Detenzione a fini di spaccio: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
La distinzione tra detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e detenzione a fini di spaccio è uno dei temi più dibattuti nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 16763/2024) offre spunti cruciali per comprendere i limiti del ricorso in sede di legittimità quando si contesta l’affermazione di responsabilità basata sulla valutazione degli indizi. Il caso analizzato dimostra come la Corte Suprema ribadisca la propria funzione di giudice della legge, e non dei fatti.
I Fatti di Causa
Un individuo veniva condannato nei gradi di merito per detenzione di sostanze stupefacenti. La condanna si basava su una serie di elementi raccolti durante un controllo: il possesso di diverse tipologie di droga (marijuana e hashish), già suddivise in dosi (dieci di marijuana per 3,91 gr., quattro di hashish per 2 gr., più altri 1,5 gr. di marijuana), e la circostanza che l’imputato si trovasse in una zona nota per essere frequentata da tossicodipendenti e spacciatori. Inoltre, l’imputato non aveva fornito alcuna spiegazione alternativa plausibile per giustificare il possesso di tali sostanze.
Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione, lamentando l’inosservanza della legge penale e un vizio di motivazione. Sostanzialmente, il ricorrente contestava il modo in cui i giudici avevano interpretato gli elementi a sua disposizione per concludere che la droga fosse destinata allo spaccio e non all’uso personale.
La Decisione della Corte: i limiti sulla detenzione a fini di spaccio
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno chiarito che le censure mosse dal ricorrente non erano ammissibili in sede di legittimità. Il ricorso, infatti, non mirava a evidenziare un errore nell’applicazione della legge, ma a ottenere una nuova e diversa valutazione delle prove e una ricostruzione dei fatti alternativa a quella operata dai giudici di merito.
Questo tipo di valutazione è preclusa alla Corte di Cassazione, il cui compito è verificare la corretta applicazione delle norme e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata, non di riesaminare le prove come se fosse un terzo grado di giudizio. Secondo la Corte, il ricorso era inoltre privo di un’analisi critica puntuale delle argomentazioni della sentenza d’appello, limitandosi a riproporre le stesse doglianze.
Le Motivazioni
Nel motivare la propria decisione, la Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: la valutazione sulla destinazione della droga (consumo personale o spaccio) deve essere condotta dal giudice di merito analizzando tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso. Questa valutazione è sindacabile in Cassazione solo se la motivazione è palesemente mancante o manifestamente illogica.
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva compiuto una valutazione dei fatti non illogica, individuando una pluralità di profili che, letti insieme, convergevano univocamente a provare la detenzione a fini di spaccio:
1. Il dato ponderale: la presenza di due diverse sostanze stupefacenti.
2. La suddivisione in dosi: un chiaro indicatore della destinazione alla vendita.
3. Il contesto: l’imputato si trovava in una zona nota per lo spaccio.
4. La mancanza di spiegazioni: l’imputato non ha fornito una giustificazione alternativa credibile durante l’interrogatorio.
Questi elementi, complessivamente considerati, costituivano una base motivazionale solida e coerente, non censurabile in sede di legittimità. Di conseguenza, non ravvisando alcuna colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Conclusioni
L’ordinanza in esame riafferma con forza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Chi intende ricorrere in Cassazione contro una condanna per detenzione a fini di spaccio non può limitarsi a contestare la valutazione dei fatti compiuta dai giudici precedenti, ma deve dimostrare un vizio giuridico o un’illogicità manifesta e macroscopica nella motivazione. In assenza di tali vizi, la valutazione degli indizi – come la quantità di droga, la sua suddivisione e le circostanze del ritrovamento – rimane di esclusiva competenza dei tribunali di primo e secondo grado.
Quando un ricorso in Cassazione per detenzione di droga viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legge o motivazioni manifestamente illogiche, si limita a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, chiedendo di fatto un nuovo giudizio sul caso.
Quali elementi distinguono la detenzione a fini di spaccio dall’uso personale secondo la Corte?
Secondo la Corte, sono plurimi gli elementi che, valutati insieme, provano la finalità di spaccio: la quantità e la diversità delle sostanze, la loro suddivisione in dosi, la circostanza che l’imputato si trovasse in un’area nota per lo spaccio e la mancanza di una spiegazione alternativa e credibile da parte sua.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per l’imputato?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende definitiva la condanna stabilita dalla Corte d’Appello. Inoltre, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, 3.000 euro) a favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16763 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16763 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ALGHERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di COGNOME, che, con due motivi strettamente collegati, deduce l’inosservanza della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi fatto, e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata.
Ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto, secondo parametri di apprezzamento sindacabili in sede di legittimità soltanto sotto il profilo della mancanza o della manifest illogicità della motivazione (Sez. 4, n. 7191 del 11/01/2018, Gjoka, Rv. 272463; Sez. 6, n. 44419 del 13/11/2008, Perrone, Rv. 241604), la Corte territoriale, con una valutazione di fatto in maniera non manifestamente illogica – e quindi non censurabile in sede di legittimità-, ha individuato plurimi profili c univocamente convergono nel ritenere provata la detenzione a fini di spaccio, quali il dato ponderale di due diverse sostanze stupefacenti sequestrate (dieci dosi di marijuana, pari a 3,91 gr., quattro dosi di hashish, pari a 2 gr., ed al gr. 1,5 d marijuana), la suddivisione in dosi, la circostanza che l’imputato s trovasse in una zona di spaccio frequentata da tossicodipendenti, e considerando che l’imputato medesimo, in sede di interrogatorio, non ha fornito una spiegazione alternativa alla detenzione;
letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO, la quale, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23/02/2024.