Detenzione a Fini di Spaccio: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti del giudizio di legittimità in materia di detenzione a fini di spaccio. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannato in appello, ribadendo un principio fondamentale: la Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma un organo che vigila sulla corretta applicazione della legge.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio, ai sensi dell’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/90. La condanna si fondava su una serie di elementi probatori solidi. L’imputato, alla vista delle forze dell’ordine, aveva tentato la fuga cercando di disfarsi della sostanza, che veniva prontamente recuperata. La successiva perquisizione domiciliare aveva portato alla luce un quadro indiziario ancora più grave: un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, due lampade ad alta intensità (spesso usate per la coltivazione indoor), un libro contabile con annotazioni di nomi e cifre, e una somma di 950 euro in banconote di vario taglio, non giustificata dallo stato di disoccupazione del soggetto.
Il Ricorso per Cassazione e la Detenzione a Fini di Spaccio
L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione lamentando una presunta violazione di legge e una manifesta illogicità nella motivazione della sentenza d’appello. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare gli elementi di prova e di adottare una diversa interpretazione dei fatti, ritenuta più plausibile. L’obiettivo era scardinare la valutazione operata dai giudici di merito che aveva portato a qualificare la detenzione della sostanza come finalizzata allo spaccio.
La Decisione della Corte: Inammissibilità del Ricorso
La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si basa su due pilastri argomentativi interconnessi: la natura del giudizio di legittimità e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
I Limiti del Giudizio di Cassazione
I giudici hanno innanzitutto ricordato che il giudizio di cassazione preclude una rilettura degli elementi di fatto. Il compito della Corte non è quello di stabilire se la valutazione del giudice di merito sia la migliore possibile, ma solo se sia legalmente corretta e logicamente coerente. Proporre una ricostruzione alternativa dei fatti, come ha fatto il ricorrente, esula dalle competenze della Suprema Corte.
La Coerenza degli Indizi per la Detenzione a Fini di Spaccio
In secondo luogo, la Corte ha giudicato la motivazione della Corte d’Appello tutt’altro che illogica. Al contrario, i giudici di merito avevano individuato una pluralità di elementi che, letti insieme, convergevano in modo univoco a dimostrare la finalità di spaccio. Il tentativo di fuga, il possesso di strumenti specifici (bilancino, materiale per confezionamento), la contabilità dell’attività illecita e il denaro contante non giustificato formavano un quadro probatorio coerente e completo, sufficiente a fondare l’affermazione di responsabilità.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte si concentrano sul rigetto delle censure del ricorrente, qualificandole come un tentativo improprio di ottenere una nuova valutazione del merito della causa. La Corte evidenzia come la sentenza impugnata avesse fornito una risposta ‘ampia e non contraddittoria’ alle doglianze dell’imputato, valorizzando l’insieme degli elementi acquisiti, peraltro in un giudizio svoltosi con rito abbreviato che consente un’ampia utilizzabilità degli atti. La convergenza di molteplici indizi gravi, precisi e concordanti rendeva la motivazione della Corte territoriale immune da vizi di logicità manifesta, unico profilo sindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza, non potendo riesaminare i fatti e non ravvisando vizi procedurali o logici, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale per chiunque affronti un procedimento penale: il ricorso in Cassazione non è un’ulteriore opportunità per discutere le prove. Le strategie difensive devono concentrarsi, fin dal primo grado, sulla costruzione di un solido impianto probatorio a discarico. In sede di legittimità, le uniche armi a disposizione sono la denuncia di una chiara violazione di una norma di legge o la dimostrazione di una palese e inequivocabile contraddizione nel ragionamento del giudice. Qualsiasi tentativo di chiedere alla Cassazione di ‘rileggere’ i fatti si scontrerà, come in questo caso, con una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione per detenzione a fini di spaccio è considerato inammissibile?
Secondo la Corte, il ricorso è inammissibile quando, invece di denunciare una violazione di legge o una manifesta illogicità della motivazione, si limita a proporre una diversa lettura degli elementi di fatto già valutati dal giudice di merito. La Cassazione non può riesaminare le prove.
Quali elementi possono provare la detenzione di droga a fini di spaccio?
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto sufficienti e convergenti plurimi elementi: il tentativo di fuga alla vista degli agenti, il rinvenimento di un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, un libro contabile, una somma di denaro non giustificata dallo stato di inoccupazione e altri oggetti come lampade ad alta intensità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, 3.000 euro) a favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri l’assenza di colpa nel proporre il ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16760 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16760 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME.
Ritenuto che con unico motivo di ricorso, NOME COGNOME deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 5 D.P.R. 309/90;
ritenuto in proposito che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento dell decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati d giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482);
osservato al riguardo che con motivazione non manifestamente illogica, la Corte territoriale ha individuato plurimi profili che univocamente convergono nel ritenere provata la detenzione a fini di spaccio, evidenziando la concreta gravità del fatto in ragione sia del tentativo di fuga operato dall’imputato alla vista degl agenti nel corso del quale l’odierno ricorrente aveva cercato di disfarsi dello stupefacente, recuperato dagli agenti, che deteneva, sia del rinvenimento, nel corso della perquisizione domiciliare, di un bilancino di precisione, del materiale per il confezionamento, di due lampade ad alta intensità, di un libro di contabilità con annotazioni di nomi e cifre, di un sacchetto vuoto con tracce di marijuana e della somma di euro 950 in banconote di vario taglio, non adeguatamente giustificata visto lo stato di inoccupazione dell’imputato (cfr. pag. 6);
ritenuto che, contrariamente ai rilievi del ricorrente, la sentenza impugnata – tra l’altro evidenziando che il giudizio si era svolto nelle forme del rito abbreviato col conseguente ampio regime di utilizzabilità degli atti assunti – ha fornito ampia e non contraddittoria risposta alle doglianze colà avanzate;
rilevato che, stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024
Il consigliere estensore
Il Presidente