Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41731 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41731 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 09/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
CARMINE RUSSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 15/05/2025 del Tribunale sorveglianza di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica, depositata dal difensore, AVV_NOTAIO, il 2 ottobre 2025, con la quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato la richiesta di differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare, anche facoltativa, per grave infermità, proposta nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXX condannato in via definitiva alla pena di anni ventidue e mesi cinque di reclusione, come da provvedimento di determinazione di pene concorrenti, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, in data 4 gennaio 2024.
Il Tribunale ha reputato le patologie da cui Ł affetto il condannato compatibili con il regime detentivo in atto, secondo le risultanze della documentazione sanitaria anche integrata in base alla nota del 10 marzo 2025, con la quale si Ł dato atto di un peggioramento della pressione arteriosa, del diabete, della necessità di uso di un bastone canadese per la deambulazione, di un calo del visus, con opacizzazione del cristallino e cataratta.
Si evidenzia che il condannato, in data 29 marzo 2025, Ł stato trasferito presso la casa circondariale di Napoli Secondigliano, istituto dotato di Sai e che, in quella sede, questi viene sottoposto a frequenti visite specialistiche ed esami, a terapia farmacologica, a controlli frequenti quanto alla saturazione e alla pressione arteriosa, presentando condizioni cliniche stazionarie.
Il Tribunale ha ritenuto non necessario un approfondimento peritale, tenuto conto dell’esaustiva documentazione in atti e dell’accertata patologia da cui Ł affetto il condannato (cardiopatia ischemica cronica, susseguente ad infarto del miocardio intervenuto nel 2004 con BPAC, in discreta stabilità clinica, ipertensione arteriosa, ipertrofia prostatica benigna, diabete mellito di tipo secondo, discopatia accentuata) reputandosi inesistenti specifici
trattamenti terapeutici piø efficaci rispetto a quelli già applicati in regime di detenzione, avuto riguardo, anche, alla possibilità di ricorrere al ricovero in centri clinici dell’Amministrazione penitenziaria oppure in luoghi esterni di cura.
¨ stata, altresì, valorizzata la pericolosità sociale del condannato in espiazione della pena per condanne per reato associativo, detenzione di armi, traffico illecito di rifiuti violazione del testo unico per le elezioni comunali in concorso, bancarotta fraudolenta, plurimi episodi di cessione illecita di stupefacente, violenza sessuale nei confronti di minore, così pervenendo al rigetto anche del rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, segnalando l’assenza di revisione critica delle condotte illecite per le quali ha riportato condanna, plurime e reiterate nel tempo.
Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato denunciando violazione di legge e assenza di motivazione, nonchØ omessa valutazione di dati oggettivi rappresentati dalle relazioni sanitarie della RAGIONE_SOCIALE competente.
La difesa sottolinea che il condannato ha quasi novant’anni e che le sue condizioni di salute, come indica lo stesso provvedimento impugnato, sono peggiorate a partire dal mese di marzo del 2025.
Tuttavia, il provvedimento non avrebbe valutato le ragioni che hanno determinato l’allocazione presso un Centro clinico anche se si legge, nella relazione sanitaria del presidio sanitario RAGIONE_SOCIALE Secondigliano citata nell’ordinanza impugnata, che il condannato presentava una ferita suturata in regime occipitale derivante da una caduta, come da diario clinico, e che, in data 6 maggio 2025, era stata chiesta visita neurologica non ancora disposta alla data della relazione inviata da ultimo al Tribunale di sorveglianza per l’udienza del 15 maggio 2025.
Si riporta, per estratto, la relazione del 10 maggio 2025, allegata anche al ricorso per l’autosufficienza (v. p. 4 del ricorso), e si segnala che questi aspetti sono stati trascurati dal Tribunale di sorveglianza nel concludere per la non utilità dell’accertamento peritale.
Il ricorrente evidenzia, invece, che la situazione patologica si accompagna a un naturale decadimento, fisico e psichico, legato all’età avanzata, con inevitabili conseguenze che potrebbero derivare stante l’elevato rischio che il detenuto sia colpito da patologie acute.
Si richiamano pronunce della Corte costituzionale (v. p. 7 del ricorso) che hanno valorizzato, in caso di avanzamento dell’età del detenuto, il maggiore bisogno di ricevere cure e assistenza personalizzate, difficilmente assicurate in un contesto intramurario, vista la convivenza forzata con un gran numero di altri detenuti di ogni età.
La relazione sanitaria del carcere di provenienza attesta, in definitiva, una condizione di incompatibilità tra le condizioni di salute e il regime carcerario e dà atto di un’accentuazione del quadro patologico, intervenuta negli ultimi mesi, riservandosi di interloquire sulle condizioni generali alla luce delle risultanze delle indagini diagnostiche e specialistiche già prescritte, non realizzabili in ambiente carcerario.
SicchØ, il presidio sanitario del carcere di Secondigliano si Ł riservato ogni conclusione sulle condizioni di salute del detenuto all’esito delle indagini diagnostiche che non Ł stato possibile svolgere in regime carcerario.
Infine, si segnala che il rinvio dell’esecuzione della pena presuppone non solo che la malattia sia grave tanto da porre il detenuto in pericolo di vita, ma deve essere tale da poter essere praticamente curata utilmente in regime sanitario detentivo, con la possibilità di monitorare la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri indicati come necessari.
Nell’ambito, poi, del necessario bilanciamento tra interesse del condannato ed esigenze di sicurezza la motivazione fonda soltanto su un’asserita assenza di revisione critica e su ricostruzioni contrarie alle risultanze processuali che il detenuto avrebbe fatto agli
operatori del carcere. Tutte circostanze che non tengono conto, a parere del ricorrente, dell’età avanzata, delle condizioni di decadimento del soggetto dal punto di vista neurologico e psicologico, condizioni attestate dai sanitari del carcere di provenienza e dalle visite specialistiche richieste dal presidio sanitario del carcere di Secondigliano.
Il Procuratore generale presso questa Corte, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
La difesa, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire, in data 2 ottobre 2025, memoria di replica insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł fondato.
1.1.Osserva il Collegio che Ł principio pacificamente affermato da questa Corte di legittimità quello secondo il quale, una volta richiesti dal condannato il differimento dell’esecuzione della pena o la detenzione domiciliare per motivi di salute, la ritenuta insussistenza delle condizioni per la concessione del rinvio dell’esecuzione non obbliga il giudice a motivare anche sul diniego della misura richiesta, in via subordinata, stante l’identità dei presupposti che legittimano l’applicazione dell’una o dell’altra misura (Sez. 1, n. 47868 del26/09/2019, Paiano, Rv. 277460). Dunque, esaurita la ricognizione sul versante delle condizioni di salute in rapporto allo specifico contesto detentivo (anche in rapporto al divieto di trattamenti disumani o degradanti) e individuato, in tal modo, il presupposto legittimante il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena, la successiva scelta giudiziale può orientarsi verso la detenzione domiciliare per il termine di durata stabilito e prorogabile, in luogo del rinvio “secco” dell’esecuzione della pena, laddove, nel bilanciamento tra le esigenza di tutela della salute del condannato e quelle della difesa sociale, sia, comunque, ritenuta prevalente l’esigenza di contenere la residua pericolosità attraverso il contesto detentivo esercitando un controllo da parte dello Stato sia pure nelle forme della detenzione domiciliare (Corte Cost. n. del 2019).
Secondo consolidati principi, ripetutamente affermati da questa Corte, ai quali il Collegio intende dare continuità, ai fini del differimento obbligatorio della pena detentiva, di cui all’art. 146, primo comma, n. 3), cod. pen. – o della detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1ter, Ord. pen., che ne mutua i presupposti – rileva l’esistenza di una malattia particolarmente grave, giunta a una fase così avanzata da escludere la rispondenza del soggetto ai trattamenti disponibili o alle terapie curative (Sez. 1, n. 42276 del 27/10/2010, Rv. 249019-01; Sez. 1, n. 41580 del 01/10/2009, Rv. 245054-01; Sez. 1, n. 33967 del 17/06/2004, Rv. 228715-01).
Rispetto al differimento cd. facoltativo, di cui all’art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen. (e alla detenzione domiciliare sostitutiva, sopra citata), Ł viceversa richiesto uno stato di «grave infermità fisica», ravvisabile quando la malattia da cui Ł affetto il condannato sia, comunque, tale da porre in pericolo la vita, o da provocare rilevanti conseguenze dannose, e comunque da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, dovendosi, in proposito, operare un bilanciamento tra l’interesse del condannato a essere adeguatamente curato, che trova fondamento nell’art. 32 Cost., e le esigenze di sicurezza della collettività (Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 25840601; Sez. 1, n. 972 del 14/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251674-01).
Al contempo, la giurisprudenza di legittimità rileva che, rispetto al differimento facoltativo, debbano considerarsi anche patologie ulteriori, che siano di entità tale da far apparire l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma contenuta nell’art. 27, terzo comma, Cost. (Sez. 1, n. 17947 del 30/03/2004, COGNOME, Rv.
228289- 01), dovendosi avere riguardo a ogni stato morboso o scadimento fisico capace di determinare una situazione di esistenza al di sotto di una soglia di dignità da rispettarsi pure nella condizione di restrizione carceraria (Sez. 1, n. 22373 del 08/05/2009, Aquino, Rv. 244132-01), come impone anche l’art. 3 CEDU.
Ciò premesso, si osserva che il giudice di sorveglianza, chiamato a decidere sul differimento dell’esecuzione della pena o, in subordine, sull’applicazione della detenzione domiciliare per motivi di salute deve, dunque, effettuare un bilanciamento tra istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest’ultimo, con riguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che, nella situazione specifica, Ł possibile assicurare valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico (tra le altre, Sez. 1, n. 37062 del09/04/2018, Acampa, Rv. 273699).
Quanto al presupposto del rinvio dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica, della gravità oggettiva della malattia (implicante un serio pericolo per la vita del condannato o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose), si osserva che detta gravità deve intendersi in modo particolarmente rigoroso, tenuto conto sia del principio di indefettibilità della pena, sia di quello di uguaglianza di fronte alla legge, senza distinzioni di condizioni personali: principi che implicano, appunto, al di fuori di situazioni eccezionali, la necessità di pronta esecuzione delle pene legittimamente irrogate.
Il secondo requisito consiste nella possibilità di fruire, in stato di libertà, di cure e trattamenti sostanzialmente diversi e piø efficaci rispetto a quelli che possono essere prestati in regime di detenzione anche mediante ricovero in luoghi esterni di cura. In altri termini, non Ł sufficiente che l’infermità fisica menomi, in maniera anche rilevante, la salute del condannato e sia suscettibile di generico miglioramento mediante la cessazione della detenzione intramuraria, ma Ł necessario, invece, che l’infermità sia di tale gravità da far apparire l’espiazione della pena detentiva in contrasto con il senso di umanità cui si ispirano i dettami costituzionali e sovranazionali (Sez. 1, n. 36856 del 28/09/2005, Rv. 232511 – 01; Sez. 1, n. 3262 del 01/12/2015, dep. 2016, Rv. 265722 – 01).
Pertanto, a fronte di una richiesta di rinvio, obbligatorio o facoltativo, dell’esecuzione della pena per gravi condizioni di salute, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato siano o no compatibili con le finalità rieducative della pena e con le possibilità concrete di reinserimento sociale conseguenti alla rieducazione. Qualora, all’esito di tale valutazione, tenuto conto della natura dell’infermità, l’espiazione di una pena appaia contraria al senso di umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero appaia priva di significato rieducativo in conseguenza dell’impossibilità di proiettare in un futuro gli effetti della sanzione sul condannato, deve trovare applicazione l’istituto del differimento previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Rv. cit).
Ancora, si osserva che in ossequio ai principi anche costituzionali che regolano la materia, la detenzione domiciliare non Ł misura che debba essere automaticamente concessa ai detenuti ultrasettantenni (Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, COGNOME, Rv. 252921; Sez. 1, n. 28555 del 18/06/2008, COGNOME, Rv. 240600). Ove malgrado la presenza di gravi condizioni di salute, il condannato sia risultato in grado di partecipare consapevolmente a un processo rieducativo e residui un margine di pericolosità sociale che, nel bilanciamento tra le esigenze del condannato e quelle della difesa sociale, faccia ritenere necessario un controllo da parte dello Stato, può essere disposta, in luogo del differimento della pena e per un periodo predeterminato e prorogabile, la detenzione domiciliare ai sensi dell’art. 47ter ,
comma 1ter, ord. pen., che espressamente prescinde dalla durata della pena da espiare e non ne sospende l’esecuzione. Tale misura richiede, per l’effetto, una duplice valutazione del Tribunale, che deve dapprima verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per concedere il differimento e poi disporre, eventualmente, la detenzione domiciliare in alternativa alla sospensione dell’esecuzione, qualora ricorrano ragioni particolari, rilevanti sul piano delle caratteristiche del condannato e delle sue condizioni personali e familiari o sul piano della gravità e durata della pena da scontare, mirando tale polifunzionale regime, per un verso, all’esigenza di effettività dell’espiazione della pena e del necessario controllo cui vanno sottoposti i soggetti pericolosi e, per altro verso, a una esecuzione mediante forme compatibili con il senso di umanità.
Ciò, non senza considerare che detta sofferenza aggiuntiva appare, in determinati casi, inevitabile laddove la pena vada eseguita nei confronti di soggetti non in perfette condizioni di salute, ma questa assume rilievo, ai fini che interessano, solo ove superi i limiti dell’umana tollerabilità (Sez. 1, n. 26026 del 20/05/2003, Rv. 225008; Sez. 1, n. 48203 del 10/12/2008, non mass.).
1.2.Ciò premesso, si osserva che il provvedimento censurato, dopo aver specificamente argomentato, con motivazione non manifestamente illogica ed esente da vizi rilevabili nella presente sede di legittimità, in relazione alle patologie da cui Ł affetto il condannato (v. p. 2), dando atto delle cure praticate e dell’avvenuto spostamento in Istituto dotato di SAI, dando atto della recente relazione trasmessa dalla direzione sanitaria dell’Istituto di pena di Secondigliano, ha reputato inutile ogni approfondimento, anche mediante lo svolgimento di perizia.
La motivazione su tale specifico punto appare, tuttavia, insufficiente, tenuto conto che questa si concentra (v. p. 3) sulla ormai incontestata patologia (n.d.r. patologie) da cui Ł affetto il condannato e sui trattamenti praticati o praticabili in regime di detenzione, anche alla luce dei ricoveri in centri clinici dell’amministrazione penitenziaria o luoghi esterni di cura. L’ordinanza, però, non si confronta, compiutamente, con gli esiti della relazione sanitaria, da ultimo trasmessa dalla direzione sanitaria di Secondigliano, che, seppure, da una parte, valorizza le condizioni stazionarie del detenuto e la gestione di questo in reparto munito di SAI, dall’altra, si esprime in termini ancora interlocutori sulle condizioni di salute del detenuto, da ultimo, accertate o in corso di accertamento, nonchØ circa le sue condizioni complessive, subordinando ogni valutazione all’attualità all’esito di accertamenti diagnostici e specialistici prescritti.
NØ vi Ł compiuta motivazione, quanto alla precedente relazione del carcere di Spoleto, circa il segnalato rischio di patologie collegato all’età sempre piø avanzata del detenuto. Questa relazione, infatti, oltre al peggioramento complessivo delle condizioni di salute che, evidentemente, hanno determinato il trasferimento del condannato in un Istituto penitenziario munito di SAI, ha rimarcato l’esistenza di un rischio per patologie acute connesso all’età, condizione personale non valutata compiutamente ai fini del diniego di ulteriori accertamenti, anche peritali, circa la dedotta incompatibilità con il regime in atto.
Sul punto, si rileva che Ł noto che anche nel procedimento di sorveglianza opera, del resto, il principio (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936-01; Sez. 2, n. 52517 del 03/11/2016, COGNOME, Rv. 268815-01; Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013, COGNOME, Rv. 25515201) secondo cui la perizia Ł un mezzo di prova essenzialmente discrezionale, essendo rimessa al giudice di merito, anche in presenza di pareri tecnici e documenti prodotti dalla difesa, la valutazione della necessità di disporre indagini specifiche; con la conseguenza che non Ł sindacabile in sede di legittimità la decisione che non vi ricorra, pur a fronte di
espressa sollecitazione, ove essa risulti esauriente sugli aspetti che l’accertamento peritale richiesto avrebbe dovuto approfondire.
Tuttavia, si rileva che la giurisprudenza di legittimità esige, laddove il giudice di sorveglianza abbia acquisito dati o elementi clinici tali da orientare per l’incompatibilità del quadro patologico con il regime detentivo inframurario e non ritenga esaustivi o persuasivi tali dati, che questi debba attivarsi per approfondire la questione, ricorrendo, all’occorrenza, all’ausilio peritale (secondo la traccia che, in sede cautelare, si rinviene nell’art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.: Sez. 3, n. 5934 del 17/12/2014, dep. 2015, Lula, Rv. 262160). Ciò, peraltro, sempre ferma restando la disamina critica, spettante alla valutazione giudiziale anche in ordine all’esito peritale e, piø in generale, agli elementi tecnici ulteriormente acquisiti, con il completamento scaturente dal contraddittorio (Sez. 1, n. 39798 del16/05/2019, Rv. 276948).
Segue l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza competente perchØ, in piena libertà di giudizio e in conformità ai principi di diritto richiamati nella parte motiva, provveda a nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Perugia.
Così Ł deciso, 09/10/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.