Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22661 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22661 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano del 14/03/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME di NARDO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha accolto il reclamo proposto dal RAGIONE_SOCIALE avverso il provvedimento, emesso in data 10 gennaio 2025, con il quale il magistrato di sorveglianza RAGIONE_SOCIALEa stessa città aveva autorizzato il detenuto NOME COGNOME (ristretto, in regime ex art. 41-bis Ord. pen., presso il carcere di Milano Opera) all’utilizzo di CD musicali e del relativo lettore senza i preventivi controlli da parte RAGIONE_SOCIALEa polizia penitenziaria e, per l’effetto, lo ha annullato.
In particolare, il Tribunale ha osservato che il detenuto (con il reclamo accolto dal magistrato di sorveglianza) aveva chiesto, in sostanza, che venisse posta in esecuzione una precedente ordinanza in data 18 settembre 2020 del medesimo magistrato di sorveglianza sullo stesso argomento, che però era stata già annullata dal Tribunale di sorveglianza di Milano il 10 febbraio 2023 e che, pertanto, trattandosi di un provvedimento già annullato, gli effetti di tale annullamento dovevano necessariamente retroagire travolgendo quanto eventualmente già posto in esecuzione sulla base di detto provvedimento.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc pen., insistendo per il suo annullamento.
2.1. Il ricorrente lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 1, 35-bis e 41-bis Ord. pen. in relazione all’art. 27 Cost.; al riguardo osserva che con il suo reclamo al magistrato di sorveglianza egli non intendeva chiedere una rivalutazione di quanto già deciso, ma un intervento rispetto al lettore ed ai CD, già precedentemente in uso da parte sua e quindi già controllati dall’RAGIONE_SOCIALE, con la conseguenza che il loro utilizzo non richiedeva la necessità del rispetto degli adempimenti legati alle esigenze di sicurezza.
2.2. L’AVV_NOTAIO ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Invero, il lettore ed i CD oggetto del reclamo erano stati consegnati all’odierno ricorrente a seguito del provvedimento del magistrato di sorveglianza
di Milano del 18 settembre 2020, che era stato successivamente annullato dal
Tribunale di sorveglianza con ordinanza del 10 febbraio 2023; ne consegue che la pretesa del detenuto di rientrare in possesso di tali oggetti è infondata dato
che il provvedimento che originariamente lo aveva consentito è stato annullato, di talché esso non è più produttivo di effetti nemmeno indiretti. In sostanza, per
contestare la precedente decisione del Tribunale di sorveglianza di Milano del 10
febbraio 2023, NOME COGNOME avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione contro essa ed ottenere, in caso di annullamento, il rivivere degli effetti del
precedente provvedimento del magistrato di sorveglianza.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e di una somma in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende che si liquida in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Così deciso in Roma, il 3 giugno 2025.