Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38178 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38178 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
RelNOME: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TROINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TROINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2024 del TRIBUNALE di ENNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO ProcurNOME generale NOME COGNOME, che ha concluso NOME l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA in qualità di sostituto processuale dell’avvocato COGNOME NOMENOME con nom oralmente in udienza, in difesa di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME NOME l’accoglimento dei motivi di ricorso. na dichiarata ORE conclude
cf
RITENUTO IN FATTO
Con la pronuncia sopra indicata, il Tribunale di Enna condan ava NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME duecento euro di ammenda per il reat o di cui all’art. 697 cod. pen. ovvero per aver detenuto quattro munizioni cal. 16 e venticinque cal. 12 rinvenute dai Carabinieri durante una perquisizione, sv Ita in data 5 novembre 2019, sopra l’armadio della camera da letto di NOME COGNOME nell’immobile da lui abitato e frequentato anche dal figlio NOME COGNOME. L’originario ricorso in appello è stato dalla Corte d’appello di Caltanissetta riqualificato in ricorso per cassazione poiché la sentenza di condann -alla sola pena dell’ammenda è inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 3 cod. proc. pen.
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassaione, tramite rituale ministero difensivo, affidandosi a tre motivi.
Con il primo motivo, si denuncia l’insussistenza del reato contestato e dell’elemento oggettivo e soggettivo, oltre che la violazione del prir l cipio di ne bis in idem per NOME COGNOME COGNOME avrebbe già patteggiato la pena peI – fatti analoghi all’esito di una perquisizione in cui furono ritrovate nel :011 armi e munizionamento del medesimo calibro, nonché, limitatamente a NOME COGNOME, l’esclusione della sua responsabilità poiché egli non vivrebt e nel casolare ove le munizioni sono state rinvenute.
Con il secondo motivo, si lamenta la mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. in relazione alla lieve entità del fatto.
Con il terzo motivo, ci si duole del mancato riconoscimento dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
Il ProcurNOME generale, intervenuto con requisitoria scritta, ka chiesto una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato, quindi, merit , vole di una dichiarazione d’inammissibilità.
Il primo coacervato motivo è inammissibile per assenza di mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazio censurato senza cadere nel vizio indicato, conducente, a ment specificità. La .lon solo per la correlazione a fondamento i del giudice dell’art. 591
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. 4, 2 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 23 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, /03/2000, n. 634; Sez. 4, Rv. 237596).
In particolare, la responsabilità degli imputati è stata affermat ritrovamento delle munizioni all’interno dell’immobile, ove viv COGNOMECOGNOME COGNOME era frequentato anche dal figlio, fatto asse genericamente contestato nel ricorso in cui si afferma che vi abitass NOMENOME NOME base del va NOME e il solo COGNOME
La motivazione della sentenza impugnata, la quale c1 2. dell’esistenza di un pregresso decreto prefettizio di diniego alla dete e munizioni e della precedente perquisizione con esito positivo, è ir atto anche nzione di armi censurabile in questa sede rispetto all’elemento psicologico che consiste nel dolo generico, e cioè nella coscienza e volontà di avere a disposizione materialmente le munizioni senza averne fatto denuncia (Sez. 1, n. 21355 del 10/04/2013, Rv. 256302), ovvero, come rilevato anche dal ProcurNOME generale intervenuto, la truttura della contravvenzione di detenzione abusiva di armi o munizioni, previst dall’art. 697 cod. pen., è compatibile anche con una condotta colposa, giacché possibile che l’omessa denuncia punita dalla norma incriminatrice si colleghi sul pi no soggettivo anche solamente a un atteggiamento colpevolmente negligen e dell’agente (Sez. 1, n. 13355 del 07/02/2013, Rv. 255176).
Trattandosi, inoltre ed evidentemente, di munizioni diverse da quelle sequestrate nella precedente perquisizione del 2011 non sussiste alc l un bis in idem nei confronti di NOME COGNOME come, invece, affermato in ricorso.
Risulta essere assolutamente generico, quindi inammissibile anche il secondo motivo del ricorso proposto, avendo la difesa affrontao nell’atto di impugnazione esclusivamente il tema della “particolare tenuità dell’offesa” senza nulla indicare o allegare in ordine alla non abitualità del comportz mento tenuto dagli imputati.
Manifestamente infondato è anche il terzo e ultimo moti , o che invoca genericamente l’intervenuta prescrizione del reato con sua conseguente estinzione. Il termine ordinario di prescrizione, vigente per le contravvenzioni, è di quattro anni (art. 157, comma primo, cod. pen.) ed è estensitile fino ad un massimo di cinque anni, in presenza di atti interruttivi (art. 160 secondo, cod. pen.). Ciò ricordato, il reato contravvenzionale ‘è st 5 novembre 2019 e il decreto di citazione a giudizio (atto interr emesso il 29 settembre 2021, quindi, la prescrizione del reato 161, comma to accertato il ttivo) è stato tenuto conto
dell’aumento di un quarto ovvero di un anno – sarebbe maturata sol 4 novembre 2024. mente in data
Per le esposte considerazioni, i ricorsi devono essere, pert -nto, dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non sulando profili di colpa nel ricorso (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pal amento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28/6/2024