Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40225 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40225 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata parzialmente modificata, in punt pena, la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 14 settembre 2020 in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 309/90 commesso i Milano il 20 maggio 2019.
L’esponente lamenta vizio di motivazione.
Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni, del tutto assertivo. Lo stesso, peraltro prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura RAGIONE_SOCIALEe fonti probatorie, estr sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamen emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Il ricorrente in concreto no confronta adeguatamente con la motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. I del gravame del merito, hanno dato conto, infatti, degli elementi di prova in ordine responsabilità del prevenuto, ed in particolare RAGIONE_SOCIALEa destinazione allo spaccio, sottolinea come deponessero in tal senso il ritrovamento di 14 grammi di cocaina suddivisa in più involucri termosaldati, chiaramente indicativo RAGIONE_SOCIALEa destinazione RAGIONE_SOCIALEa sostanza alla cessione terzi, richiamando anche il comportamento particolarmente agitato RAGIONE_SOCIALE‘imputato che alla vis RAGIONE_SOCIALEe Forze RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE aveva cercato GLYPH di sbarazzarsi RAGIONE_SOCIALEa sostanza stupefacente, precedentemente nascosta nella giacca, lanciandola sotto il sedile anteriore destr RAGIONE_SOCIALE‘autovettura.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen, no ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità (Corte Cost sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese de procedimento consegue quella al pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spes processuali e al versamento RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2023
Il Fonsigliere stensore
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