Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36907 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36907 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 08/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA emessa nei confronti di COGNOME NOME nato a SIDERNO il DATA_NASCITA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi e l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 2 febbraio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto dal RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Roma in data 29/05/2023 che aveva accolto la richiesta di NOME COGNOME, detenuto in regime di cui all’art. 41 bis ord. pen., di essere autorizzato all’acquisto di un lettore CD e di CD musicali e che pertanto lo aveva autorizzato ad acquistare a proprie spese e tramite l’impresa interna di mantenimento il lettore CD e compact disk dotati di sigilli SIAE, mandando alla direzione di stabilire le modalità esecutive al fine di controllare i dispositivi prima RAGIONE_SOCIALE consegna al detenuto.
Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che l’esercizio del diritto del detenuto di ascoltare musica, quale attività culturale e ricreativa, senza i vincoli RAGIONE_SOCIALEe programmazioni radiofoniche e televisive rientrasse tra i legittimi ambiti di libertà residua da garantire anche ai soggetti sottoposti a regime differenziato ex art. 41bis 0.P., potendo essere contemperato dalle particolare cautele che l’amministrazione è in grado di adottare per evitare manomissioni e rischi di occultamento di comunicazioni.
L’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso tale provvedimento articolando due motivi.
2.1 Con il primo motivo denuncia inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35b1s, comma 3, 41bis, comma 2quater lett. f, e 69, comma 6 lett. b, ord. pen. ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1 lett. b, cod. proc. pen. Il Magistrato di sorveglianza non era legittimato ad intervenire mancando i presupposti previsti dall’art. 69, comma 6 lett. b, ord. pen., cioè l’inosservanza da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione di disposizioni RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento penitenziario o del regolamento di attuazione e il correlato grave pregiudizio all’esercizio di un diritto del detenuto.
2.2 Con il secondo motivo lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1 lett. a, cod. proc. pen., l’esercizio da parte del giudice di una potestà riservata ad organo amministrativo.
Il Procuratore Generale ha dedotto che il provvedimento non è conforme agli orientamenti più recenti dei giudici di legittimità e ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini meglio appresso specificati.
Il provvedimento impugnato ritiene che il detenuto debba poter esercitare il suo diritto di ascoltare musica, integrando l’offerta di ascolto di TV e radio senza limiti, visto che tale suo interesse deve ritenersi qualificato e meritevole di tutela sotto il profilo trattamentale e che sia il lettore CD sia i CD, sigillati e contrassegna con marchio SIAE possono essere acquistati dall’impresa di mantenimento RAGIONE_SOCIALE‘istituto di pena. A fronte di ciò l’amministrazione dovrà se del caso attuare le cautele necessarie a preservare il conseguimento RAGIONE_SOCIALEe finalità del regime restrittivo in atto a carico del detenuto.
Orbene il principio così formulato dal Tribunale di sorveglianza non segue le direttive del giudice di legittimità dinanzi al quale, per casi analoghi, si è formato
un diverso orientamento che in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 41bis ord. pen., ha ritenuto legittimo il provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione penitenziaria, di diniego di autorizzazione all’acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora – a causa RAGIONE_SOCIALE‘incidenza sull’organizzazione RAGIONE_SOCIALE vita RAGIONE_SOCIALE‘istituto, in termini di impiego d risorse umane e materiali – non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia, Rv. 282213).
Come è stato affermato in altri pronunciamenti proprio in materia di acquisito di CD, in conformità a questa consolidata giurisprudenza, il Tribunale di sorveglianza deve verificare puntualmente che l’impiego non comporti inesigibili adempimenti, da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi da compiere su dispositivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto RAGIONE_SOCIALEe precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato. E non può limitarsi a ritenere sufficiente – per evitare manomissioni – trattarsi di beni acquistati tramite il c.d. sopravvitto e di lettori e CD sigillati e contrassegnati SIAE
L’acquisto tramite impresa di mantenimento non implica necessariamente il controllo del materiale che fa ingresso in carcere, al fine precipuo di escludere che il contenuto sia privo di rischi per la protezione del regime differenziato. Come ha affermato Sez. 1, n. 49723 del 16/11/2022, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in proc. Mulè, n.m., «unicamente l’apertura, l’esame e l’ascolto di tutto il materiale acquistato dal detenuto potrebbe assicurare, ove attentamente compiuto da diversi operatori di polizia penitenziaria dotati RAGIONE_SOCIALEe necessarie competenze, l’assenza dei paventati rischi per la sicurezza; si tratta, come già si è detto, di un’operazione a tal punto onerosa che potrebbe determinare l’ingiustificato sviamento RAGIONE_SOCIALEe risorse umane RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione per soddisfare una opzione di gusto musicale del detenuto che esorbita dal diritto soggettivo, ove si consideri che la fruizione RAGIONE_SOCIALE musica è ampiamente assicurata da altri canali facilmente accessibili all’interno RAGIONE_SOCIALE‘istituto carcerario».
Sulla stessa linea si è posta anche più di recente Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Rv. 285656-01, che ha ritenuto fondato un ricorso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in considerazione del fatto che soltanto adempimenti inesigibili come l’apertura, l’esame e l’ascolto del materiale acquistato dal detenuto possano assicurare l’assenza di rischi per la sicurezza.
A ciò possono aggiungersi le considerazioni svolte da Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Rv. 283819 -01: «Centrale resta l’obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l’organizzazione criminale di provenienza.
In vista del raggiungimento RAGIONE_SOCIALE‘obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei predetti dispositivi al fine di evitare
t
manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi contenuti digitali. Accanto alla astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata la loro diret incidenza sull’organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative.
Va, dunque, ribadita la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l’ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento RAGIONE_SOCIALE possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce RAGIONE_SOCIALEe risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione RAGIONE_SOCIALE vita degli istituti penitenziari».
Non può che concludersi che la ricognizione RAGIONE_SOCIALE costante giurisprudenza di legittimità dalla quale non vi sono motivi di discostarsi mostra la fondatezza RAGIONE_SOCIALEe ragioni proposte dal RAGIONE_SOCIALE con il proprio ricorso, che pertanto deve essere accolto con conseguente annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata e di quella reclamata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il provvedimento reso dal Magistrato di sorveglianza di Roma in data 29 maggio 2023.
Così deciso, il 28 giugno 2024
Il Cor:rSt Here estensore
Il Presidente