Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13097 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13097 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato ad Aversa il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/04/2023 del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordina
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L’Aqui confermava l’anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che ave accolto il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto NOME COGNOME COGNOME al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis RAGIONE_SOCIALE legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), il quale aveva lamentato di non essere s autorizzato a detenere il lettore digitale per compact disk (CD), all’interno RAGIONE_SOCIALE camera di pernottamento, senza limitazione orarie.
A fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, il Tribunale di sorveglianza osservava che controllo sull’integrità del dispositivo può essere effettuato in occasione perquisizioni ordinarie all’interno RAGIONE_SOCIALE cella, senza che si renda nece l’impiego di particolari risorse umane e materiali; si tratterebbe, infatt accertamento di immediata percezione, in quanto limitato – alla stregua quanto affermato dalla Direzione dell’Istituto carcerario – alla verifica permanenza del sigillo apposto, sulle aperture del dispositivo, tramite co caldo.
La necessità del ritiro notturno del lettore CD neppure sarebbe giustific dall’esigenza, rappresentata dall’Amministrazione, di scongiurare il rischio ch pari tempo, il detenuto ne faccia un uso non consentito. Invero, anal disposizione non sarebbe prevista per altri dispositivi elettronici (la televi il telecomando), pure potenzialmente oggetto di manipolazione in orari notturno, durante il quale comunque la vigilanza penitenziaria sarebbe sempr garantita.
Poiché il ritiro prolungato dell’oggetto non sarebbe imposto da reali ragion sicurezza, la limitazione risulterebbe meramente afflittiva e meritevole dunque essere rimossa.
Ricorre per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, con il patroc dell’RAGIONE_SOCIALE dello RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo, viene denunciata la violazione degli art. 35-bis, 41-bis e 69, comma 6, Ord. pen.
Il provvedimento impugnato, invero, non avrebbe considerato come il divieto di acquisto e possesso di un lettore CD, e di CD musicali, non incida diritto soggettivo del detenuto ad ascoltare musica, bensì sulle sue modali esercizio, che spetterebbe all’Amministrazione penitenziaria regolamentare, n rispetto delle esigenze di sicurezza sottese al regime di cui all’art. 41-b pen. e alla normativa, anche secondaria, di riferimento, volta a precluder
assoluto la possibilità di questi detenuti di mantenere contatti c organizzazioni di appartenenza.
2.2. Con il secondo motivo, vengono denunciate la contraddittorietà e l manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, nonché l’eccesso di potere che vizierebb provvedimento impugnato.
In punto di previsione di fasce orarie per l’utilizzo del lettore CD, il Tri di sorveglianza sarebbe andato oltre l’ambito consentito alla giurisdizio circoscritto alla non manifesta irragionevolezza dell’esercizio del po discrezionale conferito dalla legge all’Amministrazione penitenziaria.
La limitazione dell’impiego del lettore CD alle ore diurne, oltre ad essere misura rispondente al principio di proporzionalità, non sarebbe merament afflittiva, trattandosi di misura funzionale ad evitare il pericolo che i d possano approfittare indebitamente RAGIONE_SOCIALE minore sorveglianza, durante le o notturne, per impiegare impropriamente tali oggetti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il presente procedimento non ha ad oggetto la possibilità del detenuto fruire di un lettore CD nella camera di pernottamento, a lui già accordata, b quella di detenere tale dispositivo in orario notturno.
Il primo motivo di ricorso, essenzialmente riferito all’impiego in sé del le musicale, è pertanto inammissibile perché fuori tema.
2. Il secondo motivo è viceversa fondato.
Questa Corte ha ripetutamente chiarito come il reclamo giurisdizionale a magistrato di sorveglianza, previsto dagli arti. 35 -bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ammetta la tutela delle posizioni giuridiche soggettive qualificabi termini di «diritto», che risultino incise da condotte dell’Amministraz violative RAGIONE_SOCIALE legge penitenziaria e del relativo regolamento e dalle quali « al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio».
I presupposti essenziali di tale strumento, dunque, sono costituiti sussistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, non ridu (o non riducibile ulteriormente) per effetto RAGIONE_SOCIALE carcerazione e direttam meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputab all’Amministrazione penitenziaria, che si ponga con tale posizione soggettiva illegittimo contrasto (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giusti Rv. 281907).
4. È evidente, peraltro, che dalla condizione detentiva possano derivar limitazioni, anche significative, all’ordinaria sfera dei diritti soggett persona, anche quale diretta conseguenza dell’adozione di misure provvedimenti organizzativi dell’Amministrazione stessa, volti a disciplinare vita negli istituti, a garantire l’ordine e la sicurezza interna e l’irri principio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che – ove adott nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità – incid legittimamente sulla posizione soggettiva dei ristretto, andando ad integra l’ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/20 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia, Rv. 280532).
A partire da tale constatazione, questa Corte, da tempo, evidenzia che diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è gar protezione, non va confuso con le mere modalità di esercizio di ess inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 de 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, COGNOME, Rv. 258398): la sola negazione del diritto, in quanto tale, integra le suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell’Amministrazione penitenz in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione d diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/ dep. 2015, COGNOME, Rv. 261549).
5. Nel caso di specie, la questione in cui il giudice a quo si è ingerito (se il lettore CD debba rimanere a disposizione del detenuto anche nelle ore notturne ha natura prettamente organizzativa e, pertanto, rientra nella sfe attribuzione esclusiva dell’Amministrazione penitenziaria, che ha regolato modalità di esercizio del diritto, senza inibirlo, secondo canoni del ragionevoli, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE normale sospensione delle attività penitenzi nelle ore dedicate al riposo notturno e RAGIONE_SOCIALE ridotta vigilanza che il persona grado di esercitare nel corrispondente periodo.
L’ordinanza impugnata, avendo pronunciato in materia eccedente i corretti confini RAGIONE_SOCIALE giurisdizione, deve essere annullata senza rinvio.
Per gli stessi motivi, deve essere annullata l’ordinanza del Magistrat sorveglianza, datata 18 novembre 2022.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella del Magistrato di sorveglianza di L’Aquila del 18/11/2022.
Così deciso il 07/12/2023