Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36562 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36562 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE
NOMEso l’ordinanza del 19/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA emessa nei confronti di COGNOME NOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 19 aprile 2024, il Tribunale di sorveglianza di Rom ha rigettato il reclamo proposto dal RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE NOMEso il provvedimento emesso 29/05/2023 dal Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME NOME Il Magistrato di sorveglianza aveva accolto il reclamo interposto da NOME NOME , coperiil rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di acquisto di lettore CD e di CD, opposto Direzione RAGIONE_SOCIALEa Casa RAGIONE_SOCIALE Rebibbia per ragioni organizzative che renderebbero particolarmente il controllo tecnico su di essi.
Il Tribunale di COGNOME sorveglianza, COGNOME tuttavia, NOME ha NOME motivato, NOME richiamando giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Cassazione che ritiene legittimi analoghi provvedimenti RAGIONE_SOCIALEe Direzioni RAGIONE_SOCIALEe Case circondariali.
Ha proposto ricorso per Cassazione il RAGIONE_SOCIALE a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura, denunciando il contrasto tra motivazione e dispositivo e chiedendo la riforma del provvedimento nella parte dispositiva.
Con il primo motivo lamenta la violazione ed erronea applicazione degli artt. 41bis, comma 2quater lett. a) e c), 87 In. 354/1975, 14 e 40 d.P.R. n. 230/2022; in subordine richiede la correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata ex art. 130 cod. proc. pen.
Il Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Investito del reclamo proposto dal RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE NOMEso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE in data 29/05/2023 /che aveva dichiarato illegittimo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza del detenuto NOME COGNOME di acquistare un lettore CD e dei compact disk, il Tribunale di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE ha emesso un provvedimento che in parte motiva afferma di voler aderire all’orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 1306/2023 e di ritenere che il necessario ascolto dei CD comporterebbe un onere per l’RAGIONE_SOCIALEe penitenziaria organizzativamente inesigibile. In motivazione aggiunge anche di condividere l’osservazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALEe reclamante, secondo la quale il possesso di lettore CD si presterebbe all’ascolto di CD introdotti in modo fraudolento.
A fronte di queste argomentazioni, che sono effettivamente conformi all’orientamento oramai univoco e prevalente di questa Corte (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Rv. 285656 – 01) e che vanno in direzione radicalmente opposta, il provvedimento conclude che il reclamo deve essere rigettato; il dispositivo recita: «rigetta il reclamo proposto dal DAP».
2.1 La statuizione contenuta nella parte dispositiva, oltre a risultare del tutto incompatibile con i principi affermati nella parte motiva dallo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, in ogni caso non segue le direttive del giudice di –legittimità dinanzi al quale, per casi analoghi, si è formato un divra ientamento
chelin tema di regime penitenziario differenziato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 41bis ord. pen., ha ritenuto legittimo il provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione penitenziaria, di diniego di autorizzazione all’acquisto ed alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora – a causa RAGIONE_SOCIALE‘incidenza sull’organizzazion RAGIONE_SOCIALEa vita RAGIONE_SOCIALE‘istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali – non si possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti (Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa giustizia, Rv. 282213).
Come è stato affermato in altri pronunciamenti proprio in materia di acquisto di CD, in conformità a questa consolidata giurisprudenza, il Magistrato di sorveglianza deve verificare puntualmente che l’impiego non comporti inesigibili adempimenti, da parte RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi da compiere su dispositivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto RAGIONE_SOCIALEe precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato. E non può limitarsi a ritenere sufficiente – per evitare manomissioni – trattarsi di beni acquistati tramite il c.d. sopravvitto e di lettori e CD sigillati e contrassegnati SIAE
L’acquisto tramite impresa di mantenimento non implica necessariamente il controllo del materiale che fa ingresso in carcere, al fine precipuo di escludere che il contenuto sia privo di rischi per la protezione del regime differenziato. Come ha affermato Sez. 1, n. 49723 del 16/11/2022, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in proc. Mulè, n.m., «unicamente l’apertura, l’esame e l’ascolto di tutto il materiale acquistato dal detenuto potrebbe assicurare, ove attentamente compiuto da diversi operatori di polizia penitenziaria dotati RAGIONE_SOCIALEe necessarie competenze, l’assenza dei paventati rischi per la sicurezza; si tratta, come già si è detto, di un’operazione a tal punto onerosa che potrebbe determinare l’ingiustificato sviamento RAGIONE_SOCIALEe risorse umane RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione per soddisfare una opzione di gusto musicale del detenuto che esorbita dal diritto soggettivo, ove si consideri che la fruizione RAGIONE_SOCIALEa musica è ampiamente assicurata da altri canali facilmente accessibili all’interno RAGIONE_SOCIALE‘istituto carcerario».
2.2 Sulla stessa linea si è posta anche più di recente la già citata Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Rv. 285656-01, che ha ritenuto fondato un ricorso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE in considerazione del fatto che soltanto adempimenti inesigibili come l’apertura, l’esame e l’ascolto del materiale acquistato dal detenuto possano assicurare l’assenza di rischi per la sicurezza.
A ciò possono aggiungersi le considerazioni svolte da Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Rv. 283819-01: «Centrale resta l’obiettivo di inibire flussi comunicativi illeciti tra il detenuto e l’organizzazione criminale di provenienza.
In vista del raggiungimento RAGIONE_SOCIALE‘obiettivo, rileva la possibilità di procedere, sul piano tecnico, alla messa in sicurezza dei predetti dispositivi al fine di evitare manomissioni, nonché la facilità e prontezza di accesso ai relativi ti’ digitali.
Accanto alla astratta praticabilità di siffatti interventi, va apprezzata la loro diret incidenza sull’organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare ai relativi compiti, anche nelle loro dimensioni quantitative.
Va, dunque, ribadita la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALEe penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l’ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce RAGIONE_SOCIALEe risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione RAGIONE_SOCIALEa vita degli istituti penitenziari».
2.3 Non può che concludersi che la ricognizione RAGIONE_SOCIALEa costante giurisprudenza di legittimità dalla quale non vi sono motivi di discostarsi mostra la fondatezza RAGIONE_SOCIALEe ragioni proposte dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE già con il reclamo proposto al Tribunale di sorveglianza, che pure in parte motiva aveva condiviso, per poi far seguire un dispositivo di tenore opposto.
Rilevata, pertanto, la correttezza RAGIONE_SOCIALEa motivazione difforme dal dispositivo resta da valutare la sorte del provvedimento impugnato rilevando tale contraddizione dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE che ne chiede l’annullamento o in subordine la correzione.
Per casi analoghi questa Corte ha già affermato che «il principio generale secondo il quale, in caso di difformità, il dispositivo prevale sulla motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza incontra una deroga nel caso in cui l’esame RAGIONE_SOCIALEa motivazione consenta di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice» (Sez. 2, n. 3186 del 28/11/2023, dep. 2014, Rv. 258533-01) e che «in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza e di prevalenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione, la quale contenga elementi certi e logici per far ritenere errato il dispositivo, la Corte di cassazione procede alla rettifica ex art. 619 cod. proc. pen., ove ricorra una RAGIONE_SOCIALEe ipotesi tipizzate da tale disposizione, disponendo, diversamente, l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza, con o senza rinvio, a seconda che si renda o meno necessario un intervento valutativo di merito» (Sez. 6, n. 48846 del 17/11/2022, Rv. 284331-01).
Nel caso in esame sono evidenti e certi gli elementi che fanno ritenere errato il dispositivo e, non ricorrendo per un verso ipotesi tipizzate dall’art. 619 cod. proc. pen. e non risultando necessario per altro verso alcun ulteriore i terv
valutativo nel merito, deve essere disposto l’annullamento senza rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata e di quella reclamata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e quella del Magistrato di sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE del 29/05/2023.
Così deciso, il 12 luglio 2024
Il Co igliere estensore
COGNOME
Il Presidente