Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40492 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40492 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/11/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di UDINE
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME I, che ha udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Udine ha rigettato il reclamo ex art. 35-bis, comma 5, legge 26 luglio 1975, n. 354, presentato da NOME *COGNOME*COGNOME condannato attualmente sottopo. -to a regime detentivo ex art. 41-bis Ord. pen. il quale aveva domandato l’otterr pera iza – da parte dell’amministrazione penitenziaria – all’ordinanza del 311 Magistrato di sorveglianza di Udine, che aveva accolto il reclamo COGNOME avverso il ritiro RAGIONE_SOCIALE pinzetta in metallo, deciso con avviso c 03/2)21 del prop3sto dal ener3le RAGIONE_SOCIALE Direzione RAGIONE_SOCIALE Tolmezzo in data 05/03/2920 .2 aveva disposto la restituzione al detenuto RAGIONE_SOCIALE pinzetta stessa, ovvero che v unisse a questi consentito l’acquisto di una nuova pinzetta.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo dell AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) c: d. proc. pen., in relazione all’art. 35-bis comma 5 Ord. pen.
Erra il provvedimento impugnato, laddove ritiene che la decis one del Magistrato di sorveglianza di Udine del 31/03/2021 fosse valida, in via el;clusiva, con riferimento all’ordine di servizio del 21/04/2020 e non lo fosse, invece, in ordine agli ulteriori provvedimenti successivi; ciò è in contrasto, infatt ,, con la lettera RAGIONE_SOCIALE norma e con i principi giurisprudenziali in materia. È ormai p ssato in giudicato, in realtà, il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE lesione al diritto sògge .::ivo del detenuto, derivante dall’avvenuto ritiro RAGIONE_SOCIALE pinzetta di metallo, a -.1 opera dell’amministrazione penitenziaria. Il Magistrato di sorveglianza, E dito ai sensi dell’art. 35-bis, commi 5 e 6 Ord. pen., è quindi semplicemente t2nuto a constatare la sussistenza del presupposto di fatto, rappresentato dalla mancata esecuzione rispetto a tale decisione. Nel caso di specie, con und prima ottemperanza ed un nuovo ordine di servizio, l’amministrazione penitenz aria si è posta in contrasto con il giudicato.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ri: orso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è infondato.
Integrando brevemente quanto già sintetizzato in parte narrativ si può evidenziare come la Direzione del carcere, a mezzo dell’ordine di serVizio li. 57 del 17/08/2021, abbia autorizzato il ricorrente a servirsi, nella fascia rari E che va
dalle ore 07.00 alle ore 20.00, RAGIONE_SOCIALE pinzetta in metallo, per il te po all’uopo strettamente occorrente; veniva data attuazione, in tal modo, allal ecis one del t Magistrato sorveglianza COGNOME del COGNOME 31/03/2021. COGNOME In data 08/03’202, COGNOME poi, l’amministrazione penitenziaria ha disposto il ritiro generalizzato di tutte le pinzette in metallo, che erano possedute dai detenuti assoggettati al regime detentivo ex art. 41-bis Ord. pen. Tale ultima disposizione ha trovato sci turigine dalla sussistenza di ritenute ragioni di ordine e sicurezza, oltre che dall’i sigenza di assicurare la necessaria uniformità, in sede di applicazione del reg me cetentivo speciale; essa fa seguito, peraltro, alla decisione del Tribunale di sorvegli3nza del 21/02/2023, che aveva accolto il reclamo dell’amministrazione peniLmziaria, avverso altra ordinanza che aveva ritenuto, invece, la sussistenza del diriti o all’uso di pinzette in metalli, in capo al detenuto.
Secondo la prospettazione RAGIONE_SOCIALE difesa, la decisione favorevole ali JSO delle pinzette in metallo – temporalmente antecedente, rispetto alla disposizione generalizzata di ritiro delle stesse, valevole in relazione a tutti i detenuti sattopos al regime ex art. 41-bis Ord. pen. – sarebbe comunque tutelabile a traverso l’attivazione del meccanismo dell’ottemperanza e, a fronte del provvedimento reiettivo, del reclamo.
- Giova anzitutto precisare – come giustamente sottolineato ial Magistrato di sorveglianza – che sulla specifica materia, in tempo successivo e prop -io dietro impulso di altro provvedimento giudiziario, l’Amministrazione penitenziaria ha emesso, in data 08/03/2023, una direttiva contraria e di valenza gene -alizzata, ossia operativa nei confronti dell’intera comunità dei detenuti assoggettati al regime carcerario di cui all’art. 41-bis Ord. pen. E rispetto a ta e nuovo provvedimento amministrativo, il detenuto COGNOME non ha domandato, né ottenuto, un nuovo provvedimento giudiziario; solo in relazioni: ad un provvedimento di tal genere, poi, il detenuto sarebbe stato everr:Jalmente legittimato a invocare l’ottemperare.
3.1. È infatti sopravvenuto un nuovo provvedimento – di valenza generalizzata e, fra l’altro, emesso sulla scia di una decisione giudiziari: – che ha nuovamente disciplinato la materia inerente all’uso delle pinzette ir metallo. Rispetto a tale nuova e posteriore disciplina, peraltro non emanata in cc , – relazione all’esito RAGIONE_SOCIALE precedente decisione assunta in sede giurisdizional1 , non può che ritenersi la carenza di un provvedimento giudiziario, in relazione a quale attivare lo strumento dell’ottemperanza.
Il procedimento di ottemperanza ai sensi dell’art. 35-bis, comr a 5, Ord. pen., come noto, postula invece proprio la mancata esecuzione – da parte dell’Amministrazione penitenziaria – di uno specifico provvedir ento del
magistrato di sorveglianza, di accoglimento del reclamo giurisdiziortiale proposto dal detenuto; esso rappresenta una prosecuzione funzionale del gii. dizio di cognizione, rispetto al quale non possono trovare ingresso domc nde aventi i connotati RAGIONE_SOCIALE novità, né può essere rivalutato il contenuto delle st ituizioni emesse (Sez. 1, n. 39142 del 13/4/2017, Basco, rv. 270996).
La doglianza difensiva non si confronta, in definitiva, con la val2nza da riconnettere a un fatto sopravvenuto, rappresentato dall’esistenza di u nuovo provvedimento adottato dall’amministrazione, di carattere generalizzato e valido per tutti i detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis Ord. pen. Era o mai :essata, in sostanza, la forza cogente del precedente provvedimento, in pr senza di una successiva regolamentazione ex novo RAGIONE_SOCIALE materia. Lo sti umento dell’ottemperanza opera, invece, in relazione a una ben precisa vicenda e a una singola decisione, non essendo possibile attribuire ad esso una diverSa fulzione.
3.2. È utile ricordare, infine, come questa Corte si sia già senso RAGIONE_SOCIALE carenza di posizione giuridica tutelabile, in capo assoggettato al regime ex art. 41-bis Ord. pen., quanto all’uso dell, plastica e non di metallo. Si vedano, infatti, i principi di diritto fissati orienata nel al detenuto pin’:etta, di da 5 z. 1, n. 22967 del 30/04/2024, Turiano, n.m., che – nella parte motiva – Si è Espressa come segue: “Occorre premettere che la circolare n. 3676/6126 de del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria prevede esr 02/0/2017 ress imente, all’art. 6, che ai detenuti possano essere consegnate esclusivamente pii – zette in plastica. Ciò posto, si rileva che questa Corte ha già avuto modo di Statui -e (Sez. 1, n. 32947 del 24/06/2022, Crea, n.m.) che «non è configurabile la lamentata violazione di legge per la lesione del diritto alla salute derivante dalla imp: ssibilit di attendere alla cura RAGIONE_SOCIALE persona, mancando il potere dell’AmmiÒistrazione di limitare l’uso di tali strumenti non diversi da altri, parimenti peric0losi, ma pur tuttavia ammessi. Invero, l’art. 69, comma 6, ord. pen. stabilisce che il Wgistrato di sorveglianza, “provvede a norma dell’articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti: b) l’inosservanza da parte dell’ammilhistrizione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamentò, dal a quale derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio all esercizio dei diritti”. Il provvedimento impugnato non ha confuso il diritto alla salute con un presunto diritto alla estetica RAGIONE_SOCIALE persona. Si tratta, infatti, di un méro interesse di fatto, privo di tutela; invero, con l’impugnazione non si donte sta che l’introduzione di tali strumenti è vietata, per ragioni di sicurezza, in tutti gl, isti si tratta di una legittima misura precauzionale da cui non deriva ala. na lesione di diritti soggettivi. Ne consegue che ci si trova di fronte ad un’attività ammiri strativa a contenuto discrezionale, essendo previsto un generico obbligo di addperarsi, sicché soltanto l’assoluta carenza di azione da parte RAGIONE_SOCIALE iubblica Corte di Cassazione – copia non ufficiale
amministrazione potrebbe semmai determinare l’interesse del detenu o a far intervenire l’autorità giudiziaria ex art. 69, comma 6, lett. b), ord. pen. Appare, quindi, evidente che, nel caso di specie, non sussiste una situazione sonettiva tutelabile, né una concreta lesione di un diritto soggettivo e che quindi a tverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza non poteva essere proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza e neppure ricorso per cassazione”.
Trattasi di regole ermeneutiche condivisibili e del tutto cceren i con il dettato delle norme; a tale impostazione questo Collegio intende, pertanto, dare continuità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento deft: , spese processuali.
Così deciso in Roma, 13 settembre 2024.