Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13036 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13036 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2023
uu la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del pnvvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 aprile 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da NOME COGNOMECOGNOME detenuto sottoposto a regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso quella con la qLú-.1e il locale Magistrato di sorveglianza ha, a sua volta, disatteso l’impugnazione proposta contro il provvedimento di rigetto, da parte del Direttore della casa circondariale di Viterbo, della richiesta di essere autorizzato all’acquisto di un lettore CD e dei relativi supporti musicali.
A fondamento della decisione, il Tribunale ha osservato che il frapposto cnniego è giustificato, in primo luogo, dall’intrinseca pericolosità per l’ordine e la sicurezza dell’istituto dei supporti musicali che, essendo taglienti, si prestano ad un uso improprio, nonché dalla possibilità, per il detenuto, di fruire di contenuti musicali tramite la radio.
Ha aggiunto che il possesso dell’apparecchio riproduttore consentirebbe l’ascolto di messaggi esterni registrati su disco, ciò che potrebbe suggerire l’indebita introduzione di CD in istituto e, in particolare, la trasmissione, con tale mezzo, di informazioni non consentite.
Ha, ulteriormente, rilevato che il provvedimento dell’amministrazione, lungi daVincidere sui diritti soggettivi del detenuto, attiene ad una pretesa di natura mera mente voluttuaria.
NOME COGNOME propone, con l’assistenza dell’AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge.
Obietta, in particolare, che la decisione impugnata, nell’assegnare preminente e, in sostanza, esclusiva rilevanza alla obiettiva pericolosità dei beni di cui è stata chiesta l’autorizzazione all’acquisto, trascura che la richiesta del detenuto sottoposto a regime differenziato di essere autorizzato alla loro detenzione deve essere vagliata bilanciando il suo interesse, qualificato sul piano trattamentale, con le esigenze di controllo dell’amministrazione che – come reiteratamente riconosciuto dalla giurisprudenza formatasi in argomento – può condurre al legittimo rigetto dell’istanza qualora si accerti che l’esercizio del diritto comporterebbe inesigibili adempimenti, specie con riferimento agli ind,spensabili interventi sui dispositivi ed alle verifiche sui supporti.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
2. In tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è ormai consolidato l’indirizzo ermeneutico che stima legittimo il provvedimento dell’Amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all’acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l’incidenza sull’organizzazione della vita dell’istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 17/11/2023, dep. 2024, Ministero della giustizia, Rv. 285656 – 01; Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero della giustizia, Rv. 283819 – 01; Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Ministero della giustizia, Rv. 282213 – 01).
Stando a tale orientamento, la giurisdizione di sorveglianza è chiamata a verificare puntualmente che l’impiego di tali beni, in assoluto non precluso dalla normativa vigente, non comporti inesigibili adempimenti da parte deli’Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto delle precauzioni conness al regime penitenziario differenziato.
Considerato, GLYPH invero, che l’obiettivo perseguito dal legislatore è rappresentato dall’inibizione di flussi comunicativi illeciti tra il detenuto l’organizzazione di riferimento, logico appare il riconoscimento ail’amministrazione della possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in scurezza dei dispositivi, al fine di evitare manomissioni, nonché di accedere con facilità e prontezza ai relativi contenuti digitali.
Accanto all’astratta praticabilità di siffatti interventi, va, ulteriorment apprezzata la loro diretta incidenza sull’organizzazione dell’istil:uto penitenziario, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative.
Ne discende la necessità che, prima di ammettere il detenuto all’utilizzo dei cornpact disk e dei relativi lettori, ad uso ricreativo, sia verificato se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, comporti, come sopra aut cpato, inesigibili adempimenti in capo all’Amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l’ingresso, nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato.
Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilil:à di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti, alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe, in conclusione, nell’ambito del legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari.
Nel caso in esame, la richiesta cili COGNOME di essere autorizzato all’acquisto ed all’utilizzo del lettore CD e dei supporti musicali è stata disattesa dalla Direzione della Casa circondariale in ragione dell’intrinseca pericolosità del lettore, costituito di parti taglienti potenzialmente utilizzabili a scopo offensivo, e delia possibilità, per il detenuto, di ascoltare la musica tramite la radio.
Il Magistrato di sorveglianza, nel disattendere il reclamo di COGNOME, ha, ulteriormente, segnalato che il possesso del richiesto apparecchio consentirebbe al detenuto di ascoltare messaggi esterni registrati su disco, ciò che «potrebbe indurre all’indebita introduzione di CD in istituto».
Il Tribunale di sorveglianza, nel condividere detti rilievi, ha ulteriormente posto l’accento sul rischio che il rilascio della chiesta autorizzazione – afferente, per di più, ad un’esigenza non primaria – costituisca occasione per l’attivazione di contatti vietati tra il detenuto e l’organizzazione criminale di sua appartenenza o, comunque, di riferimento.
In tal modo, il Tribunale di sorveglianza si è determinato in senso distonico rispetto all’indirizzo ermeneutico sopra richiamato, perché ha omesso di operare il prescritto bilanciamento tra le opposte, concorrenti esigenze e, in specie, di indicare quali adempimenti sarebbero stati necessari a tal fine e dì esporre le ragioni che, eventualmente, dovessero indurre a ritenerne l’ec:cessiva onerosità, in funzione del soddisfacimento, in uno al diritto del fruitore, delle finalità cui è preposto l’istituto disciplinato dall’art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, oltre che la pregiudizievole incidenza sulla complessiva organizzazione dell’istituto.
Il provvedimento impugnato si palesa, sotto questo aspetto, illegittimo in quanto imperniato sull’apodittico ed assoluto riconoscimento della prevalenza delle ragioni di ordine e sicurezza su quelle individuali contrapposte, anziché sul percorso indicato, con voce ormai costante ed unanime, dalla giurisprudenza di legittimità, che postula la compiuta ed analitica verifica della mole e della natura delle operazioni da compiere per assicurare il contemperamento tra l’interesse del detenuto, in astratto senz’altro meritevole di tutela, e la salvaguardia delle finalità a cui presidio il regime detentivo differenziato è posto.
Dalle precedenti considerazioni discende, in conclusione, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza in vista di un
nuovo giudizio che, libero nell’esito, sia ossequioso dell’affermato principio di diritto.
P.Q.M.,
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso il 20/12/2023.