Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50580 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50580 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRIESTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha riformato la condanna resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al reato ascritto al capo c) (art. 2 e 7 legge n. 895 del 1967), irrogando la pena di mesi sei di reclusione ed euro duemila di multa, con assoluzione dalle residue imputazioni, sub a) e b).
Considerato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO (vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., mancanza dell’elemento soggettivo del reato) non è consentito in sede di legittimità perché devolve censure versate in fatto e, comunque, volte a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al giudizio di legittimità nonché richiamando prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, risultando la critica reierativa del gravame.
Rilevato, infatti, che la Corte territoriale, con apprezzamento di fatto immune da illogicità e, comunque, ineccepibile dal punto di vista della ricostruzione in diritto, ha motivato la ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato ascritto al ricorrente, tenuto conto dell’evidente assenza di tappo rosso per la pistola detenuta, oltre ce della mancanza di qualsiasi altra occlusione della canna, tanto da apparire evidente che anche a soggetto non dotato di particolari capacità tecniche quanto all’identificazione di un’arma da fuoco, che quella detenuta fosse un’arma comune da sparo non giocattolo.
Reputato che, in tema di detenzione abusiva di arma comune da sparo, l’elemento psicologico consiste nel dolo generico, ossia nella coscienza e volontà di avere a disposizione materialmente l’arma senza averne fatta denuncia, non rilevando l’eventuale buona fede (cfr. Sez. 1, n. 46872 del 10/11/2009, Rv. 245671, in tema di porto di arma comune da sparo).
Considerato che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 ottobre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME