Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29548 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29548 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Messina il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 24/04/2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 succ. nnodd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza pronunciata in data 19 ottobre 2023 il Tribunale di Messina aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi quattro di arresto (con il beneficio della sospensione condizionale) in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all’art.697 cod. pen. poiché – nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata da personale della Questura di Messina il giorno 16 marzo 2022 a seguito della esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti – all’interno della sua abitazione erano stati rinvenuti e sequestrati due pugnali a lama doppia ed appuntiti della lunghezza, rispettivamente, di cm 35,5 e cm.39 completi di fodero di alluminio, in quanto da lui detenuti senza averne fatto denuncia alla competente autorità.
La Corte di appello di Messina, con la sentenza in epigrafe, investita del gravame proposto dall’imputato, ha confermato la decisione di primo grado avendo ritenuto infondate tutte le relative censure.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistend l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, 533, 546 del codice di rito e 697 cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione per avere erroneamente ritenuto i due pugnali sequestrati delle armi proprie per la cui detenzione era necessaria la denuncia all’autorità di pubblica sicurezza; secondo il ricorrente, invece, trattandosi di armi improprie il reato contestato non era sussistente non essendo necessaria alcuna denuncia per la relativa detenzione.
2.2. Con il secondo motivo l’imputato deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. ed il relativo vizio di motivazione per avere escluso la sussistenza della causa speciale di non punibilità prevista da tale norma.
2.3. Con il terzo motivo egli censura, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione rispetto al trattamento sanzionatorio da lui considerato eccessivo rispetto alla concreta gravità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso (i cui motivi sono reiterativi di quelli proposti con l’appello infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2.Quanto al primo motivo occorre anzitutto ricordare che ai sensi dell’art. 585, comma secondo, n. 1, cod. pen., «agli effetti della legge penale, per armi s’intendono: 1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona» (definizione riprodotta, in termini identici, dall’art. 30 del R.d. giugno 1931, n. 733, cd. testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Detta definizione, concernente le cd. «armi proprie», deve essere integrata, per quanto di interesse in questa sede, con quella offerta dall’art. 45, R.d. n. 635 del 1940 (recante il regolamento per l’esecuzione del predetto testo unico), secondo cui se, da un lato, «sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili», anch’essi rientranti, appunto, nella nozione di «armi proprie», non sono, invece, considerati tali «gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili»; strumenti ai quali si riconosce la qualif di «armi improprie». Da tali differenze di qualificazione derivano, come noto, corrispondenti differenze sul piano della disciplina penale; infatti, mentre nel caso delle armi improprie, proprio perché la loro naturale destinazione è quella propria di ciascuno degli strumenti indicati, la detenzione è liberamente consentita, venendo punito con la pena dell’ammenda il solo porto in luogo pubblico ove ingiustificato (v. art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975), viceversa, nel caso delle armi proprie, l’ordinamento attribuisce rilievo penale non soltanto al porto (punito, invece, dall’art. 699 cod. pen. con la pena dell’arresto), ma anche alla detenzione (art. 697 cod. pen.), ove essi avvengano, come avvenuto nel caso di specie, in assenza della prescritta autorizzazione amministrativa.
Il discrimine tra l’arma «impropria» e quella «propria» è stato individuato dalla giurisprudenza nella presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte, quali, appunto, i pugnali o gli stiletti, e, cioè, la punta acuta e la lama a due tag quali che fossero le particolari caratteristiche di costruzione del coltello (Sez. 1, n 19927 del 9/4/2014, Teti, Rv. 259539; Sez. 1, n. 10979 del 3/12/2014, dep. 2015, Campo, Rv. 262867; Sez. 1, n. 17013 del 10/4/2015, COGNOME, non massinnata; Sez. 1, n. 26537 del 18/2/2016, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 44430 del 10/4/2017, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 8032 del 5/2/2019, non massimata; Sez. 1, n. 12750 del 27/2/2019, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 17255 del 1/4/2019, COGNOME, Rv. 275252).
2.1. Tanto premesso in punto di diritto, rileva il Collegio che il relativ accertamento spetta al giudice di merito e che, nel caso di specie, la Corte di appello di Messina, con motivazione adeguata e non contraddittoria, ha evidenziato che i due pugnali (probabilmente risalenti alla seconda guerra
mondiale) rientravano nella categoria della armi bianche proprie in quanto la loro naturale destinazione – tenuto conto delle loro dimensioni e caratteristiche tecniche (doppia lama) – era quella dell’offesa alla persona e che, in quanto tali, rientravano tra le «armi bianche proprie» la cui detenzione – senza denuncia – è punita ai sensi dell’art. 697 cod. pen.
2.2. Ne consegue che – al di là del richiamo tecnicamente improprio allo stiletto operato dalla Corte territoriale – si tratta di una valutazione di fatto in ordine al caratteristiche dei due coltelli che, in quanto supportata da motivazione non manifestamente illogica, non può essere messa in discussione in questa sede.
Con riferimento alla negata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l’assenza dei presupposti per l’applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, COGNOME, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall’art. 133, primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa desumibile, entità del danno o del pericolo: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
La sentenza impugnata non è censurabile sul punto atteso che la Corte di appello di Messina ha argomentato, in modo adeguato e non manifestamente illogico, dando rilievo alle dimensioni dei due pugnali, al fatto che fossero appuntiti e con doppia lama, ritenuti elementi dimostrativi della non particolare tenuità del fatto.
Parimenti infondato risulta anche il terzo motivo riguardante il trattamento sanzionatorio; invero nel caso, qui verificatosi, in cui essa venga irrogata in misura inferiore alla media edittale, non è necessaria un’argomentazione specifica e dettagliata da parte del giudice, che ottempera all’obbligo motivazionale di cui all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. anche ove richiami, come fatto dalla Corte territoriale, le dimensioni delle armi, la loro offensività e la circostanza che esse erano state rinvenute e sequestrate in occasione della esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti dell’odierno ricorrente per un altro fatto (ex plurimis, Sez. 1, n. 16691 del 22/01/2009, COGNOME, Rv. 243168-01; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, COGNOME, Rv. 237402-01; Sez. 2, n. 43596 del 07/10/2003, COGNOME, Rv. 227685-01).
Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali a norma dell’art.616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024.