Detenzione a Fine di Spaccio: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso sui Fatti
Con l’ordinanza n. 42988/2024, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un caso di detenzione a fine di spaccio, delineando con chiarezza i confini del giudizio di legittimità. La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. L’analisi si è concentrata sull’inammissibilità di motivi che contestano la ricostruzione probatoria già vagliata, con motivazione logica, nei gradi precedenti.
I Fatti del Caso: La Condanna in Appello
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro del 6 dicembre 2023. Tale sentenza aveva confermato la sua responsabilità penale per la detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata alla vendita. L’imputato, non accettando la decisione, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte per chiederne l’annullamento.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente ha basato la sua difesa su due principali motivi:
1. Errata valutazione dei fatti e del materiale probatorio: Il primo motivo contestava la ricostruzione della vicenda e l’apprezzamento delle prove effettuati dalla Corte d’Appello, ritenendo la motivazione illogica.
2. Mancata applicazione della particolare tenuità del fatto: Il secondo motivo invocava l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto, per le sue caratteristiche, dovesse essere considerato di minima gravità e quindi non punibile.
La Decisione della Corte: Detenzione a fine di spaccio e limiti del giudizio
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ruolo della Suprema Corte non è quello di riesaminare le prove, ma di verificare la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Poiché la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione adeguata e priva di vizi logici, ogni ulteriore discussione sul fatto era preclusa.
Le Motivazioni della Suprema Corte
L’ordinanza ha esaminato nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso.
Sulla Ricostruzione del Fatto
La Cassazione ha sottolineato che la valutazione delle prove è competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte d’Appello aveva motivato la finalità di spaccio basandosi su una serie di elementi concreti e convergenti:
* Il dato ponderale (la quantità della sostanza).
* La suddivisione in più involucri, tipica della preparazione delle dosi.
* Le modalità di occultamento.
* La disponibilità di materiale per il confezionamento.
* Le modeste condizioni economiche dell’imputato, ritenute incompatibili con un possesso per uso personale di tale entità.
Secondo la Cassazione, tale ragionamento era fondato su massime di esperienza condivisibili e del tutto privo di illogicità, rendendo il primo motivo di ricorso un mero tentativo di ottenere una nuova e non consentita valutazione del merito.
Sulla Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha osservato che le censure erano aspecifiche e si limitavano a ripetere argomenti già presentati e respinti in appello. La Corte d’Appello aveva già motivato in modo congruo il rigetto della richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p., evidenziando la gravità complessiva della condotta di detenzione a fine di spaccio. Il ricorso non ha evidenziato vizi logici o giuridici in quella decisione, ma si è limitato a riproporla in modo sterile.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito: un ricorso per Cassazione deve essere fondato su precise violazioni di legge o su vizi logici manifesti della motivazione, non sulla speranza di una riconsiderazione delle prove. La decisione conferma che, per provare la detenzione a fine di spaccio, una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti è sufficiente a fondare una sentenza di condanna. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso.
Perché il ricorso sulla valutazione dei fatti è stato dichiarato inammissibile?
Perché la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti sono di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione si limita a controllare la logicità e la correttezza giuridica della motivazione, senza poter riesaminare le prove.
Su quali elementi si basa la prova della detenzione a fine di spaccio?
La prova è stata desunta da una pluralità di elementi indiziari, tra cui la quantità della sostanza, la sua suddivisione in dosi, le modalità di occultamento, la disponibilità di materiale per il confezionamento e le condizioni economiche dell’imputato.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000,00 euro, oltre alla definitività della condanna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42988 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42988 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 25/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANZARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il primo motivo dedotto concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investe profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Bari che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale, in rapporto alle ragioni della ritenuta finalità di spaccio della detenzione;
ritenuto che l’accertamento della destinazione allo spaccio è stata motivatamente desunta da una pluralità di elementi di fatto, costituiti dal dato ponderale, dalla suddivisione in più involucri, dalle modalità di occultamento, dalla disponibilità del materiale necessario al confezionamento, dalle condizioni economiche modeste, quindi sulla base di argomenti non illogici;
ritenuto che il secondo motivo in tema di tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis risulta inammissibile perché introduce censure aspecifiche, reiterative di quelle proposte con i motivi di appello, rigettate con motivazione congrua ed immune da vizi logici, incentrate sulla gravità delle condotte di detenzione a fine di spaccio;
ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 ottobre 2024
Il Consi iere estensore
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