Detenzione ai fini di spaccio: i limiti del ricorso in Cassazione
La distinzione tra uso personale e detenzione ai fini di spaccio rappresenta uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di merito, specialmente quando le motivazioni della sentenza d’appello sono solide e coerenti.
Il caso in esame
La vicenda riguarda un soggetto condannato per il possesso di sostanze stupefacenti. La difesa ha tentato di derubricare il fatto sostenendo che la droga fosse destinata esclusivamente al consumo personale. Tuttavia, i giudici di merito avevano già analizzato i dati processuali, concludendo che le modalità di detenzione e le circostanze del fatto indicassero inequivocabilmente una finalità di spaccio.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nel fatto che i motivi presentati dalla difesa erano una semplice riproduzione di quanto già esposto nei precedenti gradi di giudizio. In sede di legittimità, non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti, ma solo verificare se la legge sia stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza sia logica.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura del giudizio di legittimità. I giudici hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione lineare e coerente sulla finalità della detenzione. La valorizzazione giuridica dei fatti operata nel grado precedente è stata ritenuta esauriente, rendendo le censure del ricorrente del tutto generiche e prive di fondamento giuridico nuovo. Quando una sentenza di merito è immune da vizi logici e analizza correttamente i dati processuali, la Cassazione non può intervenire per modificare la ricostruzione dei fatti.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma della condanna, ma anche pesanti oneri economici per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., chi propone un ricorso inammissibile è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, quantificata in questo caso in tremila euro. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di presentare ricorsi basati su reali violazioni di legge o manifesti vizi motivazionali, evitando la mera riproposizione di argomenti già ampiamente vagliati.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione riproduce motivi già esaminati in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Cassazione non può riesaminare il merito dei fatti già correttamente valutati dai giudici precedenti.
Quali elementi distinguono lo spaccio dall’uso personale?
I giudici valutano la quantità della sostanza, le modalità di confezionamento e altri dati processuali che indichino la destinazione a terzi invece del consumo privato.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese del procedimento e una somma, solitamente tra i mille e i tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 771 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 771 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 04/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamen vagliati e disattesi con motivazione lineare e coerente, frutto di un esauriente disamina dei processuali e di una corretta valorizzazione giuridica dei fatti in relazione alla finalit detenzione della sostenza stupefacente riscontrata, funzionale allo spaccio e non all’us erson?de ( si vedano le considerazioni spese negli ultimi due capoversi di pagina 2, immuni a cerft,ure. prospettabili in questa sede);
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 novembre 2022.