Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5656 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5656 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CORATO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto che il ricorso di COGNOME NOME, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, che contesta la correttezza della motivazione, anche deducendo il travisamento probatorio, posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione e fini di spaccio di grammi 17,219 di cocaina, meramente riproduttivi di profili di censura in punto affermazione della responsabilità già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è inammissibile.
La corte territoriale ha argomentato la certa detenzione in capo all’imputato della sostanza stupefacente tipo cocaina, pari a grammi 17,219 da cui erano ricavabili 61 dosi singole, in ragione delle circostanze dell’arresto e segnatamente in ragione del fatto che l’imputato veniva sorpreso all’interno della sua autovettura, seduto sul sedile lato guida, ed aveva tra le gambe un involucro di cellophane che, alla richiesta degli operanti, tentava, dapprima, di occultare sotto il sedile e poi cercava di avviare l’auto per dileguarsi, disfacendosi così del contenuto dell’involucro spargendolo all’interno dell’autovettura e sul manto stradale.
La motivazione della Corte d’appello è congrua e immune da censura di illogicità e/o contraddittorietà né frutto di un travisamento probatorio sulle condizioni in cui versava al momento dell’arresto, non essendo in discussione l’accertamento del fatto che alla vista degli operanti dapprima tentava di disfarsi dell’involucro e poi lo disperdeva sull’auto e sul manto stradale in un contesto nel quale, come si legge nel capo di imputazione, l’imputato era stato trovato in possesso anche di una rilevante somma di denaro e del materiale per il confezionamento e della sostanza da taglio. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ni favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2026
GLYPH Il Presidente
Il ConP ir estensore