Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12466 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12466 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a ROMA il 31/07/1994
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza di appello, di conferma della condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309, del 1990, per la detenzione a fini di spaccio, insieme ad altro soggetto, di complessivi 5,148 grammi di cocaina, suddivisa in pezzi, occultati sulla persona del ricorrente, che si accingeva a cederla;
che, con un primo motivo di doglianza, la difesa lamenta il vizio motivazionale, sostenendo che risulta illogico che il giudice abbia ritenuto sussistente la finalità di spaccio, pur a fronte dell’esiguo quantitativo di stupefacente detenuto;
che, con un secondo motivo, si lamenta l’erronea applicazione della legge penale, non potendosi ritenere che il fatto sia sussistente oltre ogni ragionevole dubbio, non avendo il giudice del merito tenuto conto che il ricorrente era stato fermato in luogo isolato, destinato verosimilmente al consumo individuale dello stupefacente, che questi non aveva con sé un bilancino, che non possedeva somme di danaro compatibili con l’attività di spaccio.
Considerato che il primo motivo prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;
che, inoltre, entrambi i motivi non risultano consentiti in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
che va comunque rilevato come il giudice di appello abbia correttamente motivato in ordine alla sussistenza della finalità di spaccio, e dunque anche sulla commissione del reato, deducendola dal quantitativo di cocaina detenuto, dal fatto che questa fosse divisa in sette involucri, sufficienti per trentadue dosi, che risultavano evidentemente incompatibili con l’ipotesi del consumo personale, e, inoltre, dall’elevata qualità della cocaina detenuta;
che, oltre a ciò, va valorizzata in senso negativo l’assoluta genericità della prospettazione difensiva – formulata sia nel giudizio di merito che in quello di cassazione – circa il fatto che il ricorrente fosse un assuntore di sostanza stupefacente.
Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del
procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025.