Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39122 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39122 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 14/10/2025
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 2840/2025
GAETANO DI GIURO
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASAL DI PRINCIPE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’aquila Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che chiedeva dichiararsi il ricorso inammissibile
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di L’aquila, con provvedimento del 6 maggio 2025 accoglieva il reclamo proposto dall’amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che, in accoglimento del reclamo del detenuto COGNOME NOME, lo autorizzava all’acquisto di un lettore CD e di alcuni CD musicali.
Richiamava un precedente di questa Corte che imponeva al Tribunale, in casi analoghi, di verificare la fattibilità dei controlli sui dispositivi e supporti al fine di tutelare le precauzioni connesse al regime differenziato che non possono limitarsi nØ ad accertare la presenza del sigillo SIAE sul supporto, nØ la provenienza da autori famosi, nØ che l’acquisto venga effettuato tramite il sopravvitto.
L’unico sistema veramente tranquillante sarebbe l’integrale ascolto di tutti i supporti, con un dispendio di mezzi ed energie non giustificabile, stante la possibilità per i detenuti di ascoltare musica attraverso diversi canali, tutti fruibili.
Infatti, nØ l’apparente sigillatura del CD, nØ la sua provenienza da autore famoso sono accorgimenti che pongano effettivamente al riparo del rischio di una manomissione.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il detenuto tramite il difensore di fiducia, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione.
La possibilità per i detenuti in regime differenziato di ascoltare musica rientra fra i
piccoli gesti di normale quotidianità che costituiscono legittimi ambiti di libertà per il soggetto detenuto.
Per contro, il diniego dell’amministrazione della possibilità per il detenuto in regime differenziato di acquistare CD Ł legittimo qualora non sia possibile garantire l’adeguata messa in sicurezza dei supporti.
La decisione avversata integrerebbe una limitazione manifestamente irragionevole ovvero una eccessiva ed ingiustificata compressione del diritto all’utilizzo del lettore CD, in difetto di una concreta manifestazione delle ragioni per cui un controllo piø penetrante dei supporti si appaleserebbe come inesigibile.
Secondo il ricorrente il sigillo apposto su supporti della SIAE sarebbe garanzia sufficiente da una eventuale manomissione.
Il sostituto procuratore AVV_NOTAIO COGNOMENOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
La questione Ł stata ripetutamente affrontata da numerose decisioni tutte nel senso di consentire l’acquisto di CD e relativo lettore solo nel caso in cui il necessario controllo sugli stessi costituisca uno sforzo organizzativo esigibile da parte dell’amministrazione, laddove, per contro, la possibilità di ascoltare musica da parte del ristretto a regime differenziato Ł assicurata attraverso canali differenti e fruibili.
Dunque, non si tratta della compressione di un diritto, ma di una modalità di esplicazione del diritto che deve contemperarsi con le esigenze di sicurezza: laddove ciò non sia possibile, laddove, cioŁ, quella particolare modalità di esplicazione di quel gesto di quotidianità sia incompatibile con le esigenze organizzative dell’amministrazione, che deve assicurare l’assenza di contatti fra il detenuto a regime differenziato e l’esterno, il diniego si appalesa legittimo e non lesivo di un diritto soggettivo.
Come osservato in motivazione da sez. 1 n. 25645 del 2025 n.m. la Corte ha reiteratamente affermato (fra le molte, Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Viscido, Rv. 282213), che «in tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell’art. 41-bis ord. pen., Ł legittimo il provvedimento dell’amministrazione penitenziaria di diniego di autorizzazione all’acquisto ed alla detenzione di “compact disk” musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l’incidenza sull’organizzazione della vita dell’istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti».
In senso conforme Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Ministero, Rv. 285656 01 che, in applicazione del principio, ha annullato senza rinvio la decisione che aveva ritenuto sufficienti, al fine di escludere rischi per la sicurezza, l’apposizione del sigillo sui compact disk, il loro acquisto mediante il cosiddetto “sopravvitto” e la provenienza degli stessi supporti da autori di fama nazionale o internazionale.
E’ pertanto necessario che il Tribunale di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare lettori di compact disc per uso ricreativo, verifichi se tale utilizzo “…possa nondimeno comportare degli inesigibili adempimenti da parte dell’Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi sui dispositivi e alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non
consentirne l’utilizzo. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari” (Sez. 1, n. 29819 del 25/6/2021, n.m.)
L’eventuale autorizzazione all’acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della direzione d’istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di pregnanti esigenze di sicurezza, giacchØ gli strumenti in questione ben potrebbero essere oggetto di manipolazione, a fine di introduzione in carcere di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche. La sottoposizione dei detenuti a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime» (Sez. 1, n. 19704 del 2025, cit.).
Con tali congrue considerazioni espresse dagli arresti di questa Corte il ricorrente non ha istituito un confronto effettivo, essendosi limitato a prospettare, ma in modo apodittico, l’insussistente illogicità del discorso giustificativo contrastato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME