso e la sentenza della Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano già fornito una motivazione specifica e adeguata sulla destinazione allo spaccio, valorizzando plurimi elementi indiziari in modo coerente. La genericità delle doglianze relative al trattamento sanzionatorio ha ulteriormente confermato l’infondatezza del ricorso.
Le conclusioni
Questa ordinanza sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia individuare vizi di legittimità reali piuttosto che tentare una rivalutazione dei fatti già cristallizzati nei gradi di merito. La detenzione ai fini di spaccio richiede una strategia difensiva capace di scardinare gli indizi gravi, precisi e concordanti raccolti dall’accusa, evitando la mera ripetizione di argomenti già vagliati.
Quando un ricorso per spaccio è considerato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se si limita a ripetere argomenti già respinti nei gradi precedenti senza contestare specificamente le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali elementi provano la destinazione della droga allo spaccio?
I giudici valutano la quantità e qualità della sostanza, le modalità di conservazione, il comportamento del detentore e i suoi eventuali precedenti penali.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione viene rigettato?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11373 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11373 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LENTINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata che l’ha condannato per il delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990;
letto il provvedimento e visti gli atti;
osserva :
il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo delle medesime questioni in relazione alla quali la Corte di appello ha fornito ampia e congrua argomentazione con la quale vi è solo un generico confronto. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni della destinazione dello stupefacente detenuto dal COGNOME allo spaccio, valorizzando, in modo non parcellizzato, plurimi elementi, indicati a pag. 4, come il dat quantitativo e qualitativo, le modalità della custodia, il comportamento tenuto dall’ imputato circostanze del fatto.
Si tratta di valutazione nient’affatto arbitraria, ma completa e congrua, oltre che del tu aderente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e non sindacabile in questa sede.
Anche la ulteriore doglianza sul trattamento sanzionatorio è stata solo genericamente dedotta mediante il mero richiamo ai principi di diritto; in ogni caso, la motivazione in punt congruità della pena, applicata peraltro in misura prossima al minimo edittale, è desumibile dal complessivo tenore della sentenza (pagg 5 e 6), là dove i giudici hanno stigmatizzato la personalità assai negativa del COGNOME, peraltro attinto da precedenti specifici.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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