Detenzione ai Fini di Spaccio: Gli Indizi che Decretano la Condanna
La distinzione tra uso personale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è uno dei temi più delicati e dibattuti nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come una serie di indizi, se letti congiuntamente, possano condurre a una condanna certa. Analizziamo la decisione per comprendere quali elementi vengono considerati decisivi dai giudici.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un individuo, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, trovato in possesso di 19,49 grammi di hashish. La sostanza non era in un unico blocco, ma era già suddivisa in 22 dosi, custodite all’interno di un barattolo nascosto sul terrazzo dell’abitazione. Durante la perquisizione, le forze dell’ordine rinvenivano anche la somma di 99 euro in contanti, suddivisa in banconote di piccolo taglio. A completare il quadro, l’imputato aveva già due precedenti penali specifici per reati legati agli stupefacenti.
Contro la sentenza di condanna della Corte d’Appello, la difesa proponeva ricorso in Cassazione, contestando la sussistenza stessa del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza, ma si concentra sulla validità del ricorso stesso. I giudici hanno stabilito che i motivi presentati dalla difesa erano una semplice riproposizione di argomentazioni già valutate e respinte correttamente dalla Corte d’Appello. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Indizi Plurimi per la Detenzione ai Fini di Spaccio
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato a considerare il ricorso inammissibile. La Corte di Cassazione ha sottolineato come la motivazione della sentenza d’appello fosse logica, coerente e priva di vizi. La destinazione della sostanza allo spaccio era stata provata non da un singolo elemento, ma da un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti. Analizziamoli:
1. La Quantità e la Suddivisione in Dosi: Il peso complessivo della sostanza (quasi 20 grammi) era già significativo, potendo generare circa 69 dosi medie. L’elemento decisivo, però, è stato il confezionamento in 22 dosi separate, un chiaro indicatore di un’attività preparatoria alla vendita.
2. Le Modalità di Occultamento: La custodia delle dosi in un barattolo nascosto sul terrazzo è stata interpretata come un tentativo di celare l’attività illecita.
3. Il Denaro Contante: Il possesso di 99 euro in banconote di piccolo taglio è un elemento tipicamente associato all’attività di spaccio al dettaglio, rappresentando il probabile provento delle cessioni.
4. I Precedenti Penali: I due precedenti specifici dell’imputato sono stati considerati un ulteriore elemento a carico, dimostrando una sua pregressa inclinazione a commettere reati della stessa specie.
La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse meramente riproduttivo e non evidenziasse alcuna illogicità manifesta nel ragionamento dei giudici di merito, rendendolo così non meritevole di accoglimento in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per la configurazione del reato di detenzione ai fini di spaccio, non è necessaria la prova della singola cessione. È sufficiente un quadro indiziario solido, basato sulla convergenza di più elementi logici, come la quantità, il confezionamento della sostanza, il possesso di denaro e i precedenti dell’imputato. Inoltre, la pronuncia evidenzia l’importanza di presentare in Cassazione motivi di ricorso che attengano a vizi di legge o a palesi illogicità della motivazione, e non una semplice rilettura dei fatti già ampiamente discussi nei precedenti gradi di giudizio. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni fattuali è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
Quali elementi possono dimostrare che la droga è destinata allo spaccio?
Secondo la Corte, elementi come il confezionamento in dosi multiple (22), la quantità totale (19,49 gr da cui ricavare 69 dosi), il possesso di denaro contante in piccoli tagli (99 euro) e la presenza di precedenti penali specifici sono indizi che provano la destinazione allo spaccio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte con argomentazioni corrette dalla Corte d’Appello, senza presentare nuovi vizi di legittimità o profili di manifesta illogicità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso 3.000 euro) a favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11515 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11515 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SAN CESARIO DI LECCE il 05/07/1990
avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME che, con tre motivi colleg contesta la sussistenza del reato – è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili d censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte merito, la quale, con motivazione immune da profili di illogicità manifesta – e quindi n censurabile in sede di legittimità – ha ribadito che lo stupefacente sequestrato all’imputato certamente destinato alla cessione, ciò desumendosi dal fatto che l’hashish, del peso di complessivi 19,49 gr., da cui erano ricavabili 69 dosi medie, era confezionato in ventidue dosi custodite in un barattolo nascosto sul terrazzo dell’abitazione dove il Susca si trovava in regi degli arresti domiciliari, e considerando che l’imputato, già gravato di due precedenti pena specifici, era in possesso della somma di 99 euro in contanti, suddivisa in banconote di piccol taglio;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisand assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della tassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2025.