Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34282 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34282 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza emessa in data 9.01.2024 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dei difensori, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME, con decreto del 26 gennaio 2022, è stato citato a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Napoli per rispondere del delitto di
accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti di cui all’art. 391 ter, terzo comma, cod. pen., in quanto, durante il periodo di detenzione presso la Casa circondariale di Napoli Poggioreale, avrebbe indebitamente ricevuto un telefono cellulare e due paia di auricolari; fatto accertato in Napoli il 1 luglio 2021.
Il Tribunale di Napoli, all’esito del giudizio abbreviato, con sentenza emessa in data 2 febbraio 2023, ha dichiarato l’imputato colpevole del reato ascrittogli e lo ha condannato, applicata la diminuente per il rito, alla pena sospesa di otto mesi di reclusione e al pagamento delle spese processuali.
La Corte di Appello di Napoli, con la pronuncia impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado, condannando l’imputato appellante al pagamento delle spese del grado.
L’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l’annullamento, deducendo due motivi.
4.1. Con il primo motivo di ricorso, il difensore censura la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’esclusione della consapevolezza, da parte dell’imputato, della rilevanza penale della condotta di detenzione del telefono cellulare (e, dunque, della sua ignoranza scusabile del precetto penale), e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere riconosciute all’imputato in ragione del proprio stato di i ncensuratezza.
Il difensore rileva che, prima della recente introduzione di questa fattispecie di reato, la ricezione di un telefono cellulare per un soggetto detenuto in carcere legge costituiva un illecito meramente disciplinare e questa circostanza avrebbe determinato l’ignoranza incolpevole del precetto penale da parte dell’imputato, anche in ragione della confusione insorta sulla vigenza della stessa, soprattutto negli ambienti carcerari.
4.2. Con il secondo motivo, il difensore censura l’erronea applicazione dell’art. 391 ter, comma 3, cod. pen., in quanto la Corte di appello avrebbe illogicamente ritenuto sussistente il dolo dell’imputato, che, invece, avrebbe utilizzato il telefono cellulare non già per mettersi in contatto con l’esterno, ma solo per navigare in Internet.
Dagli atti presenti nel fascicolo non emergerebbe, peraltro, l’analisi dei dati de traffico telefonico, che avrebbe consentito di dimostrare che l’imputato abbia utilizzato il cellulare per telefonare.
Difetterebbe, dunque, nel caso di specie il dolo specifico costituto dalla
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volontà del detenuto di mettersi in contatto con l’esterno a mezzo del telefono cellulare.
Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta.
Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 24 giugno 2024, il Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
Con memoria e conclusioni scritte depositate in data 3 luglio 2024, gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, hanno replicato alle conclusioni del Procuratore generale e insistito per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto i motivi proposti sono manifestamente infondati e, comunque, diversi da quelli previsti dalla legge.
Con il secondo motivo, ma primo in ordine logico, il difensore censura l’erronea applicazione dell’art. 391 ter, comma 3, cod. pen., in quanto difetterebbe il dolo dell’imputato, che avrebbe utilizzato il telefono cellulare non già per mettersi in contatto con l’esterno, ma solo per navigare in Internet.
3. Il motivo è manifestamente infondato.
La fattispecie di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti di cui all’art. 391 ter cod. pen. è stata introdotta dall’art. 9, comma 1, del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 173, come evidenzia la Relazione al decreto legge, al fine di contrastare il fenomeno dell’introduzione in carcere di apparecchi cellulari e di ogni altro strumento idoneo ad effettuare comunicazioni.
Il primo comma della disposizione prevede un reato comune, come si evince dall’impiego del pronome indefinito «chiunque», e sanziona alternativamente, chi procurare a un detenuto un apparecchio telefonico o un altro dispositivo idoneo ad effettuare comunicazioni, consente a un detenuto l’uso indebito di tali strumenti ovvero introduce in un istituto penitenziario uno di questi strumenti al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta; tali condotte sono aggravate, secondo la previsione del secondo comma, qualora l’autore del reato sia un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o un soggetto che esercita la professione forense.
Il terzo comma dell’art. 391 ter cod. pen. prevede, invece, le condotte che fondano la responsabilità penale del detenuto, il quale è punito non solo nel caso
di utilizzo del telefono cellulare o di altro strumento di comunicazione messo a sua disposizione (e ciò indipendentemente dal destinatario e dal contenuto della comunicazione), ma anche nel caso in cui il cellulare rinvenuto in suo possesso non sia stato utilizzato.
La Corte di appello di Napoli ha fatto buon governo di tali principi e ha congruamente ritenuto integrato il reato contestato di ricezione (e non già di utilizzo) di dispositivi idonei alla comunicazione, in quanto il ricorrente, come accertato dalla sentenza di primo grado, è stato sorpreso nell’atto di utilizzare un telefono cellulare, completo di sim e auricolari, nel bagno della propria cella.
Il reato di indebita ricezione di dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti di cui all’art. 391 ter, terzo comma, cod. pen., è, inoltre, punito a titolo di dolo generico (e non già di dolo specifico, come sostenuto dal ricorrente), come è reso evidente dalla sua formulazione testuale, che non contiene alcun riferimento a particolari finalità che devono animare l’agente; è, dunque, sufficiente ad integrare il dolo del reato contestato la coscienza e la volontà della ricezione del telefono cellulare o di altro strumento di comunicazione da parte del detenuto.
Nessun rilievo può, dunque, assumere la mancata dimostrazione delle comunicazioni intrattenute dal ricorrente, a fronte della contestazione di indebita ricezione del telefono cellulare.
La navigazione su Internet non può, peraltro, essere considerata “innocua” sotto il profilo dell’utilizzo del telefono cellulare, come afferma il ricorrente, quanto consente pur sempre al detenuto di «effettuare comunicazioni» con altri soggetti nel senso accolto dalla fattispecie incriminatrice.
Con la prima censura dedotta nel primo motivo di ricorso il difensore deduce l’inosservanza dell’art. 391 ter, comma 3, cod. pen., in quanto l’imputato non avrebbe avuto la consapevolezza della rilevanza penale della condotta di detenzione del telefono cellulare.
5. Il motivo è inammissibile per aspecificità.
Nell’atto di appello il difensore ha apoditticamente sostenuto che la detenzione di cellulare «nell’immaginario collettivo» della comunità dei detenuti (e, dunque, in ambito carcerario), pur dopo l’entrata in vigore della fattispecie di reato di cui all’art. 393-ter cod. pen., avrebbe continuato ad avere solo un rilievo disciplinare.
La Corte di appello ha, tuttavia, legittimamente escluso la ricorrenza delle condizioni per ravvisare l’errore di diritto sul precetto penale; il ricorrente, infat non ha assolto il proprio onere dimostrativo e non ha neppure dedotto le condizioni per ravvisare, secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale
e di legittimità, l’efficacia scusante dell’errore di diritto sul precetto penale.
Secondo la sentenza n. 364 del 1988 della Corte costituzionale, infatti, al fine di qualificare l’ignoranza della legge penale (o l’errore sul divieto) come inevitabile, occorre far riferimento a criteri oggettivi, cd. “puri” o “misti” (obiett oscurità del testo, gravi contrasti interpretativi giurisprudenziali, “assicurazioni erronee”, ecc.), tenendo conto, peraltro, di quelle particolari condizioni e conoscenze del singolo soggetto, tali da rendere l’ignoranza inescusabile, pur in presenza di un generalizzato errore sul divieto. Non può comunque ravvisarsi ignoranza inevitabile allorché l’agente si rappresenti la possibilità che il fatto sia antigiuridico, salva l’ipotesi di dubbio oggettivamente irrisolvibile (attinente, cioè, alla necessità di agire o non agire per evitare la sanzione). Deve, invece, di regola ritenersi che l’ignoranza sia inevitabile allorché l’assenza di dubbi sull’illiceità de fatto dipenda dalla personale non colpevole carenza di socializzazione del soggetto.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, inoltre, l’errore di diritto scusabile, ai sensi dell’art. 5 cod. pen. è configurabile soltanto i presenza di una oggettiva ed insuperabile oscurità della norma o del complesso di norme aventi incidenza sul precetto penale (Cfr. Sez. 6, n. 36346 del 05/02/2003, COGNOME, Rv. 226911 – 01).
Nel caso di specie, peraltro, la nuova fattispecie di reato non presenta connotati di cripticità tali da far ritenere il precetto penale oscuro e le condizioni “incapacitanti” dell’imputato sarebbero costituite solo dal suo stato di detenzione in custodia cautelare.
Con la seconda censura proposta nel primo motivo di ricorso il difensore deduce l’illogicità della motivazione relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere riconosciute all’imputato in ragione del proprio stato di incensuratezza.
7. La censura è manifestamente infondata.
La decisione sulla concessione o sul diniego delle attenuanti generiche è, infatti, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che nell’esercizio del relativo potere agisce con insindacabile apprezzamento, sottratto al controllo di legittimità, a meno che non sia viziato da errori logico-giuridici.
Per principio di diritto assolutamente consolidato ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex
plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, COGNOME ed altri, Rv. 248244).
Tale obbligo, peraltro, nel caso di specie è stato pienamente assolto, in quanto la Corte di appello ha congruamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, rilevando che non vi erano elementi idonei a fondare tale attenuazione del trattamento sanzionatorio e che non potevano rilevare in tal senso la richiesta dell’imputato di essere giudicato con il rito abbreviato o la sua incensuratezza.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non può fondarsi sulla scelta di definire il processo nelle forme del rito abbreviato che implica ex lege il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena, poiché, in caso contrario, la stessa circostanza comporterebbe due distinte conseguenze favorevoli all’imputato (ex plurimis: Sez. 3, n. 46463 del 17/09/2019, Di Puccio, Rv. 277271-01; Sez. 2, n. 24312 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 260012-01; Sez. 4, n. 17537 del 01/04/2008, NOME, Rv. 240394 – 01).
È, dunque, illegittima la concessione delle circostanze attenuanti generiche se motivata dalla scelta dell’imputato di accedere al giudizio abbreviato, atteso che la valutazione premiale di tale scelta è già posta a fondamento del riconoscimento della diminuzione di pena prevista per il rito alternativo (Cass. Sez. 4, n. 6220 del 19/12/2008 (dep. 2009), Lanza, Rv. 242861).
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può, del resto, essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (ex plurimis: Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610 – 01).
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.