Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11986 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11986 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANZARO il 26/01/1968
avverso la sentenza del 07/06/2024 del TRIBUNALE di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 giugno 2024, il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato NOME COGNOME colpevole delle contravvenzioni di detenzione abusiva di munizioni ed inosservanza dei provvedimenti dell’autorità e, applicate le circostanze attenuanti generiche ed uniti i reati sotto il vincolo della continuazione, lo ha condannato alla pena di 200 euro di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Il procedimento nel quale è stata emessa la menzionata decisione è scaturito dal rinvenimento, 1’11 dicembre 2019, di venticinque cartucce cal. 32 a pallini per fucile da caccia presso l’abitazione di Furriolo, al quale era stata fatto divieto, con decreto emesso dal Prefetto di Catanzaro del 27 maggio 2019, di detenere armi, munizioni ed esplosivi.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’avv. NOME COGNOME ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, con il primo dei quali deduce violazione della legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di prendere atto, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., dell’estinzione dei reati ascritti conseguita all’integrale maturazione, al tempo di emissione della sentenza impugnata, del termine massimo di prescrizione di cinque anni, decorrente dal 29 maggio 2019, data di notifica del provvedimento che gli inibiva, tra l’altro, la detenzione delle munizioni.
Con il secondo motivo, si.duole, nell’ottica del vizio di motivazione, del rigetto della richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, non supportato dall’esposizione delle ragioni giustificative della decisione e, per di più, contraddetto dall’esistenza di plurimi indici sintomatici della ridotta offensività della condotta illecita.
Con il terzo motivo, eccepisce violazione di legge in relazione alla concorrente contestazione del reato sanzionato dall’art. 650 cod. pen., applicabile solo in via sussidiaria, id est qualora il comportamento non sia punito in forza di altra disposizione incriminatrice, nella fattispecie ravvisabile nell’art. 697 cod. pen..
Con il quarto motivo, rileva, ancora in chiave di violazione di legge, che l’addebito di detenzione abusiva di munizioni avrebbe dovuto essere ritenuto insussistente perché elevato con riferimento ad un numero di cartucce largamente inferiore a quello, mille, il cui superamento determina l’obbligo di denuncia.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 24 dicembre 2024, l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il terzo motivo di ricorso, da esaminarsi, per ragioni di ordine logico e giuridico, in via prioritaria, è fondato, posto che, per consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, «La detenzione abusiva di proiettili integra la contravvenzione prevista dall’art. 697 cod. pen., con conseguente esclusione di quella prevista dall’art. 650 cod. pen., posto che quest’ultima norma, essendo di natura sussidiaria, trova applicazione solo quando la violazione dell’obbligo o del divieto imposto dal provvedimento amministrativo non sia altrimenti sanzionato» (così Sez. 1, n. 4757 del 04/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251832 – 01).
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, limitatamente alla contravvenzione ex art. 650 cod. pen., per insussistenza dell’addebito ..
La pena, di conseguenza, va rideterminata in 133 euro di ammenda (pena base, 200 euro di ammenda, ridotta di un terzo ex art. 62-bis cod. pen.).
2. Gli altri motivi di ricorso sono infondati.
2.1. Il giudice di merito ha, invero, correttamente esposto che la previsione dell’art. 26 della legge 18 aprile 1975, n. 110, che circoscrive l’obbligo di denuncia alla detenzione di più di mille cartucce, non si applica nei casi, quale quello in esame, in cui la detenzione delle munizioni non sia collegata a quella di un’arma, inibita a COGNOME in virtù del decreto emesso dal Prefetto nel maggio del 2019.
In questo senso, del resto, si è espressa la giurisprudenza di legittimità, ferma nel ritenere che la menzionata esenzione riguarda esclusivamente il possesso di munizioni, relative a fucili da caccia ed allo specifico modello per il quale è intervenuta la denunzia (Sez. F, n. 39539 del 06/08/2004, COGNOME, Rv. 230617 01).
2.2. Parimenti priva di pregio è la censura vertente sul decorso del termine prescrizionale massimo che – avuto riguardo alla natura permanente del reato sanzionato dall’art. 697 cod. pen. nelle ipotesi, quale quella in esame, in cui non sia stato fissato un termine perentorio (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 49646 del 01/10/2014, COGNOME, Rv. 261263 – 01; Sez. 1, n. 31580 del 13/07/2009, Cassino, Rv. 244305 – 01; Sez. 1, n. 8607 del 11/07/1997, COGNOME, Rv. 208582 – 01) – ha avuto inizio con il sequestro delle munizioni, avvenuto l’11 dicembre 2019, ed è stato, successivamente, sospeso, ai sensi dell’art. 159, secondo comma, cod. pen., nel testo vigente al tempo della commissione del fatto,
introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dal 5 settembre 2024 al 17 gennaio 2025 (sul punto, cfr. Sez. U, 12/12/2024, COGNOME, informazione provvisoria).
2.3. Passibile di rigetto è, infine, la doglianza attinente al diniego della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen..
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che, nell’interpretazione dell’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice di merito chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall’art. 133, comma 1, cod. pen. modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo – e, specificamente, indicando quelli ritenuti all’uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 – 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647) e che, in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell’agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 27003; Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499).
Nel caso in esame, il giudice di merito ha disatteso la richiesta dell’imputato di applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. in ragione della non minimale offensività della condotta illecita, afferente ad oggetti potenzialmente utilizzabili a scopo lesivo di persone e cose.
Il ricorrente, per contro, evidenzia taluni indici che, a suo modo di vedere, supporterebbero una diversa, e più benevola, conclusione, evocando circostanze di fatto – quali: la pregressa consegna di cinque fucili e di un distinto quantitativo di munizioni; la modesta attitudine offensiva delle cartucce oggetto di addebito, accertata mediante consulenza tecnica; la sua appartenenza al Corpo dei Vigili Urbani – che, unitariamente considerati, consentirebbero di interpretare il comportamento illecito in chiave colposa di mera dimenticanza.
In tal modo, egli sviluppa considerazioni che, astrattamente idonee ad incidere sul convincimento del giudice di merito e, in parallelo, sulla tenuta razionale della decisione impugnata, non trovano, tuttavia, in essa riscontro né sono accompagnate dall’allegazione dei pertinenti elementi di riscontro, onde il ricorso appare, per questa parte, generico per carenza di autosufficienza.
Pertinente si palesa, sul punto, il richiamo all’indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del
principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano il vizio manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando att specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione allegazione» (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053; Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263601).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui all’art. 650 cod. pen. perché il fatto non sussiste.
Rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena in euro 133,00 di ammenda. Così deciso il 17/01/2025.