Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33607 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33607 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Portoferraio il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2022 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso.; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione dei reati per intervenuta prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 12/5/2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Grosseto in data 2/3/2021, ha concesso la sospensione condizionale della pena e ha confermato nel resto la condanna alla pena di mesi tre di arresto nei confronti di COGNOME in relazioni ai reati di cui agli artt R.D. 221 del 1940 e 697 cod. pen.
NOME COGNOME è stato originariamente rinviato a giudizio per il reato di cui all’art 20 L. 110 del 1975 per l’omessa custodia di alcune pistole e per quello di cui all’art. 69 cod. pen. con riferimento alla detenzione di una carabina ad aria compressa e di alcune munizioni.
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Il Tribunale, all’esito del giudizio di primo grado, accertato che le pistole di cui al di omessa custodia erano state denunciate e poi spostate in altra abitazione, ha qualificato i fatti di cui al capo a) ai sensi dell’art. 58 R.D. 221 del 1940 e ha condannato l’imput per tale reato, oltre a quello di cui all’art. 697 cod. pen.
Avverso la sentenza ha proposto appello la difesa deducendo la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. in ordine alla diversa condotta ritenuta in sentenza, l’insussistenza de fatto di cui al capo b) in quanto la carabina non rientrerebbe nella categoria delle ar comuni da sparo e in relazione alla quantificazione della Pena.
La Corte territoriale, ritenuto fondato l’appello sono nella parte in cui censurava mancata concessione della sospensione condizionale della pena, lo ha accolto sul punto e ha confermato nel resto la condanna.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 604, comma 1, 521, comma 1, e 522, connma2, cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa rileva che la conclusione della Corte territoriale in ordine all’eccezione di nullità della sentenza già proposta nei motivi di ap sarebbe errata, ciò in quanto, diversamente da come ritenuto, la condotta inndicata in sentenza (l’avere trasferito le armi in luogo diverso da quello dichiarato nella denuncia) ontologicamente differente da quella contestata nell’imputazione (l’omessa custodia delle armi) e questo determina un difetto assoluto di correlazione tra la contestazione e la sentenza che non è il risultato di una diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 697 cod. pen. 38 TULPS quanto all’affermazione di responsabilità per la detenzione della carabina ad aria compressa. Nel secondo motivo la difesa rileva che la Carabina marca Diana TARGA_VEICOLO, diversamente da quanto ritenuto in sentenza, non rientrerebbe nella categoria delle armi comuni da sparo in quanto sarebbe arma da bersaglio da sala ad emissione di gas o di aria compressa che eroga un’energia cinetica non superiore a 7.5 joule. Nello specifico, d’altro canto, la Corte territoriale avrebbe omesso di effettuare in concreto l’accertamento relativ alla potenzialità effettiva dell’arma e al depotenziamento della stessa, attività necessar e imposta dalla L. 526 del 1999 che incide sulla disciplina di cui alla L. 110 del 1975, fini dell’affermazione di responsabilità.
3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. con riferimento alla determinazione del genere della pena da applicare e alla commisurazione della stessa.
In data 26 aprile 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con l quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede l’annullamento senza rinvio per sopravvenuta prescrizione dei reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 604, comma 1, 521, comma 1, e 522, comnna2, cod. proc. pen. quanto alla diversa qualificazione giuridica attribuita al giudice di primo grado ai fatti di cui al capo a).
La doglianza è infondata.
2.1. NOME COGNOME è stato rinviato a giudizio per il reato di cui all’art. 20 L. 1 del 1975 per l’omessa custodia di tre pistole che non erano state rinvenute nel corso della perquisizione nel luogo ove lo stesso aveva denunciato che erano detenute.
Successivamente lo stesso imputato, durate un periodo di detenzione, ha dichiarato di avere spostato le armi presso un altro luogo e ha fornito le indicazioni necessarie a reperirle.
A fronte di tale sopravvenuto elemento il giudice di primo grado ha qualificato il fatto nel reato di cui all’art. 58 R.D. 221 del 1940 per il quale lo ha condannato.
2.2. La Corte territoriale, come evidenziato nel ritenuto in fatto, ha respin l’appello proposto dall’imputato che lamentava la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen.
2.3. La risposta fornita nel provvedimento impugnato alla censura, ora pedissequamente riproposta, è corretta.
La Corte territoriale, infatti, facendo corretto riferimento a quanto emerso i concreto e dando atto che l’imputato aveva avuto piena ed effettiva conoscenza di quanto gli veniva contestato, si è conformata a quanto anche da ultimo ribadito per cui «in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configu un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei dirit della difesa, sicché l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non v esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussisten quando l’imputato, attraverso l'”iter” del processo, sia venuto a trovarsi nella condizion concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione» (Sez. 3, n. 24932 de 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 – 04).
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Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 697 cod. pen. e 38 TULPS quanto all’affermazione di responsabilità per la detenzione della carabina ad aria compressa.
La censura è infondata.
La Corte territoriale, diversamente da quanto indicato nell’atto di ricorso, con specifico riferimento alle caratteristiche al modello della carabina ad aria compressa rinvenuta, una TARGA_VEICOLO, e alla circostanza che questa, per come prodotta, è inserita al n. 365 del Catalogo Nazionale delle Armi dalla Commissione consultiva centrale per cui eroga un’energia iniziale di 11 joule, ha dato atto che l’arma in sequestro rientra a pien titolo nelle armi comuni da sparo che non è consentito detenere senza denunciarne il possesso all’Autorità di pubblica sicurezza.
Sotto tale profilo, pertanto, ogni critica circa la mancanza di un concret accertamento in ordine all’effettiva energia erogata dalla carabina risulta inconferente. Ci in quanto, a fronte del dato costituito dalle caratteristiche di fabbrica dell’arma, la d ha omesso di allegare elementi e circostanze tali da porre in dubbio quali fosse l’effettiv energia erogata dall’arma, tali cioè da rendere necessario procedere a verificare se in effetti questa era stata oggetto di un depotenziamento.
Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen. con riferimento alla determinazione del genere della pena da applicare e alla commisurazione della stessa.
La doglianza è infondata.
La Corte territoriale, infatti, con il riferimento alle modalità di detenzione dell’ comune da sparo, munita di binocolo, e all’ingente munizionamento, ha dato adeguato e coerente atto dell’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice di merito dagli a 132 e 133 cod. pen. nella determinazione della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01), ciò sia con riferimento alla scelta del genere dell pena da applicare che, anche, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, pure considerato che la pena inflitta è inferiore al minimo edittale del reato di cui all 697 cod. pen. (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, RV. 259899 – 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME, RV. 248244 – 01; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/ 2008, COGNOME, RV 242419 – 01).
Il termine di prescrizione, diversamente da quanto evidenziato dal Procuratore generale, non è decorso.
I reati, infatti, risultano accertati in data 11 ottobre 2017 e ai fini del t necessario alla prescrizione, pertanto, deve essere calcolata sia la sospensione prevista dall’art. all’art. 83 d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legg
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aprile 2020, n. 27, che, soprattutto, quella di cui alla L. 103 del 2017 per cui, a ogg termine non è ancora decorso e non si può dichiarare l’estinzione dei reati.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14/5/2024