Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5336 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5336 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2026
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CECCANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA COGNOME COGNOME NOME nato a FROSINONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letti i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe;
ritenuto che i primi due motivi, relativi alla destinazione all’uso personale, sono manifestamente infondati, avendo la Corte di appello adeguatamente individuato elementi sintomatici della destinazione allo spaccio (in primis t la suddivisione in confezioni e il rinvenimento di ritagli di cellophane a tal fine utilizzati);
ritenuto che è manifestamente infondata la deduzione in ordine all’estraneità al fatto di COGNOME NOME e COGNOME NOME, posto che la condotta volta quanto meno a ritardare l’ingresso dei Carabinieri si traduce in un ausilio rispetto alla detenzione dello stupefacente (Sez.3, n.14961 del 27/3/2024, Rv.286105);
rilevato che i motivi attinenti alla resistenza a pubblico ufficiale ripropongono questioni in fatto, cui i giudici di merito hanno già dato ampia e motivata risposta;
ritenuto che i restanti motivi, concernenti il diniego delle generiche e della sospensione condizionale della pena, sono manifestamente infondati, posto che la Corte di appello ha individuato – con motivazione immune da censure specifici elementi fattuali (essenzialmente desunti dai precedenti, anche specifici) incompatibili con i predetti istituti;
ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estens re
Il Presidente