Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22805 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22805 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 08/05/1997
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna in ordi alla detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana, integrante il reato di cui alli comma 1, d.P.R. 309/90.
L’esponente lamenta mancanza della motivazione in merito alla esclusione della finalità di spaccio, al diniego del riconoscimento dell’ipotesi lieve di cui al comma V dell’ad 73 del 309/1990 e alla mancata applicazione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente si è limitato a ripro le stesse questioni già devolute in appello, e da quei giudici puntualmente esaminate e disatte con motivazione del tutto coerente e adeguata.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l’indagine circa l’uso personale de sostanza deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circosta oggettive e soggettive del fatto (cfr. questa Sez. 4, sentenza n. 7191/2018, Rv. 272463, con Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). Si è precisato che il solo dato ponderale dello stupefacent rinvenuto – e l’eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall’art. 73-bis, comma lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 – non determina alcuna presunzione di destinazione del droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rileva indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le circostanze dell’azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzion (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 dei 9/10/2014, COGNOME, Rv. 260991).Tuttavia, il possesso un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall’art. 73, comma primo bis a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinaz della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione. Tanto premesso giudici di merito hanno reso motivazion esaustiva, congrua e non manifestamente illogica, valorizzando non solo il dato quantitativo, per sé oltremodo rilevante ( 100 dosi medie di marijuana e 27 dosi medie di hashish), ma considerando altri significativi elementi quali: 1) la suddivisione della sostanza in in preconfezionati; 2) il rinvenimento di tre bilancini di precisione e materiale da confezioname 3) la disponibilità della somma di euro 790 senza che fosse giustificata da attività lavor lecita. Inoltre, la sentenza impugnata svolge argomentazioni in linea con l’indirizzo consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedasi fra tut Sez. U – , n. 51063 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076 – 01), secondo cui l’accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fatti concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione,
concernenti
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l’azione
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(mezzi, GLYPH
modalità e circostanze
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della stessa),
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sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qua
sostanze stupefacenti). Va in proposito altresì ricordato che, contrariament sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività de
detenzione a fini di spaccio è invece rivelato in concreto dal dato del principi numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul
(Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 – 01) e che le ipotesi di cd ” piccolo caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgabili, detenute come pr
la vendita, che devono essere conteggiabili ” a decine” ( e non, come nel caso d centinaia: Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, COGNOME, Rv 263068-01). I giudici
hanno reso esaustiva motivazione in cui risulta esclusa la configurabilità del cd pic
(il ricorrente aveva la disponibilità di marijuana da cui era possibile ricavare be cocaina e 27 di hashish da immettere sul mercato).Va poi ricordato che costituisce
consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato ric delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal gi
l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la rifo
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, da luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminue sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4 – n. 32872 del Rv.283489-01;Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014 GLYPH Rv. 260610 GLYPH 01, GLYPH cfr. GLYPH anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018, GLYPH Rv. 275509 – 03). Tanto premesso sui princip giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, in conformità all’indirizz non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di element valorizzabili a tal fine, escludendosi anche un atteggiamento collaborativo dell’impu
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non r assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. s del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proc consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispos
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am Così deciso in Roma, il 20 maggio 2025