Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20637 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20637 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 13/12/2024 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l ‘ annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza impugnata;
lette le conclusioni scritte presentate dall ‘ AVV_NOTAIO, il quale, nell ‘ interesse di NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 14 aprile 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettò il reclamo proposto, ai sensi degli artt. 69, comma 6, lett. b ) e 35bis Ord. pen., nell ‘ interesse di NOME COGNOME, detenuto in regime di art. 41bis Ord. pen. nella Casa circondariale di Viterbo, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Viterbo in data 8 aprile 2021 che aveva respinto l ‘ istanza RAGIONE_SOCIALE ‘ interessato di poter acquistare a proprie spese, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 40, d.P.R. n. 230 del 2000, un lettore di CD e dei supporti CD per ascoltare musica. Secondo il Collegio, infatti, dovevano condividersi le esigenze di ordine e sicurezza esposte dall ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE relative al rischio di un uso improprio di tali beni, atteso che attraverso di essi avrebbero potuto essere inoltrate al detenuto informazioni non consentite e in quanto egli avrebbe potuto, comunque, ascoltare la musica per mezzo RAGIONE_SOCIALE radio e RAGIONE_SOCIALE televisione.
1.1. Con sentenza n. 20698/24 in data 20 dicembre 2023, la Prima Sezione penale RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione ha annullato la predetta ordinanza, rilevando che le limitazioni per i detenuti sottoposti al regime RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 41bis sono datate e che l ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ben può consentire l ‘ acquisto di CD musicali e dei relativi supporti in quanto l’ ascolto RAGIONE_SOCIALE musica per mezzo di CD rientra in quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residue RAGIONE_SOCIALE persona detenuta. Tuttavia, dovendo tale interesse qualificato essere sempre bilanciato con le esigenze di controllo dei soggetti sottoposti al regime differenziato, la pronuncia rescindente ha incaricato il Tribunale di verificare se la messa in sicurezza di dispositivi e supporti comportasse degli adempimenti inesigibili da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in termini di impiego di risorse umane e materiali.
1.2. Con ordinanza in data 13 dicembre 2024, emessa in sede di rinvio, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha parzialmente accolto il reclamo proposto nell ‘ interesse di COGNOME. Infatti, il Collegio di merito ha evidenziato che la Direzione RAGIONE_SOCIALE Casa circondariale di Viterbo nulla ha riferito riguardo alla particolare gravosità dei controlli su tali dispositivi, sicché, considerato che altri detenuti sottoposti al regime differenziato erano stati autorizzati all ‘ uso di tali strumenti, ha accolto il reclamo, ritenendo che non vi fossero ragioni ostative legate alla eccessiva dispendiosità dei controlli demandati all’ RAGIONE_SOCIALE. Su tali premesse, il provvedimento ha autorizzato l ‘ acquisto di un lettore CD e dei supporti materiali, contrassegnati dal marchio SIAE, dall ‘ impresa di mantenimento RAGIONE_SOCIALE ‘ istituto penitenziario, soggetto fiduciario RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, potendo la Direzione RAGIONE_SOCIALE ‘ istituto comunque adottare le più opportune cautele, quali, ad esempio, la consegna del bene al mattino e la riconsegna del medesimo alla sera.
Il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza per mezzo RAGIONE_SOCIALE ‘ Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35bis , comma 3, 41bis , comma 2quater , lett. f ) e 69, comma 6, lett. b ), Ord. pen.
Sotto un primo profilo, si deduce l ‘ illegittimità RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza impugnata per essersi il Tribunale pronunciato in sede di reclamo ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 35bis Ord. pen. senza che, nella specie, ricorresse il presupposto RAGIONE_SOCIALE ‘ esistenza di un grave pregiudizio all ‘ esercizio di un diritto RAGIONE_SOCIALE persona detenuta, tale non potendo ritenersi l ‘ acquisto e la detenzione di un lettore CD e dei relativi supporti. Infatti, la previsione regolamentare che consente ai ristretti in regime detentivo ordinario di essere autorizzati dal direttore RAGIONE_SOCIALE ‘ istituto al possesso di determinati beni ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 40, comma 1, reg. esec. Ord. pen. sarebbe derogata, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, attraverso una prescrizione di carattere generale adottata ai sensi degli artt. 41bis Ord. pen. e art. 14, comma 2, reg. esec. Ord. pen., giustificata dall ‘ esigenza di adottare misure di elevata sicurezza interna ed esterna. Per tale ragione, la stessa Corte di cassazione, con plurime sentenze, avrebbe escluso il possesso del lettore CD e di CD musicali per tale tipologia di detenuti, atteso che la possibilità di ascoltare musica verrebbe ad essere agli stessi garantita attraverso l ‘ utilizzo del televisore presente nella camera detentiva, su cui sarebbero sintonizzati i canali radio del servizio pubblico nazionale, fruibili nell ‘ intero arco RAGIONE_SOCIALEe 24 ore.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. a ) ed e ), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione, nonché l ‘ esercizio, da parte del giudice, di una potestà riservata dalla legge a un organo amministrativo ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 5 Ord. pen. e RAGIONE_SOCIALE legge 15 dicembre 1990, n. 395 e, infine, la violazione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 627, comma 3, cod. proc. pen. La legge RAGIONE_SOCIALE riconoscerebbe un ‘ ampia discrezionalità all ‘ RAGIONE_SOCIALE, non sindacabile dalla Magistratura di sorveglianza se non sul piano RAGIONE_SOCIALE ragionevolezza e RAGIONE_SOCIALE proporzione RAGIONE_SOCIALE scelta amministrativa o quando la discrezionalità sia stata esercitata in modo manifestamente irragionevole. Per effetto RAGIONE_SOCIALE decisione del Tribunale, tuttavia, l ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata costretta a una serie di oneri ultronei rispetto ai suoi compiti istituzionali, nonché al compimento di gravosi adempimenti non previsti per i detenuti sottoposti al regime ordinario, quali: 1) far acquistare – tramite l ‘ impresa di mantenimento – lettori CD e CD musicali; 2) controllare il lettore CD e provvedere alla sua piombatura; 3) provvedere alla consegna del dispositivo; 4)
provvedere al compimento di ulteriori attività di pre-selezione dei brani presenti nei supporti provvisti di marchio SIAE e sigillati; 5) provvedere ai controlli, successivi e costanti, sul dispositivo, durante le perquisizioni ordinarie programmate ovvero durante gli orari di riconsegna del dispositivo. In questo modo il Tribunale di sorveglianza avrebbe esercitato una potestà conferita all ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395. Sotto altro profilo, il Tribunale non si sarebbe uniformato al principio di diritto contenuto nella sentenza di rinvio, non avendo accertato se, in caso di autorizzazione all ‘ acquisto dei beni de quibus , l ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dovrebbe effettuare su di essi controlli sostanzialmente inesigibili, avendo esso motivato la sua decisione con riferimento alla ratio del dettato normativo e traendo argomenti di prova dal fatto che altri detenuti in regime differenziato utilizzassero tali dispositivi.
In data 13 marzo 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l ‘ annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza impugnata.
In data 16 aprile 2025 è pervenuta in INDIRIZZO, via INDIRIZZO, una memoria a firma RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO Accorretti, con la quale è stato chiesto, invece, il rigetto del ricorso, rilevando come la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientri a pieno titolo in quei piccoli gesti di normalità quotidiana che la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua RAGIONE_SOCIALE persona detenuta, sicché la Magistratura di sorveglianza può intervenire al fine di verificare le ragioni del rigetto RAGIONE_SOCIALE ‘ istituto penitenziario e, in particolare, se l ‘ utilizzo dei dispositivi comporti inesigibili inadempimenti in capo all ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella specie esclusi sul presupposto che per altri soggetti ristretti nella Casa circondariale di Viterbo fossero state accordate le relative autorizzazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
La questione dedotta con il primo motivo è inammissibile.
2.1. Va premesso che la pronuncia rescindente ha riconosciuto che la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra a pieno titolo in quei piccoli gesti di normalità quotidiana che la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua RAGIONE_SOCIALE persona detenuta. Dunque, essa ha già positivamente risolto il tema RAGIONE_SOCIALE configurabilità, in astratto, RAGIONE_SOCIALE legittimazione a esperire il reclamo da parte del detenuto, demandando al Tribunale di sorveglianza di verificare unicamente se
l ‘ autorizzazione all ‘ acquisto del lettore CD e dei relativi supporti musicali possa avvenire senza che l ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sia costretta a dispendiosi adempimenti. Ciò in conformità RAGIONE_SOCIALE ‘ indirizzo giurisprudenziale secondo il quale deve riconoscersi la legittimità del provvedimento RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con cui sia stata negata l ‘ autorizzazione all ‘ acquisto e alla detenzione di compact disc musicali e dei relativi lettori digitali, qualora non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti senza un eccessivo impiego di risorse umane e materiali, tale da incidere in maniera particolarmente significativa sull ‘ organizzazione RAGIONE_SOCIALE vita RAGIONE_SOCIALE ‘ istituto e sugli ulteriori servizi incombenti sull ‘ RAGIONE_SOCIALE, in un equo bilanciamento tra le esigenze operative di quest ‘ ultima e i diritti RAGIONE_SOCIALE persona detenuta (cfr. Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE giustizia, Rv. 282213 – 01; Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285656 – 01) che in prima battuta spetta alla stessa RAGIONE_SOCIALE di verificare e alla Magistratura di sorveglianza, comunque, di riscontrare, nel l’esercizio di un generale potere di controllo sul concreto esercizio RAGIONE_SOCIALE discrezionalità amministrativa. Ciò tenuto conto del fatto che l ‘ inerenza ad un diritto soggettivo RAGIONE_SOCIALE situazione oggetto del reclamo presentato dal detenuto ex art. 35bis Ord. pen. non viene meno nel caso in cui siano riconosciuti all ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE poteri conformativi RAGIONE_SOCIALEe modalità di esercizio di quel diritto, sicché, in casi del genere, la valutazione giudiziale deve investire la ragionevolezza dei limiti alla fruizione del diritto imposti dagli atti regolativi RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE, e l ‘ idoneità degli stessi ad incidere sugli aspetti essenziali del diritto, svuotandone il contenuto fondamentale (Sez. 1, n. 32394 del 11/04/2024, Casa circondariale di Nuoro, Rv. 286716 – 01), tenuto conto dei principi di proporzione e di minimo sacrificio RAGIONE_SOCIALE libertà personale (o di divieto di sacrificio non necessario) che devono sempre informare l ‘ azione amministrativa anche rispetto alle persone sottoposte al regime differenziato (in questi termini v. Corte costituzionale, sentenza n. 197 del 2021).
3. Con il secondo motivo il ricorso ipotizza l ‘ illegittimo esercizio, da parte del Tribunale di sorveglianza, di potestà attribuite all ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Tale censura deve, però, ritenersi infondata.
Invero, deve escludersi che, nel caso di specie, il Collegio di merito abbia esondato nell ‘ esercitare il legittimo sindacato sulla ragionevolezza RAGIONE_SOCIALE scelta operata dall ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendosi il Tribunale limitato, da un lato, a prendere atto che la Direzione RAGIONE_SOCIALE ‘ istituto penitenziario non aveva direttamente risposto al quesito che le era stato, a suo tempo, formulato; e, dall ‘ altro lato, a colmare il relativo deficit di conoscenza con dati acquisiti in analoghi procedimenti trattati dallo stesso Tribunale e che, come tali, costituivano un patrimonio informativo ormai acquisito in capo al Collegio investito dalla
decisione. E del resto, la devoluzione, in sede rescindente, di un determinato accertamento fattuale in capo al Giudice di merito non può sostanziarsi in un vincolo sulle relative modalità, quanto in un rimettere la relativa verifica al libero esercizio di tutti i poteri istruttori che al medesimo sono riconosciuti.
Né potrebbe ipotizzarsi, nella specie, un surrettizio sostituirsi del Tribunale in scelte riservate all ‘ RAGIONE_SOCIALE quanto alla destinazione di risorse, umane e materiali, necessarie all ‘ esercizio dei doverosi controlli sul contenuto dei supporti musicali, onde verificare che essi non veicolino informazioni non consentite. Come più sopra osservato, infatti, l ‘ attribuzione in capo alla Magistratura di sorveglianza di compiti di controllo sulla eventuale violazione di diritti RAGIONE_SOCIALEe persone detenute e dei correlativi poteri inibitori che si sostanziano nella possibilità, secondo la previsione RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 35bis , comma 3, Ord. pen. di «ordina[re] all ‘ amministrazione di porre rimedio entro il termine indicato dal giudice» al pregiudizio all ‘ esercizio di quegli stessi diritti, implica, sul piano logico, che la stessa RAGIONE_SOCIALE sia chiamata, in caso di una pronuncia giurisdizionale che abbia tale contenuto ordinatorio/inibitorio, a impegnare le proprie risorse per eliminare la situazione pregiudizievole cui la stessa abbia dato causa con il mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE legittima richiesta formulata dalla persona detenuta.
Alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
4.1. La natura pubblica RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente osta alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650 – 01).
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso.
Così deciso in data 24 aprile 2025