Detenzione abusiva di armi: ereditare una pistola non scusa dalla denuncia
La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale in materia di detenzione abusiva di armi: dimenticare di denunciare un’arma ricevuta in eredità non esclude la responsabilità penale. Questo principio è stato riaffermato in un caso che vedeva un uomo condannato per aver tenuto in casa un revolver carico, ereditato dal padre, senza aver mai informato le autorità competenti. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo, confermata sia in primo grado dal Tribunale sia in appello dalla Corte d’Appello, alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione e a una multa di oltre 2.000 euro. L’accusa era quella prevista dagli articoli 2 e 7 della Legge n. 895 del 1967, ovvero la detenzione illegale di un’arma da fuoco e delle relative munizioni.
L’imputato si era difeso sostenendo di aver semplicemente ‘dimenticato’ di denunciare il possesso del revolver, ereditato dal defunto padre. L’arma, un revolver funzionante e carico, era stata ritrovata in una scarpiera nella sua camera da letto, insieme ad altre quarantacinque cartucce. Davanti alla Corte di Cassazione, la difesa ha tentato di sostenere la mancanza dell’elemento soggettivo del reato, cioè l’intenzione di commettere un illecito.
La questione della detenzione abusiva di armi e il dolo generico
Il punto cruciale su cui la Cassazione si è soffermata riguarda la natura dell’elemento soggettivo richiesto per il reato di detenzione abusiva di armi. La difesa ha argomentato che la semplice dimenticanza escluderebbe il dolo. Tuttavia, i giudici hanno rigettato questa tesi in modo netto.
Per integrare questo reato, è sufficiente il cosiddetto ‘dolo generico’. Ciò significa che basta avere la coscienza e la volontà di detenere l’arma, sapendo che si tratta di un’arma, a prescindere dalla consapevolezza di stare violando una specifica norma di legge. Non è richiesta, quindi, l’intenzione di commettere un reato (dolo specifico), ma solo la volontà di compiere l’azione di detenere l’oggetto.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, basando la sua decisione su consolidati principi giurisprudenziali. In primo luogo, ha ribadito che chiunque entri in possesso di armi o munizioni, anche per successione ereditaria, ha l’obbligo di denunciarne immediatamente il possesso all’autorità di Pubblica Sicurezza. L’ignoranza di tale obbligo è irrilevante ai fini della responsabilità penale.
In secondo luogo, riguardo alla pena inflitta, la Cassazione ha osservato che questa era stata fissata in una misura molto vicina al minimo previsto dalla legge. Pertanto, non era necessaria una motivazione particolarmente dettagliata da parte dei giudici di merito. Essi, peraltro, avevano comunque tenuto conto del disvalore della condotta (un’arma carica e funzionante in casa) e dell’atteggiamento menzognero dell’imputato, interpretato come mancanza di pentimento (resipiscenza).
Infine, il ricorso è stato giudicato come una mera riproposizione delle stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza contestare specificamente le motivazioni della sentenza di secondo grado. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa pronuncia della Corte di Cassazione serve come un importante monito: il possesso di armi da fuoco è una materia regolata da norme molto severe, la cui ignoranza non è ammessa. Chiunque, per qualsiasi motivo, entri in possesso di un’arma, anche per eredità, ha il dovere imprescindibile di informare tempestivamente le autorità. La ‘dimenticanza’ o la non conoscenza della legge non costituiscono una scusante valida e possono portare a conseguenze penali significative.
Aver ereditato un’arma e dimenticarsi di denunciarla è considerato un reato?
Sì, la Corte di Cassazione ha confermato che l’omissione della denuncia di un’arma, anche se ricevuta in eredità, costituisce il reato di detenzione abusiva di armi. La dimenticanza non esclude la colpevolezza.
Cosa si intende per ‘dolo generico’ nel reato di detenzione abusiva di armi?
Per ‘dolo generico’ si intende la semplice coscienza e volontà di possedere l’arma, senza che sia necessaria la specifica intenzione di violare la legge. Basta sapere di avere un’arma e non denunciarla per essere considerati penalmente responsabili.
La pena può essere ridotta se è stata vicina al minimo previsto dalla legge?
La Corte ha ritenuto che una pena irrogata in misura prossima al minimo edittale non necessiti di una motivazione eccessivamente dettagliata, specialmente se i giudici hanno comunque considerato elementi come la gravità del fatto (arma carica e funzionante) e la mancanza di pentimento dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36389 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36389 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 5.12.2024 la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in data 21.6.2023 di condanna alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione e 2.222 euro di multa per il reato di cui agli artt. 2 e 7 L. n. 895 del 1967;
Rilevato, quanto al primo motivo, che il ricorso:
adduce genericamente il difetto dell’elemento soggettivo del reato per avere COGNOME dimenticato di denunciare il possesso dell’arma ereditata dal padre, laddove i giudici di merito hanno dato atto che il revolver in questione, custodito in una scarpiera nella camera da letto dell’imputato era funzionante e carico, con altre quarantacinque cartucce;
in tal modo oblitera il dato che, ai fini del perfezionamento dell’elemento soggettivo del reato in questione, è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà della condotta, senza che sia richiesta la consapevolezza dell’antigiuridicità della stessa o la volontà di violare una determinata norma di legge. (Sez. 1, n. 9246 del 07/10/1996, P.g. in proc. Rosa, Rv. 205916 – 01) e che risponde del reato di detenzione abusiva di armi e munizioni il soggetto che, venuto in possesso di armi o munizioni per successione ereditaria, abbia omesso di denunciarne il possesso alla competente autorità di P.S. a nulla rilevando la sua ignoranza in merito a tale obbligo (Sez. 1, n. 15880 del 16/1/2007, COGNOME, Rv. 236207 – 01);
Rilevato, quanto al secondo motivo attinente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, che la pena è stata irrogata in misura prossima al minimo edittale e che, dunque, non necessitava di una motivazione dettagliata, fermo restando che, comunque, i giudici hanno dato atto sia del disvalore della condotta, sia del contegno menzognero dell’imputato quale sintomo di mancanza di resipiscenza;
Rilevato che, a fronte della persuasiva motivazione della sentenza impugnata, il ricorso si limita a riproporre pedissequamente le censure già dedotte come motivo d’appello, senza confutare specificamente le condivisibili argomentazioni dei giudici dì secondo grado;
Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, COGNOME, Rv. 276062 –
01), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11.9.2025