Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21097 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21097 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 19/01/1988
avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con sentenza del 27 maggio 2024, la Corte di appello di Napoli, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva condannato COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, per detenzione, a fini di spaccio, e cessione di cocaina;
che, avverso la sentenza, l’imputato ha proposto, tramite il difensroe, ricorso per cassazione;
che, con un primo motivo, si censura il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, avendo il giudice del merito omesso di motivare l’esclusione dell’uso personale, non essendo emersa la prova della cessione dalla testimonianza dell’operatore di polizia;
che, con un secondo motivo, si censura la mancata applicazione dell’art. 131bis, cod. pen., per avere il giudice del merito escluso l’occasionalità della condotta, provata dalla modesta quantità dello stupefacente e dall’esiguità somma rinvenuta sulla persona dell’imputato;
che, con un terzo motivo, si censura la violazione dell’art. 163, cod. pen., in quanto le valutazioni di cui al motivo che precede avrebbero dovuto condurre il giudice a riconoscere almeno il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Considerato che il primo motivo è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetti o contraddittorietà o palesi illogicità della motivazione emergenti dal provvedimento impugnato;
che il giudice del merito ha motivato correttamente in ordine alla sussistenza della condotta di detenzione a fine di cessione, essendo ragionevole ritenerne la sussistenza a fronte delle circostanze esaminate, che lasciavano intendere la presenza di uno scambio di stupefacenti con un terzo, quali: le modalità di accostamento dell’imputato all’auto; il fatto che entrambi i soggetti coinvolt abbiano tentato di darsi alla fuga all’arrivo delle forze dell’ordine; il fatto occultato sulla persona dell’imputato, sia stato rinvenuto lo stupefacente diviso in dosi;
che gli altri due motivi non sono consentiti in sede di legittimità perché inerenti al trattamento punitivo, il quale è sorretto da sufficiente e logica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;
che il giudice del merito ha correttamente motivato in ordine alla non occasionalità del reato, avendo tenuto conto delle modalità dello scambio e della divisione in dosi dello stupefacente, tali da indiziare una consuetudine del comportamento;
che, tale condotta è stata correttamente ritenuta ostativa al riconoscimento della sospensione condizionale della pena, per di più a soggetto non incensurato,
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tenuto conto anche dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e della commisurazione della pena in misura prossima al minimo;
che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere
che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025
COGNOME Il Presidente
Il Consigliere estensore