Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33432 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33432 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME NOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; et lettetsentiq le conclusioni del PG i k GLYPH PLC( (4 Q 2 n /)1 ctitée -~ 1-1 ,) GLYPH (La-C tvC2A-‘ 3 2
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato il reclamo, proposto dal RAGIONE_SOCIALE (da ora RAGIONE_SOCIALE) avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza, in data 21 luglio 2023, ha accolto il reclamo del detenuto in regime differenziato, di cui all’art 41-bis Ord. pen., NOME COGNOME, avverso il provvedimento con il quale la RAGIONE_SOCIALE‘Aquila ha rigettato la richiesta del predetto di acquistare un lettore di compact disk e compact disk musicali, nonché di detenerli nella propria camera di pernottamento in via permanente.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto che sia il DAP, sia una recente pronuncia, resa dalla Corte di cassazione (Sez. 1, 16/11/2023 n. 49722), hanno evidenziato che l’unico controllo tale da assicurare la necessaria tutela RAGIONE_SOCIALEa sicurezza e scongiurare il pericolo di comunicazioni fraudolente del detenuto in regime di cui all’art 41-bis Ord. pen., risiede nell’apertura, esamee ascolto di tutto il materiale acquistato.
2.1.11 Tribunale, discostandosi da detta pronuncia di legittimità, ha ritenuto che si debba distinguere i meccanismi di controllo che vengono posti in essere per evitare manipolazioni del dispositivo elettronico e del contenuto del supporto informatico, dal controllo che viene operato sul contenuto originale.
Il provvedimento censurato evidenzia che l’acquisto tramite l’impresa di mantenimento di beni offerti su libero mercato, potenzialmente acquistabili da chiunque e sigillati, scongiura il pericolo che i prodotti siano oggetto d manipolazione esterna.
Il Tribunale fonda tale assunto su norme e regolamenti che consentono, attraverso le modalità indicate, l’acquisto di tutti i beni che dall’esterno possono fare ingresso in carcere, come l’acquisto di un medicinale o di prodotti alimentari di detenuti, o l’acquisto di libri.
Anche per detto acquisto, la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 112 del 2017 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis, comma 2 lett. a) e c) Ord. pen., nella parte in cui consente all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di vietare al detenuto in regime differenziato di ricevere dall’esterno, in particolare dai familiari o di inviare loro libri e r mediante l’ordinaria corrispondenza con pacchi separati.
In questo caso, la Corte costituzionale ha evidenziato che non vi è una limitazione per i detenuti in regime speciale a ricevere e tenere con sé le pubblicazioni a loro scelta ma solo rispetto alle modalità attraverso le quali dette pubblicazioni possono essere acquistate, modalità che, invece, l’orientamento
giurisprudenziale da ultimo espresso nella sentenza, Sez. 1, del 16 novembre 2022 citata ritiene non sufficienti ad evitare il pericolo di comunicazioni fraudolente.
Si evidenzia che le operazioni messe in atto dalla Polizia RAGIONE_SOCIALE rispetto ai lettori si risolvono nella sigillatura dei dispositivi tramite colla a c nei controlli successivi volte a verificarne l’integrità, sicché sono tali da n incidere, in modo rilevante, sulle risorse RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE per la rapidità degli adempimenti; né possono considerarsi inesigibili e, infine, sarebbero modalità idonee ad evitare il pericolo di manipolazione interne da parte del detenuto.
Quanto al pericolo relativo al controllo del contenuto originale, onde evitare che il detenuto, attraverso l’ascolto RAGIONE_SOCIALE‘audio, riceva notizie dall’esterno riferi al clan di appartenenza, questo può essere scongiurato vietando l’acquisto dei cd musicali di autori di nicchia o a diffusione regionale, a bassa tiratura consentendo solo quelli di autori di fama internazionale e nazionale.
2.2.Passando ad esaminare la doglianza relativa al possesso del lettore musicale in via permanente, si deduce che nell’ordinanza oggetto di reclamo il controllo sull’integrità del dispositivo può essere effettuato in occasione RAGIONE_SOCIALEe tr perquisizioni settimanali, come avviene per gli altri dispositivi elettronici disponibilità al detenuto o, comunque, in qualsiasi altro momento alla stregua di quanto affermato dalla RAGIONE_SOCIALE, perché è limitato alla verifica RAGIONE_SOCIALEa permanenza del sigillo apposto sulle aperture del dispositivo tramite colla a caldo.
Si tratta di controllo a vista, dunque non è necessario il ritiro prolungato RAGIONE_SOCIALE‘oggetto e la limitazione appare afflittiva perché non sorretta da reali esigenze di sicurezza.
Infine, viene considerata pretestuosa l’esigenza, rappresentata dal DAP, che giustifica la necessità del ritiro del lettore per il pericolo che, nelle ore notturn detenuto ne faccia un uso non consentito; si rileva che analoga disposizione non è prevista per gli altri dispositivi elettronici nella disponibilità del dete (telecomando e radio) pure potenzialmente oggetto di manipolazione. Inoltre, si rimarca che la vigilanza RAGIONE_SOCIALE è garantita e assicurata ai massimi livelli anche in orario notturno per i detenuti in regime speciale.
Ricorre avverso l’ordinanza descritta, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, articolando due motivi di ricorso, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio rilevante ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘ar 35-bis, comma 3, 41- bis, comma 2-quater lett. f), 69, Ord. pen.
Il provvedimento non ha considerato che il divieto di acquisto e possesso di un lettore di compact disk, nonché di supporti musicali, non incide sul diritto soggettivo del detenuto ad ascoltare musica, bensì sulle sue modalità di esercizio, che spetta all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE regolamentare, senza poter ignorare le esigenze sottese al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen. e alla normativa, anche secondaria, di riferimento, che è volta ad assicurare la assoluta impossibilità che i ristretti, assoggettati a tale regime, mantengano contatti con le organizzazioni di appartenenza.
Si richiamano, in particolare, l’art. 40 d.P.R. n. 230 del 30 giugno 2000, la circolare del DAP del 2 ottobre 2017 n. 3676/6126, la circolare DAP del 2 ottobre 2017 n. 3676 avente ad oggetto l’intera organizzazione del circuito speciale previsto dall’art. 41-bis Ord. pen. e 14 -bis ord. cit.
Si conclude nel senso che, con riferimento ai detenuti sottoposti al regime differenziato, è stato escluso dall’amministrazione che questo detenuto possa disporre di lettori di compact disk e supporti musicali richiamando giurisprudenza in termini da ultimo Sez. 1, n. 8411 del 25 febbraio 2022, COGNOME.
3.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e) e lett. a) cod. proc. pen., stante la contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, nonché l’eccesso di potere, dal momento che – in punto di previsione di fasce orarie, per l’utilizzo del lettore – il Tribu di sorveglianza sarebbe andato oltre il vaglio consentito, in ordine alla possibile manifesta irragionevolezza RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del potere discrezionale, specificamente conferito dalla legge all’RAGIONE_SOCIALE.
La limitazione RAGIONE_SOCIALE‘impiego del lettore a determinate fasce orarie, oltre ad essere una misura rispondente al principio di proporzionalità, non è meramente afflittiva, essendo essa funzionale ad evitare il pericolo che i detenuti possano approfittare, in maniera indebita, RAGIONE_SOCIALEa minorata difesa RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, nelle ore notturne, per impiegare impropriamente tali oggetti.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha fatto pervenire requisitoria scritta, mediante la quale ha chiesto che il provvedimento impugnato venga annullato senza rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 provvedimento impugnato e quello reso dal Magistrato di sorveglianza in data 21 luglio 2023, devono essere annullati senza rinvio per le ragioni che seguono, sia per quanto concerne la statuizione relativa all’acquisto, sia per quanto concerne quella relativa al trattenimento del lettore di compact disk e dei supporti nella camera di pernottamento nelle ore serali e notturne.
1.1Va premesso che, in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis Ord. pen., è ritenuto legittimo, dalla giurisprudenza di legittimi il provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di diniego di autorizzazione all’acquisto e alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l’incidenza sull’organizzazione RAGIONE_SOCIALEa vita RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in termini impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (tra le al Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero RAGIONE_SOCIALEa giustizia, Rv. 283819 – 01; Sez. 1, n. 29819 del 25/06/2021, COGNOME).
Il Giudice di sorveglianza è, dunque, chiamato a verificare puntualmente che l’impiego, in assoluto non precluso dalla normativa vigente, non comporti inesigibili adempimenti da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, finalizzati a tutela rispetto RAGIONE_SOCIALEe precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato.
Centrale, infatti, proprio in ragione di detto regime, resta l’obiettivo di inib flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l’organizzazione di riferimento.
In vista del raggiungimento RAGIONE_SOCIALE‘obiettivo, rileva la possibilità di procedere sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei dispositivi, al fine di evita manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali.
Inoltre, si rileva che, accanto all’astratta praticabilità di siffatti interven apprezzata la loro diretta incidenza sull’organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE penitenziario, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative.
Va, dunque, sottolineato che il citato indirizzo giurisprudenziale segnala la necessità, prima di riconoscere al detenuto l’utilizzo di compact disk e relativi lettori, ad uso ricreativo, di verificare se tale impiego, pur in assoluto n precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, di non autorizzarne l’ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato.
Scelta che, implicando un apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti, alla luce RAGIONE_SOCIALEe risorse disponibili, rientrerebbe i un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione RAGIONE_SOCIALEa vita degli istituti penitenziari.
Ciò premesso, il provvedimento impugnato, per un verso, non ha ad oggetto il diritto del detenuto di poter fruire di un lettore di compact disk o supporti, bensì le modalità di esercizio di tale diritto, nella parte in cui la decisione de
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magistratura di sorveglianza ha consentito la possibilità di detenere tali dispositivi in orario serale e notturno.
L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sul punto, con il ricorso, ha esclusivamente reiterato i medesimi argomenti già prospettati, in sede di reclamo, senza nulla addurre circa l’effettivo oggetto del presente procedimento, così rappresentando una censura che si appalesa aspecifica.
1.2. Il ricorso del COGNOME, comunque, è fondato anche nel resto.
Questa Corte, invero, è chiamata a ribadire che il reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., ammette la tutela RAGIONE_SOCIALEe posizioni giuridiche soggettive qualificabili i termini di “diritto”, incise da condotte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE violative disposizioni previste dalla legge RAGIONE_SOCIALE, e dal relativo regolamento, dalle quali “derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio” Presupposti essenziali di tale strumento sono dunque costituiti dall’esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica attiva, non riducibile (o non riducibile ulteriormente) per effetto RAGIONE_SOCIALEa carcerazione e direttamente meritevole di protezione, nonché dal rilievo di una condotta, imputabile all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che si ponga con tale posizione soggettiva in illegittimo contrasto (Sez. 1, n. 36865 del 08/06/2021, Ministero RAGIONE_SOCIALEa Giustizia, Rv. 281907, in motivazione).
È, peraltro, evidente che dalla condizione detentiva possano derivare limitazioni, anche significative, all’ordinaria sfera dei diritti soggettivi persona, anche quale diretta conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘adozione di misure e provvedimenti organizzativi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE stessa, volti a disciplinare la vita degli istituti, a garantire l’ordine e la sicurezza interna e l’irrinunci principio del trattamento rieducativo; misure e provvedimenti che, ove adottati nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, incidono legittimamente sulla posizione soggettiva del ristretto, andando ad integrarne l’ambito di autorizzata e lecita compressione (Sez. 1, n. 4030 del 04/12/2020, Ministero RAGIONE_SOCIALEa Giustizia, Rv. 280532).
A partire da tale constatazione, questa Corte, da tempo, evidenzia che il diritto soggettivo del detenuto, nel suo nucleo intangibile, cui è garantit protezione, non va confuso con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, COGNOME, Rv. 258398).
Invero, la sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in funzione RAGIONE_SOCIALEe esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non
manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261549).
Nel caso di specie, rileva il Collegio che i provvedimenti RAGIONE_SOCIALEa magistratura di sorveglianza sono in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 49723 del 16/11/2022, Ministero RAGIONE_SOCIALEa Giustizia in proc. COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, COGNOME, non massimata) che ha evidenziato come l’acquisto tramite impresa di mantenimento non significhi che il materiale che fa ingresso in carcere sia stato controllato, al fine precipuo di escludere che il contenuto sia privo di rischi per la protezione del regime differenziato.
Secondo il condivisibile orientamento espresso, dunque “unicamente l’apertura, l’esame e l’ascolto di tutto il materiale acquistato dal detenut potrebbe assicurare, ove attentamente compiuto da diversi operatori di polizia RAGIONE_SOCIALE dotati RAGIONE_SOCIALEe necessarie competenze, l’assenza dei paventati rischi per la sicurezza; si tratta, come già si è detto, di un’operazione a tal punto onerosa che potrebbe determinare l’ingiustificato sviamento RAGIONE_SOCIALEe risorse umane RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione per soddisfare una opzione di gusto musicale del detenuto che esorbita dal diritto soggettivo, ove si consideri che la fruizione RAGIONE_SOCIALEa musica è ampiamente assicurata da altri canali facilmente accessibili all’interno RAGIONE_SOCIALE‘istitut carcerario”.
Il Collegio intende dare continuità all’orientamento indicato, condividendo l’assunto che soltanto adempimenti, nella sostanza indicati dall’RAGIONE_SOCIALE come inesigibili, quali l’apertura, l’esame e l’ascolto del materiale acquistato dal detenuto possa assicurare la totale assenza di rischi per la sicurezza.
Quanto alla soluzione di merito, individuata dai giudici di sorveglianza, la stessa eccede i limiti RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione e, peraltro, neppure è risolutiva de necessario vaglio sul contenuto specifico dei singoli supporti musicali. Non è, infatti, astrattamente possibile escludere che i supporti possano aver subito manomissioni contenutistiche in un momento antecedente, rispetto all’ingresso in Istituto. Del resto, la stessa operazione indicata dal Tribunale come non eccessivamente onerosa (apposizione di colla a caldo), è stata diversamente valutata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘Istituto RAGIONE_SOCIALE e, comunque, involge profili non direttamente incidenti su diritti del detenuto, sindacabili da parte RAGIONE_SOCIALE‘Autorit giudiziaria.
2.Deriva da quanto sin qui esposto l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, in quanto ha pronunciato in materia eccedente ì corretti confini RAGIONE_SOCIALEa giurisdizione. Per gli stessi motivi deve essere annullata l’ordinanza del magistrato di sorveglianza di L’Aquila.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella del Magistrato di sorveglianza di L’Aquila del 21/07/2023. Così deciso, il 30 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente