Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 2321 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 2321 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nati a Roma il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 23 marzo 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca e la inammissibilità nel resto del ricorso; sentito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO COGNOME, che ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Roma ha dato integrale conferma alla condanna alla pena ritenuta di giustizia resa dal Tribunale locale ai danni di NOME, ritenuto responsabile del reato di cui
all’ad 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 per la detenzione a fini di spaccio di 26,552 grammi di THC puro e in ragione di tanto sottoposto anche alla confisca della somma di denaro (840 euro in contanti) rinvenuti nella sua disponibilità all’atto dell’arresto.
Propone ricorso la difesa dell’imputato e, lamentando asseriti difetti di motivazione e violazioni della legge sostanziale nonché delle disposizioni dettate dal codice di rito in relazione alla valutazione delle emergenze istruttorie e della regola di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., contesta:
-la ritenuta finalizzazione illecita della detenzione riscontrata, conclusione fondata su valutazioni meramente congetturali, frutto di una indebita sopravvalutazione di un elemento esterno alla condotta in contestazione (il recente precedente specifico riferito all’imputato), indebitamente utilizzato quale chiave di lettura complessiva della ritenuta inverosimiglianza della tesi difensiva propugnata dall’imputato sin dall’interrogatorio di garanzia, (tesi) che di contro, risultav ancorata ad emergenze oggettive positive (la dimostrata disponibilità finanziaria utile a giustificare il possesso della somma in danaro riscontrata) e negative (l’assenza di effettivi indici denotanti la finalizzazione illecita della detenzione del sostanza in questione), da valorizzare nell’ottica del rivendicato uso personale della droga in questione;
-la configurazione assegnata al fatto, ritenuto incompatibile con l’ipotesi di cui al comma 5 dell’art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 valorizzando, anche sul punto, il precedente del ricorrente, estraneo ai parametri da considerare nell’ottica della lieve offensività della condotta che, di contro, coerentemente e complessivamente apprezzati, avrebbero dovuto portare alla soluzione interpretativa sollecitata dalla difesa;
la conferma della confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato, resa senza chiarire il substrato normativo che nel caso l’avrebbe giustificata – se riferita all’art. 240 cod. pen o al 240 bis cod. pen- e ciò malgrado le evenienze – l’assenza di pertinenzialità con la condotta contestata e comunque la disponibilità finanziaria giustificativa dimostrata dalla difesa- comunque destinate a metterne in discussione la legittimità, mai apprezzate con la dovuta puntualità dai giudici del merito malgrado i rilievi in tal senso prospettati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso riposa su censure quantomeno infondate. Merita in coerenza la reiezione.
Non merita censure il percorso logico-giuridico valorizzato dai giudici del merito a sostegno della ritenuta configurabilità del reato ascritto all’imputato.
2.1. Le due sentenze restituiscono un quadro fattuale che nei suoi profili essenziali non risulta contrastato dal ricorso. Emerge, in particolare, che il ricorrente venne rinvenuto in possesso di un ‘panetto di hashish in grado di dare corpo a più di 1000 dosi singole; di un bilancino di precisione; di una somma di danaro in contanti pari ad 840 euro.
2.2. GLYPH Sin dall’interrogatorio reso in sede di convalida dell’arresto, COGNOME ha sostenuto di aver acquistato la droga rinvenuta nella sua disponibilità per garantirsi una scorta personale, essendone consumatore; di avere la disponibilità dei contanti per aver ricevuto, in quella stessa giornata, un’anticipazione sullo stipendio per poter inviare alla madre delle sue figlie un contributo necessario al loro sostentamento; di essere in possesso del bilancino proprio per pesare la sostanza da acquistare.
2.3. GLYPH A fronte della immediata evidenza logica del portato accusatorio delineato dalla situazione in fatto riscontrata al momento dell’arresto, la credibilità della versione difensiva risulta tuttavia puntualmente smentita dalla Corte del merito, sottolineando la mancata dimostrazione dei punti di partenza della relativa ricostruzione: non hanno infatti trovato conferma alcuna, rimanendo sul piano delle mere affermazioni, sia il fatto in forza del quale il ricorrente sarebbe un assuntore della sostanza rinvenuta nella sua disponibilità (peraltro in termini di abitualità, considerando l’ingente scorta che lo stesso si sarebbe procurato per il suo asserito uso personale, non altrimenti giustificata nel suo rilievo ponderale); sia la circostanza relativa alla causale del possesso della somma in contanti rinvenuta nella sua immediata disponibilità, riferita ad una solo prospettata ma mai confermata anticipazione dello stipendio erogatagli dal datore di lavoro.
2.4. Indimostrati i pilastri dell’assunto difensivo, emerge in coerenza un quadro fattuale che cristallizza in termini di non manifesta irragionevolezza il giudizio di responsabilità alla luce della volatilità del principio attivo della specifi sostanza detenuta ( logicamente poco compatibile con una scorta procurata al solo fine di una utilizzazione personale); della disponibilità di una somma in contanti non altrimenti giustificata (tant’è che la stessa difesa non la giustifica in rapporto allo stipendio ma la correla ad una contingenza, come detto, mai dimostrata); della presenza del bilancino di precisione portato in auto; della dubbia credibilità di un acquisto così rilevante da parte di un soggetto che, per sua stessa ammissione, non sarebbe stato in grado di garantire il sostentamento delle figlie senza ricevere al fine un prestito.
2.5. GLYPH In questa cornice, l’accenno pure contenuto in sentenza, alla precedente condanna per una recente condotta di analogo tenore finisce per
assumere un rilievo affatto dirimente, per la autosufficienza logica degli altri elementi valorizzati a sostegno della responsabilità che, a ben vedere, ne sovrastano il portato inferenziale.
Né, ancora, assume rilievo l’assenza di un nesso di immediata pertinenzialità tra l’ipotesi di reato contestata (la mera detenzione di sostanza stupefacente e non la cessione della stessa) e il denaro rinvenuto nella disponibilità del ricorrente: se, per un verso, siffatta cesura coerentemente ostacola iniziative reali che nella detta stringente correlazione strumentale trovano il loro presupposto imprescindibile (il sequestro funzionale alla confisca di cui all’art.:240, comma 1, cod. pen); per altro verso e senza intrinseche contraddittorietà, nulla impedisce di valorizzare il medesimo elemento circostanziale ( il possesso di una somma di denaro in contanti non altrimenti giustificato) per meglio contestualizzare sul piano logico, in uno ad altri elementi fattuali, il significato illecito da ascrivere alla contemporane detenzione della sostanza stupefacente, parimenti rinvenuta, come nella specie, nella disponibilità dell’imputato.
Da qui l’infondatezza della prima censura.
Non coglie nel segno la doglianza diretta a contrastare la qualificazione del fatto privilegiata dai giudici del merito.
La decisione impugnata, nell’escludere la configurabilità del fatto in termini coerenti alla previsione di cui al comma 5 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, ha dato rilievo alla consistenza ponderale e qualitative dell’hashish detenuto dall’imputato, aspetti dotati, all’evidenza, di un rilievo logico tutt’altro modesto, alla luce del consistente quantitativo di droga che NOME era in grado di immettere sul mercato.
Al contempo, è stata anche valorizzata la dimensione quantitativa della somma in contanti rinvenuta nella contestuale disponibilità dell’imputato e non altrimenti giustificata, quale ulteriore e coerente risvolto logico destinato a disvelare il quadro complessivo al cui interno innestare la detenzione illecita riscontrata, correttamente ritenuta incompatibile con l’ipotesi ii reato suggerita dalla difesa perché connotata da capacità di approvvigionamento e successivo smercio non indifferenti, di certo destinate ad offendere, in termini affatto tenui, il bene giuridico tutelato dalla fattispecie incriminatrice oggetto della regiudicanda.
È inammissibile, infine, il motivo afferente alla confisca della somma di denaro rinvenuta nella disponibilità del ricorrente.
4.1. Senza incertezza, per la immediata chiarezza assunta sul punto dalla decisione appellata, la stessa risulta applicata ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen.
e 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, sul presupposto della sproporzione tra l’importo confiscato e le capacità finanziarie del ricorrente.
4.2. Con l’appello se ne contestava il presupposto, rivendicando la difesa le capacità reddituali derivanti dalla attività lavorativa dell’imputato, che non sarebbero state considerate dalla Corte del merito nel confermare la misura reale applicata dal primo giudice.
L’assunto, tuttavia, oltre a disvelare profili di intrinseca contraddittorietà rispetto alla complessiva prospettazione difensiva, appare inoltre inadeguatamente addotto.
4.2.1. Sotto quest’ultimo versante va subito evidenziato che il dato inerente l’autosufficienza delle capacità reddituali del ricorrente, derivanti dalla relativ attività lavorativa, è aspetto fattuale che non trova conferma nelle due sentenze di merito e che risulta solo affermato dalla difesa, non essendo stato dato adeguato sostegno al prospettato travisamento per omissione (allegando la documentazione che la difesa sostiene di aver depositato sin dalla udienza di convalida dell’arresto), offrendo puntuale e concreta conferma dell’acquisizione agli atti del profilo probatorio assertivamente pretermesso.
4.2.2. Ben più radicalmente, inoltre, non può non rimarcarsi, in linea con le indicazioni rese dalla Corte del merito, che io stesso imputato ha da sempre giustificato il possesso della somma in questione facendo leva non sulle sue ordinarie capacità reddituali bensì rivendicando una contingenza diversa (una anticipazione stipendiale peraltro legata ad asserite difficoltà economiche nel garantire il sostentamento delle figlie con gli ordinari strumenti reddituali), mai comprovata.
E tanto rende intrinsecamente contraddittoria la relativa prospettazione difensiva, inficiandone pregiudizialmente il portato in modo assorbente.
Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21/11/2023.