Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17966 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17966 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
02-
MOTIVI DELLA DECISIONE
rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 31 ottobre 2024, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 11 novembre 2022, con la quale è stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, per aver detenuto a fini di cessione sostanza stupefacente, da cui era possibile ricavare 301 dosi medie;
rilevato che il primo motivo di ricorso, relativo all’affermazione di responsabilità, costituisce mera riproposizione di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con i dati di fatti riportati, in quanto la Corte, richiamati i precedenti specifici del ricorrente sottolineato: 1) i ripetuti accessi di assuntori di stupefacente presso l’abitazione del ricorrente, uno dei quali consegnava alla polizia giudiziaria un involucro contenente hashish; 2) il fatto che tale dose fosse confezionata con modalità particolari, coincidenti con quelle con cui era custodito il narcotico successivamente rinvenuto nell’abitazione del ricorrente, da cui era possibile ricavare 301 dosi medie singole; 3) la contestuale detenzione, sempre all’interno della propria dimora, del materiale necessario per il confezionamento (pp. 2 e 3 sentenza ricorsa);
considerato, inoltre, che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto ed al percorso argomentativo della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente a lamentare l’assenza degli “elementi rivelatori della detenzione a fini di spaccio” (p. 2 ricorso);
rilevato, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle attenuanti generiche, che secondo il costante orientamento di questa Corte di legittimità, nel motivare il diniego non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fa riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (nella specie, l’allarmant personalità del ricorrente, testimoniata dalla pessima biografia penale; il numero di dosi detenute e la strutturazione della condotta secondo un protocollo operativo), rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, COGNOME, Rv. 279549 – 02; conformi, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163 01);
considerato che, pertanto, viene in rilievo un giudizio di fatto che può essere sostenuto dalla indicazione delle sole ragioni preponderanti della decisione, di talché
la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata con il ricorso per cassazione (da ultimo, Sez. 7, n. 9779 del 14/02/2025, COGNOME, non
mass.; Sez. 7, n. 4985 del 17/12/2024, dep. 2025, Miano, non mass.);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2025
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Il Presidente