Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46335 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46335 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a BENEVENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
lette le conclusioni della Procuratrice generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni, trasmesse digitalmente dal difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, del foro di PESCARA.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’11/1/2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale cli Benevento del 15/12/2021 che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato NOME COGNOME alla pena sospesa alle condizioni di legge – di otto mesi di reclusione ed C 1.400 di multa per il reato di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967 riguardante una pistola Crvena Zastava TARGA_VEICOLO, priva dei segni e contrassegni distintivi previsti dall’art. 11 L. n. 110 del 1975, e per la contravvenzione di cui all’art. 697 cod. pen. per avere detenuto, senza farne denuncia all’Autorità di P.S., n. 7 cartucce cal. 7.65, munizioni per arma comune da sparo atte all’impiego.
Reati accertati in Benevento, il 19/12/2020.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, deducendo profili di violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. nei seguenti termini.
2.1. Nel primo motivo il ricorrente si duole del rigetto dell’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio in appello, per violazione degli artt. 429, comma 1 lett. f), e 601 cod. proc. pen., essendo stato NOME COGNOME citato a comparire dinanzi alla Corte di appello di Benevento, anziché dinanzi alla Corte di appello di Napoli. Tale motivo è stato ribadito nella memoria conclusiva della difesa dell’imputato.
2.2. Nel secondo motivo si deplora la denegata applicazione della causa di non punibilità dell’art. 131 bis cod. pen., ritenendo che ciò sia addebitale sebbene non esplicitato – alla presenza di un precedente penale: trattasi di un unico precedente per diversa tipologia di reato ed ormai risalente nel tempo, caratteristiche che depongono per l’esclusione dell’abitualità ostativa alla concessione dell’invocato beneficio.
2.3. Nel terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge penale con riferimento all’art. 5 L. n. 895 del 1967.
Si rimarca che la pistola in questione è un’arma obsoleta, ossidata e trascurata da tempo, così da non configurare il delitto di del:enzione abusiva di arma, che richiede una relazione stabile del detentore con la cosa.
In tali termini si sono determinati altri giudici di merito, come il Tribunale di Sanremo nella sentenza n. 26 del 3/2/1998, in cui è stato affermato che “la detenzione di una pistola avariata ma facilmente riparabile, ancorché clandestina, costituisce fatto di lieve entità ex art. 5 L. n. 895 del 1967”.
Non essendo stati effettuati accertamenti sul funzionamento dell’arma, si sarebbe dovuta applicare l’invocata attenuante, in virtù del principio del favor rei.
2.4. Nel quarto motivo si lamentai l’omessa motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che è stato giustificato con il mero rilievo dell’assenza di elementi positivi valutabili a tal fine.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, trattandosi di censure attinenti ad apprezzamenti di merito ovvero ripetitive di analoghe doglianze che hanno ricevuto specifica e congrua trattazione nel processo di appello, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.
1.1. Il motivo di natura processuale è manifestamente infondato.
Come risulta dal verbale dell’udienza, l’eccezione riguardante l’erronea indicazione della “Corte di appello di Benevento” è stata ritenuta frutto di mero errore materiale di immediato rilievo, attesa l’inesistenza di tale ufficio giudiziario, come ha argomentato anche l’impugnata sentenza, evidenziando che comunque le parti erano state citate a comparire presso l’aula di udienza ubicata nella sede della Corte di appello di Napoli. Non si è dunque verificata alcuna nullità della citazione a giudizio in appello, né alcuna lesione del diritto di difesa dell’imputato.
1.2. Reiterativa è la doglianza attinente alla denegata applicazione della causa di proscioglimento dell’art. 131 bis cod. pen., le cui ragioni sono state indicate dalla Corte territoriale nella ritenuta gravità del fatto, che contraddice i requisito della particolare tenuità richiesto da detta norma. Si è posto in risalto il dato della perfetta funzionalità dell’arma, come accertato dall’esperto balistico, e della presenza di cartucce, unitamente alle modalità di custodia del tutto, senza particolari cautele, tali da fare ragionevolmente desumere che l’arma fosse pronta per l’uso. In aggiunta, si sono richiamate le pendenze specifiche del COGNOME, che non sembrano così episodiche e risalenti come ha dedotto il ricorrente: una sentenza di primo grado di condanna per rapina aggravata e detenzione illegale di armi del 2013, ed una condanna per il reato ex art. 697 cod. pen. del 2017, che correttamente sono state valorizzate ai fini dell’abitualità del comportamento.
1.3. Confutativo e manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso, che deplora il mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità.
Fermo il dato che «In materia di reati concernenti le armi, l’attenuante di cui all’art. 5 legge 2 ottobre 1967 n. 895, può essere negata anche per le componenti oggettive e soggettive del fatto, diverse da quelle concernenti la qualità e quantità delle armi illegalmente gestite» (Sez. 1, n. 26270 del 27/3/2013, COGNOME, Rv. 255827; Sez. 2, n. 3852 del 13/12/2019, dep. 2020, Keshi, Rv. 278239), nel caso di specie non risulta che la pistola in questione fosse obsoleta ed ossidata, avendo al contrario l’esperto balistico dott. COGNOME attestato trattarsi di un’arma perfettamente funzionante, pur non essendo di recente fabbricazione. A tali elementi si è attenuta la Corte territoriale nel negare espressamente l’invocata attenuante, anche alla luce delle modalità di custodia della pistola, munita di cartucce e pronta per l’uso.
1.4. Infine, le doglianze in merito alla carente motivazione delle denegate circostanze attenuanti generiche sono anch’esse manifestamente infondate e reiterative. La motivazione dell’impugnata sentenza sul punto è diffusa e corretta richiamandosi alla gravità del fatto – come apprezzata per la negazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. – ed alla negativa personalità del COGNOME, emergente dal certificato dei carichi pendenti; in ultima e residuale battuta si rimarca la carenza di elementi positivamente valutabili, che del resto nemmeno la difesa ha allegato.
Va rammentato che il giudizio in ordine alle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. è affidato al discrezionale apprezzamento dei giudici di merito, che – se congruamente motivato – non è censurabile in sede di legittimità, e che non è richiesta una particolare motivazione del diniego ove, in sede di conclusioni, non sia stata formulata specifica istanza con l’indicazione delle ragioni atte a giustificarne il riconoscimento (Sez. 3, n. 26272 del 07/05/2019, Boateng, Rv. 276044).
In conclusione, il ricorso è inammissibile, da ciò derivando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., non risultando l’assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno 12 maggio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente