Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5598 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5598 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SANT’ANTIMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appell Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento in relazione al reato di cui all’ 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione a fini di spaccio di grammi 248 d marijuana.
Il ricorrente deduce il vizio di motivazione in relazione alla prova della finalità di spa ì 01 , diniego di riconoscimento del fattdPai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 3 al mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. e della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente 90i / e ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa.d’inammi che. del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838)re anche diretto richiedere una rivalutazione del fatto.
La Corte territoriale, in continuità con la sentenza di primo grado, ha bene argomentat con considerazioni aderenti alle emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi logica – pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali ha r detenzione finalizzata ad un uso non esclusivamente personale e ciò in ragione del significat dato ponderale (grammi 248 da cui erano ricavabili 628 dosi medie) e dalle modalità dell’occultamento (due bustine per 2 grammi sulla sua persona e il resto occultata dietro serbatorio dell’autovettura su cui viaggiava all’atto del controllo)fitenute incompatibili ipotesti di scorta, e poi, con motivazione altrettanto logica, ha escluso il fatto di lieve en sulla scorta del rilevante peso ponderale, da cui si potevano ricavare n. 628 dosi medie da ha ritenuto il collegamento con ambienti dediti al traffico in modo organizzato.
Motivazione che non presta il fianco a rilievo di illogicità manifesta ed è corretta in diritto il costante indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni Unite (SU. n. 51063 del 27/09/ M., Rv. 274076 – 02), la lieve entità del fatto può essere riconosciuta solo in ipotesi di «m offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia da parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione) essen rimasto isolato l’orientamento espresso da Sez. 6 n. 45061 del 2022.
Il diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod.pen. è stato argom in ragione dei due precedenti penali. In tema di attenuanti generiche, il giudice del m esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, pur non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati n 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, esse sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai pr penali dell’imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 – 01).
Infine, manifestamente infondata è la censura in punto mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena tenuto conto del superamento dei limiti di concedibil
(essendo stato condannato in questo processo alla pena di anni due di reclusione oltre alla multa e ciò prescinde dalla valutazione delle precedenti condanne.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p. condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 gennaio 2026
DEPOSITATA
Il
consigljefe estensore
Il Presidente
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