Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 20637 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 20637 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -DIPARTIMENTO DELL ‘ AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA, nel procedimento a carico di: COGNOME nato a BARI il 6/10/1986
avverso l ‘ ordinanza del 13/12/2024 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha concluso chiedendo l ‘ annullamento con rinvio dell ‘ ordinanza impugnata;
lette le conclusioni scritte presentate dall ‘ avv. NOME COGNOME il quale, nell ‘ interesse di NOME COGNOME ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 14 aprile 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettò il reclamo proposto, ai sensi degli artt. 69, comma 6, lett. b ) e 35bis Ord. pen., nell ‘ interesse di NOME COGNOME, detenuto in regime di art. 41bis Ord. pen. nella Casa circondariale di Viterbo, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Viterbo in data 8 aprile 2021 che aveva respinto l ‘ istanza dell ‘ interessato di poter acquistare a proprie spese, ai sensi dell ‘ art. 40, d.P.R. n. 230 del 2000, un lettore di CD e dei supporti CD per ascoltare musica. Secondo il Collegio, infatti, dovevano condividersi le esigenze di ordine e sicurezza esposte dall ‘ Amministrazione penitenziaria relative al rischio di un uso improprio di tali beni, atteso che attraverso di essi avrebbero potuto essere inoltrate al detenuto informazioni non consentite e in quanto egli avrebbe potuto, comunque, ascoltare la musica per mezzo della radio e della televisione.
1.1. Con sentenza n. 20698/24 in data 20 dicembre 2023, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione ha annullato la predetta ordinanza, rilevando che le limitazioni per i detenuti sottoposti al regime dell ‘ art. 41bis sono datate e che l ‘ Amministrazione penitenziaria ben può consentire l ‘ acquisto di CD musicali e dei relativi supporti in quanto l’ ascolto della musica per mezzo di CD rientra in quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residue della persona detenuta. Tuttavia, dovendo tale interesse qualificato essere sempre bilanciato con le esigenze di controllo dei soggetti sottoposti al regime differenziato, la pronuncia rescindente ha incaricato il Tribunale di verificare se la messa in sicurezza di dispositivi e supporti comportasse degli adempimenti inesigibili da parte dell’Amministrazione penitenziaria in termini di impiego di risorse umane e materiali.
1.2. Con ordinanza in data 13 dicembre 2024, emessa in sede di rinvio, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha parzialmente accolto il reclamo proposto nell ‘ interesse di COGNOME. Infatti, il Collegio di merito ha evidenziato che la Direzione della Casa circondariale di Viterbo nulla ha riferito riguardo alla particolare gravosità dei controlli su tali dispositivi, sicché, considerato che altri detenuti sottoposti al regime differenziato erano stati autorizzati all ‘ uso di tali strumenti, ha accolto il reclamo, ritenendo che non vi fossero ragioni ostative legate alla eccessiva dispendiosità dei controlli demandati all’ Amministrazione. Su tali premesse, il provvedimento ha autorizzato l ‘ acquisto di un lettore CD e dei supporti materiali, contrassegnati dal marchio SIAE, dall ‘ impresa di mantenimento dell ‘ istituto penitenziario, soggetto fiduciario dell ‘ Amministrazione, potendo la Direzione dell ‘ istituto comunque adottare le più opportune cautele, quali, ad esempio, la consegna del bene al mattino e la riconsegna del medesimo alla sera.
Il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell ‘ Amministrazione penitenziaria, in persona del Ministro pro tempore ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza per mezzo dell ‘ Avvocatura generale dello Stato, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 35bis , comma 3, 41bis , comma 2quater , lett. f ) e 69, comma 6, lett. b ), Ord. pen.
Sotto un primo profilo, si deduce l ‘ illegittimità dell ‘ ordinanza impugnata per essersi il Tribunale pronunciato in sede di reclamo ai sensi dell ‘ art. 35bis Ord. pen. senza che, nella specie, ricorresse il presupposto dell ‘ esistenza di un grave pregiudizio all ‘ esercizio di un diritto della persona detenuta, tale non potendo ritenersi l ‘ acquisto e la detenzione di un lettore CD e dei relativi supporti. Infatti, la previsione regolamentare che consente ai ristretti in regime detentivo ordinario di essere autorizzati dal direttore dell ‘ istituto al possesso di determinati beni ai sensi dell ‘ art. 40, comma 1, reg. esec. Ord. pen. sarebbe derogata, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, attraverso una prescrizione di carattere generale adottata ai sensi degli artt. 41bis Ord. pen. e art. 14, comma 2, reg. esec. Ord. pen., giustificata dall ‘ esigenza di adottare misure di elevata sicurezza interna ed esterna. Per tale ragione, la stessa Corte di cassazione, con plurime sentenze, avrebbe escluso il possesso del lettore CD e di CD musicali per tale tipologia di detenuti, atteso che la possibilità di ascoltare musica verrebbe ad essere agli stessi garantita attraverso l ‘ utilizzo del televisore presente nella camera detentiva, su cui sarebbero sintonizzati i canali radio del servizio pubblico nazionale, fruibili nell ‘ intero arco delle 24 ore.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. a ) ed e ), cod. proc. pen., la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonché l ‘ esercizio, da parte del giudice, di una potestà riservata dalla legge a un organo amministrativo ai sensi dell ‘ art. 5 Ord. pen. e della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e, infine, la violazione dell ‘ art. 627, comma 3, cod. proc. pen. La legge penitenziaria riconoscerebbe un ‘ ampia discrezionalità all ‘ Amministrazione, non sindacabile dalla Magistratura di sorveglianza se non sul piano della ragionevolezza e della proporzione della scelta amministrativa o quando la discrezionalità sia stata esercitata in modo manifestamente irragionevole. Per effetto della decisione del Tribunale, tuttavia, l ‘ Amministrazione penitenziaria sarebbe stata costretta a una serie di oneri ultronei rispetto ai suoi compiti istituzionali, nonché al compimento di gravosi adempimenti non previsti per i detenuti sottoposti al regime ordinario, quali: 1) far acquistare – tramite l ‘ impresa di mantenimento – lettori CD e CD musicali; 2) controllare il lettore CD e provvedere alla sua piombatura; 3) provvedere alla consegna del dispositivo; 4)
provvedere al compimento di ulteriori attività di pre-selezione dei brani presenti nei supporti provvisti di marchio SIAE e sigillati; 5) provvedere ai controlli, successivi e costanti, sul dispositivo, durante le perquisizioni ordinarie programmate ovvero durante gli orari di riconsegna del dispositivo. In questo modo il Tribunale di sorveglianza avrebbe esercitato una potestà conferita all ‘ Amministrazione penitenziaria dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 e dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395. Sotto altro profilo, il Tribunale non si sarebbe uniformato al principio di diritto contenuto nella sentenza di rinvio, non avendo accertato se, in caso di autorizzazione all ‘ acquisto dei beni de quibus , l ‘ Amministrazione penitenziaria dovrebbe effettuare su di essi controlli sostanzialmente inesigibili, avendo esso motivato la sua decisione con riferimento alla ratio del dettato normativo e traendo argomenti di prova dal fatto che altri detenuti in regime differenziato utilizzassero tali dispositivi.
In data 13 marzo 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l ‘ annullamento con rinvio dell ‘ ordinanza impugnata.
In data 16 aprile 2025 è pervenuta in Cancelleria, via PEC, una memoria a firma dell ‘ avv. NOME COGNOME con la quale è stato chiesto, invece, il rigetto del ricorso, rilevando come la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientri a pieno titolo in quei piccoli gesti di normalità quotidiana che la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua della persona detenuta, sicché la Magistratura di sorveglianza può intervenire al fine di verificare le ragioni del rigetto dell ‘ istituto penitenziario e, in particolare, se l ‘ utilizzo dei dispositivi comporti inesigibili inadempimenti in capo all ‘ Amministrazione penitenziaria, nella specie esclusi sul presupposto che per altri soggetti ristretti nella Casa circondariale di Viterbo fossero state accordate le relative autorizzazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
La questione dedotta con il primo motivo è inammissibile.
2.1. Va premesso che la pronuncia rescindente ha riconosciuto che la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra a pieno titolo in quei piccoli gesti di normalità quotidiana che la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua della persona detenuta. Dunque, essa ha già positivamente risolto il tema della configurabilità, in astratto, della legittimazione a esperire il reclamo da parte del detenuto, demandando al Tribunale di sorveglianza di verificare unicamente se
l ‘ autorizzazione all ‘ acquisto del lettore CD e dei relativi supporti musicali possa avvenire senza che l ‘ Amministrazione penitenziaria sia costretta a dispendiosi adempimenti. Ciò in conformità dell ‘ indirizzo giurisprudenziale secondo il quale deve riconoscersi la legittimità del provvedimento dell ‘ Amministrazione penitenziaria con cui sia stata negata l ‘ autorizzazione all ‘ acquisto e alla detenzione di compact disc musicali e dei relativi lettori digitali, qualora non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti senza un eccessivo impiego di risorse umane e materiali, tale da incidere in maniera particolarmente significativa sull ‘ organizzazione della vita dell ‘ istituto e sugli ulteriori servizi incombenti sull ‘ Amministrazione, in un equo bilanciamento tra le esigenze operative di quest ‘ ultima e i diritti della persona detenuta (cfr. Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Ministero della giustizia, Rv. 282213 – 01; Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Ministero della Giustizia, Rv. 285656 – 01) che in prima battuta spetta alla stessa Amministrazione di verificare e alla Magistratura di sorveglianza, comunque, di riscontrare, nel l’esercizio di un generale potere di controllo sul concreto esercizio della discrezionalità amministrativa. Ciò tenuto conto del fatto che l ‘ inerenza ad un diritto soggettivo della situazione oggetto del reclamo presentato dal detenuto ex art. 35bis Ord. pen. non viene meno nel caso in cui siano riconosciuti all ‘ Amministrazione penitenziaria poteri conformativi delle modalità di esercizio di quel diritto, sicché, in casi del genere, la valutazione giudiziale deve investire la ragionevolezza dei limiti alla fruizione del diritto imposti dagli atti regolativi dell ‘ Amministrazione, e l ‘ idoneità degli stessi ad incidere sugli aspetti essenziali del diritto, svuotandone il contenuto fondamentale (Sez. 1, n. 32394 del 11/04/2024, Casa circondariale di Nuoro, Rv. 286716 – 01), tenuto conto dei principi di proporzione e di minimo sacrificio della libertà personale (o di divieto di sacrificio non necessario) che devono sempre informare l ‘ azione amministrativa anche rispetto alle persone sottoposte al regime differenziato (in questi termini v. Corte costituzionale, sentenza n. 197 del 2021).
3. Con il secondo motivo il ricorso ipotizza l ‘ illegittimo esercizio, da parte del Tribunale di sorveglianza, di potestà attribuite all ‘ Amministrazione penitenziaria.
Tale censura deve, però, ritenersi infondata.
Invero, deve escludersi che, nel caso di specie, il Collegio di merito abbia esondato nell ‘ esercitare il legittimo sindacato sulla ragionevolezza della scelta operata dall ‘ Amministrazione penitenziaria, essendosi il Tribunale limitato, da un lato, a prendere atto che la Direzione dell ‘ istituto penitenziario non aveva direttamente risposto al quesito che le era stato, a suo tempo, formulato; e, dall ‘ altro lato, a colmare il relativo deficit di conoscenza con dati acquisiti in analoghi procedimenti trattati dallo stesso Tribunale e che, come tali, costituivano un patrimonio informativo ormai acquisito in capo al Collegio investito dalla
decisione. E del resto, la devoluzione, in sede rescindente, di un determinato accertamento fattuale in capo al Giudice di merito non può sostanziarsi in un vincolo sulle relative modalità, quanto in un rimettere la relativa verifica al libero esercizio di tutti i poteri istruttori che al medesimo sono riconosciuti.
Né potrebbe ipotizzarsi, nella specie, un surrettizio sostituirsi del Tribunale in scelte riservate all ‘ Amministrazione quanto alla destinazione di risorse, umane e materiali, necessarie all ‘ esercizio dei doverosi controlli sul contenuto dei supporti musicali, onde verificare che essi non veicolino informazioni non consentite. Come più sopra osservato, infatti, l ‘ attribuzione in capo alla Magistratura di sorveglianza di compiti di controllo sulla eventuale violazione di diritti delle persone detenute e dei correlativi poteri inibitori che si sostanziano nella possibilità, secondo la previsione dell ‘ art. 35bis , comma 3, Ord. pen. di «ordina all ‘ amministrazione di porre rimedio entro il termine indicato dal giudice» al pregiudizio all ‘ esercizio di quegli stessi diritti, implica, sul piano logico, che la stessa Amministrazione sia chiamata, in caso di una pronuncia giurisdizionale che abbia tale contenuto ordinatorio/inibitorio, a impegnare le proprie risorse per eliminare la situazione pregiudizievole cui la stessa abbia dato causa con il mancato accoglimento della legittima richiesta formulata dalla persona detenuta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
4.1. La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, 2018, COGNOME, Rv. 271650 – 01).
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso.
Così deciso in data 24 aprile 2025