Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6753 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6753 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Locri il 29/12/1983 avverso l’ordinanza del 13/03/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Torino udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza in data 13 marzo 2024, ha respinto il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Novara, in data 16 giugno 2023, ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME di svolgere il tirocinio presso una farmacia previsto dallo Statuto dell’Università di Messina per completare il percorso universitario e conseguire la laurea di dottore in farmacia.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il detenuto che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione all’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. evidenziando che il provvedimento sarebbe un mero copia e incolla di quello emesso dal magistrato di sorveglianza nel quale, quindi, non sarebbero state tenute in alcun conto le critiche contenute nel reclamo.
In data 4 novembre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione degli elementi indicati nel reclamo.
La doglianza è infondata.
2.1. Il regime speciale di detenzione previsto dall’art. 41-bis, comma 2, ord. pen. prevede la sospensione delle regole del trattamento allo scopo di fare fronte alle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza esterne al carcere, connesse alla lotta alla criminalità organizzata, terroristica ed eversiva, e, in particolare, a recidere i collegamenti dei detenuti appartenenti alle organizzazioni criminali tra loro e con i membri di queste che si trovino in libertà, ciò impedendo i contatti con il mondo esterno, che l’ordinamento penitenziario normalmente favorisce quali strumenti di reinserimento sociale.
Quello che si intende evitare, infatti, è proprio che gli esponenti dell’organizzazione in stato di detenzione, sfruttando il normale regime penitenziario, «possano continuare ad impartire direttive agli affiliati in stato di libertà, e così mantenere, anche dal carcere, il controllo sulle attività delittuose dell’organizzazione stessa» (Corte cost., sentenza n. 143 del 2013).
In questa prospettiva il contenuto tipico e necessario del regime stesso è indicato nella disposizione contenuta nel comma 2-quater dello stesso art. 41-bis ord. pen., che elenca una serie di misure specifiche (Sez. 1, n. 7324 del 22/11/2023, dep. 2024, Min. Giustizia, Rv. 285811 – 01).
Il diritto allo studio dei detenuti sottoposti al regime speciale -disciplinato in termini genarli dall’art. 15 ord. pen., che lo individua come un cardine del trattamento, e dall’art. 44 reg. esec., che detta disposizioni dirette ad agevolare il percorso di studio del detenuto studente, anche attraverso intese ad hoc con le autorità accademiche- è regolato dall’art. 34 della circolare D.A.P. n. 3676/2126 del 2 ottobre 2017, che adatta l’esercizio dello stesso alla situazione dei detenuti ai sensi dell’art. 41 bis ord. pen., in coerenza con gli scopi di pubblica sicurezza che informano detto regime speciale (Sez. 1, n. 31012 del 21/04/2022, COGNOME, n.m.).
Ciò, nello specifico, escludendo che il detenuto possa avere qualsivoglia contatto con l’esterno, se non quelli strettamente necessari in casi eccezionali che, in tali ipotesi, devono avvenire sotto il diretto e costante controllo dell’amministrazione penitenziaria.
2.2. Nel caso di specie, come evidenziato dal Procuratore generale, il Tribunale di sorveglianza si è conformato ai principi indicati.
I provvedimenti dei giudici della sorveglianza, infatti, al di là anche della sostanziale sovrapponibilità degli argomenti utilizzati, sono entrambi corretti e la motivazione in questi resa, con il riferimento alle modalità di svolgimento del tirocinio e di come queste siano in ogni caso incompatibili con il regime di detenzione cui è sottoposto il ricorrente, è adeguata.
Il diniego di svolgere il tirocinio, d’altro canto, diretto a prevenire il pericol della interlocuzione del detenuto con soggetti non aventi titolo alla comunicazione, è coerente con il sistema e, pertanto, è conforme al principio di ragionevolezza delle restrizioni (vedi, per riferimenti, Sez. 1, n. 18373 del 30/03/2022, COGNOME, Rv. 283058) poiché il rispetto e la tutela del diritto allo studio del detenuto devono deve essere essere bilanciato con le esigenze di tutela della collettività e con le condizioni previste a tal fine per la misura di cui all’art. 41-bis ord. pen.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso Roma 21 novembre 2024
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE