Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20696 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20696 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME CIRCONDARIALE SASSARI RAGIONE_SOCIALE
Nel procedimento nei riguardi di COGNOME NOME
avverso l’ordinanza del 30/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Sassar confermato l’anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza RAGIONE_SOCIALEa stessa s che – in data 16 maggio 2023 – aveva autorizzato NOME COGNOMECOGNOME sottoposto al regime penitenziario di cui all’art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.), ad acquistare e detenere, all’interno RAGIONE_SOCIALEa came pernottamento, compact disk (CD) musicali e relativo lettore digitale, con ascolto consentito nell’arco RAGIONE_SOCIALEe ventiquattro ore, con l’utilizzo di cuffie o auricol
Secondo il Tribunale poteva escludersi la sussistenza di esigenze di sicure imposte dal regime speciale di detenzione, essendo i beni in parola acquist solo tramite la c.d. impresa di mantenimento; quanto ai CD, gli stessi e sigillati e non riscrivibili; il lettore era privo di colUessione wireless e bluetooth, senza dunque alcun rischio di un uso improprio in funzione di comunicazioni c l’ambiente esterno ovvero quale “arma impropria”.
Sulla scorta di tali considerazioni riteneva che la limitazione oraria, i dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nell’utilizzo del lettore, doveva rit illegittima; ciò anche alla luce RAGIONE_SOCIALEe deduzioni del RAGIONE_SOCIALEm RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che rilevava come in orario serale e nott la vigilanza di sicurezza diveniva inevitabilmente meno pressante e, perta diveniva «necessario garantire le esigenze di sicurezza alla base del re differenziato mediante ritiro del dispositivo».
Ricorrono per cassazione il Ministero RAGIONE_SOCIALEa giustizia, a me RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di Cagliari, il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE deducend inosservanza o erronea applicazione degli artt. 41-bis Ord. pen. e 14 RAGIONE_SOCIALEa circolare D.A.P. n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017.
Dopo una preliminare ricognizione normativa e giurisprudenziale in materia il ricorso sottolinea che il divieto di acquisto e possesso di un lettore detenuti sottoposti al regime differenziato, oltre a trovare un saldo fonda nell’art. 14, comma 2, d.P.R. n. 230/2000, non realizza alcuna lesione dei del detenuto ad ascoltare musica (già assicurato dalla fruizione dei canali radio), essendo fondato, piuttosto, su ragioni di sicurezza e opportunit giustificano la univoca definizione dei beni consentiti (la Circolare dipartim del 2 ottobre 2017, all’art. 14.1, ammette la sola fruizione dei televisor apparecchi radiofonici forniti dall’RAGIONE_SOCIALE e consente l’utilizzo di digitali per le sole esigenze di consultazione di materiale giudiziario, o di particolarmente voluminoso, e per il tempo strettamente necessario); beni c
in caso contrario, dovrebbero essere oggetto di particolari controlli di sicu e di costanti verifiche periodiche, non sempre esigibili, come, pera riconosciuto da alcuni arresti di legittimità.
L’Ufficio di sorveglianza, nelle proprie conformi decisioni, avrebbe trascur anche i controlli che il personale deve effettuare e che non riguardano so messa in sicurezza esterna ai dispositivi, ma anche quella relativa al contenuto, rimarcando il tema dei CD dei cantanti neomelodici e del rischio ch testi RAGIONE_SOCIALEe relative canzoni trasmettano messaggi criptici.
Si censura, infine, come illegittima la precisazione secondo la quale l’uso lettore CD deve ritenersi consentito nell’intero arco RAGIONE_SOCIALEe ventiquattr giornaliere. La limitazione RAGIONE_SOCIALE‘impiego del lettore CD alle ore diur ragionevole, dovendosi evitare che i detenuti possano approfittare indebitamen RAGIONE_SOCIALEa minorata difesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nelle ore serali e notturne impiegare impropriamente tali strumenti, in particolare tentando in tali ora manometterli.
Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, intervenuto c requisitoria scritta pervenuta in data 1° dicembre 2023, ha concluso l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, nonché di quella d Magistrato di sorveglianza oggetto di reclamo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei limiti di quanto di seguito precisato.
Non è superfluo preliminarmente ricordare che il tema dei limiti al possibilità per i detenuti di utilizzare, nella camera di pernottamento, str tecnologici, quali sono i compact disk (CD) e i relativi lettori, al fine di l’offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici (limiti d generale, ovvero specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assoggett regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen.) è già stato affrontato dalla Corte che, in recenti decisioni (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/ Vastarella, Rv. 283819; Sez. 1, n. 43484 del 30/9/2021, COGNOME, Rv. 282213 Sez. 1, n. 29819 del 25/6/2021, COGNOME; Sez. 1, n. 29819 del 25/6/20 COGNOME) in questa sede interamente condivise, ne hanno approfondito gli sno problematici.
2.1. Il primo attiene – come osservato nelle citate pronunce – alla legit stessa RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione, da parte RAGIONE_SOCIALEe direzioni degli istituti peni all’uso di lettori CD per la fruizione di contenuti musicali, tenuto conto che,
ricordato dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrente, le norme di Ordinamento penitenziari fanno espresso riferimento all’impiego dei suddetti dispositivi per le e esigenze di lavoro v di studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziario.
Ritiene anche questo Collegio che le richiamate previsioni, storicament datate, non valgano a stabilire una preclusione assoluta di utilizzo strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi, rese a dall’evoluzione tecnologica; ciò anche perché la possibilità di ascoltare mu per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, in quei «piccoli gesti di norm quotidiana» che la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di l residua del soggetto detenuto.
E, tuttavia, se non può negarsi che l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pos consentire l’acquisto di CD musicali e l’uso dei relativi supporti, questa sol non può ritenersi imposta in ogni situazione e contesto.
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L’interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo Y trattamento, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE penitenzia particolarmente avvertita proprio nei casi in cui, come quello in esame soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato.
2.2. Ciò introduce al secondo aspetto RAGIONE_SOCIALEa questione, attinente alle rag che possono spingere l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per questa particola categoria di detenuti, a negare detto consenso.
Nelle citate pronunce si è condivisibilmente affermato che il Tribunale, pri di riconoscere il diritto del detenuto utilizzare dei lettori CD per uso ricr debba verificare se tale utilizzo, pure in assoluto non precluso dalla norm vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in relazione agli indispensabili interven dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla di del carcere, di non consentirne l’utilizzo. Scelta che, implicand apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei dete alla luce RAGIONE_SOCIALEe risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo es del potere di organizzazione RAGIONE_SOCIALEa vita degli istituti penitenziari.
Tanto premesso, osserva il Collegio che, nel presente procedimento, no viene in rilievo il diritto del detenuto di poter fruire di un lettore di compact disk, bensì sono controverse le modalità di esercizio di tale diritto, e, segnatam la possibilità del detenuto di detenere tale dispositivo nelle ore serali e no
Sicché, tralasciate (siccome non pertinenti) le doglianze RAGIONE_SOCIALE‘amministrazi ricorrente estranee all’effettivo oggetto del presente procedimento, il ric nel resto fondato.
3.1. Va, infatti, qui ribadito che il reclamo giurisdizionale al magistr sorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ammette la tutela RAGIONE_SOCIALEe posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termi “diritto”, incise da condotte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE violative di disposizioni prev dalla legge RAGIONE_SOCIALE, e dal relativo regolamento, dalle quali «deri detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio».
Presupposti essenziali di tale strumento sono, dunque, costitu dall’esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva riducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto RAGIONE_SOCIALEa carcerazi direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condot imputabile all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che si ponga con tale posizio soggettiva in illegittimo contrasto (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Minist RAGIONE_SOCIALEa Giustizia in procedimento Strangio, Rv. 281907, in motivazione).
È, peraltro, evidente che dalla condizione detentiva possano derivar limitazioni, anche significative, all’ordinaria sfera dei diritti soggett persona, anche quale diretta conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘adozione di misure provvedimenti organizzativi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE stessa, volti a disciplinare vita degli istituti, a garantire l’ordine e la sicurezza interna e l’irri principio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che, ove adotta nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incid legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integra l’ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/20 Ministero RAGIONE_SOCIALEa Giustizia in procedimento Gallo, Rv. 280532).
Muovendo da tale constatazione, questa Corte, da tempo evidenzia che il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è gara protezione, non va confuso con le mere modalità di esercizio di ess inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 de 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, COGNOME, Rv. 258398): la sola negazione del diritto in quanto tale integra les suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione diritto restano affidate alle scelte discrezionali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE penitenz in funzione RAGIONE_SOCIALEe esigenze dì ordine e disciplina interne, che, ove manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione d diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/ dep. 2015, COGNOME, Rv. 261549).
3.2. Nel caso di specie, la questione alla quale il giudice a quo ha risposto in senso affermativo (se il detenuto possa fruire del lettore CD anche nelle notturne) ha natura prettamente organizzativa, e, pertanto, rientra nella sfe
attribuzione esclusiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ha regolato modalità di esercizio del diritto, senza tuttavia inibirlo.
L’ordinanza impugnata, che ha pronunciato in materia eccedente i corretti confini RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione, deve pertanto essere annullata senza rinvio. P stessi motivi deve essere annullata l’ordinanza del Magistrato di sorvegli relativamente alla detenzione di lettori CD musicali in orario notturno.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella emessa dal magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE in data 16 maggio 2023, relativamente alla detenzione lettori CD musicali in orario notturno.
Così deciso, il 20 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente