Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 15838 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 15838 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
avverso l’ordinanza del 17/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
emessa nell’ambito del proc., a carico di
NOME COGNOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 21/02/1976
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto dal Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 29/05/2022, che aveva accolto il reclamo ex art. 35bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) presentato da NOME COGNOME sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., il quale lamentava la lesione del proprio diritto soggettivo derivante dal divieto di acquisto di un lettore CD e di CD musicali.
Ricorre il Ministero della giustizia, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato che lo rappresenta ex lege, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, articolando due motivi d di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
2.1. Con il primo motivo denuncia, ex art. 606 lett.a), b) ed e) cod. proc. pen., la violazione o falsa applicazione degli artt. 35 bis, 41 bis e 69 ord. pen., l’esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge all’organo amministrativo dello Stato, nonché conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
2.2. Con il secondo motivo denuncia, ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen., la violazione e l’erronea applicazione degli artt. 69, 14 e 40 d.P.R. 230 del 2000, travisamento del fatto nonché conseguente contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; in particolare, il Tribunale non ha considerato come l’accoglimento dell’istanza potesse comportare inesigibili adempimenti di controllo da parte dell’amministrazione penitenziaria.
Il Procuratore generale, NOME COGNOME con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va premesso che dalla condizione detentiva possono derivare limitazioni anche significative alla ordinaria sfera dei diritti della persona e ciò anche in conseguenza dell’adozione di misure organizzative dell’Amministrazione penitenziaria volte a garantire, all’interno degli istituti, l’ordine e la sicurezza interna e, con essi, il trattamento rieducativo, cui la pena deve essere necessariamente finalizzata secondo la previsione dell’art. 27, terzo comma, Cost. Pertanto, deve essere in questa sede ribadita l’esistenza di un ambito di discrezionalità riconosciuto all’Amministrazione
penitenziaria attraverso cui definire le modalità di esercizio di alcuni diritti che l’ordinamento riconosce alle persone detenute (Sez. 1, n. 23533 del 7/07/2020, Mandala’, Rv. 279456 – 01; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 260117 – 01; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Rv. 258398 – 01); discrezionalità che si esplica in provvedimenti che devono, comunque, essere improntati al rispetto dei fondamentali canoni di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità (Sez. 1, n. 4030 del 4/12/2020, dep. 2021, Strangio, in motivazione) e non debbono sostanzialmente inibire la fruizione dei diritti stessi, restando altrimenti sindacabili in sede giurisdizionale (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, COGNOME, in motivazione). Dunque, salva la possibilità di adottare atti amministrativi di contenuto organizzativo riconducibili al legittimo esercizio di una potestà organizzatoria dell’Amministrazione penitenziaria, finalizzata all’attuazione dei suoi compiti istituzionali e, in particolare, ai compiti definiti dalla legge penitenziaria e del regolamento di esecuzione, le previsioni di tali atti debbono essere ragionevoli e proporzionate alle esigenze organizzative da soddisfare e tali aspetti sono sindacabili in sede giurisdizionale (Sez. 1, n. 24711 del 15/02/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 10421 del 1/03/2022, COGNOME, non massimata), costituendo i canoni della ragionevolezza e proporzionalità un limite all’esercizio della potestà amministrativa, distinto dal merito, questo non sindacabile, delle scelte di amministrazione.
Sempre in premessa, va ricordato che, coerentemente con le considerazioni più sopra espresse, le limitazioni ai diritti della persona detenuta sottoposta al regime differenziato devono essere giustificate dalle esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza proprie di tale regime. Diversamente, come più volte ricordato dalla Corte costituzionale, esse finirebbero per diventare ingiustificate e per risolversi in un irragionevole surplus di afflittività, che il Giudice delle leggi ha più volte sottolineato essere incompatibile con i principi costituzionali (al riguardo, si vedano, tra le altre, le sentenze nn. 97 del 2020 e 351 del 1996). Ciò sul rilievo che l’introduzione di un regime «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione», «si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un’ingiustificata deroga all’ordinario regime carcerario», dotata «di valenza meramente e ulteriormente afflittiva» (così la sentenza n. 186 del 12 ottobre 2018).
Sullo specifico tema in argomento, attinente alla possibilità per i detenuti di utilizzare, nella camera di pernottamento, strumenti tecnologici quali sono i compact disk (CD), al fine di integrare l’offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici si è già espressa questa Corte che, in recenti decisioni (Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, COGNOME, Rv. 283819; Sez. 1, n. 43484 del 30/9/2021, COGNOME, Rv. 282213; Sez. 1, n. 29819 del 25/6/2021, COGNOME) in questa sede interamente
condivise, ne ha approfondito gli snodi problematici. Il primo di essi attiene – come osservato nelle citate pronunce – alla legittimità stessa dell’autorizzazione, da parte delle direzioni degli istituti penitenziari, all’uso di lettori CD per la fruizione d contenuti musicali, tenuto conto che, come ricordato dall’Amministrazione ricorrente, le norme di Ordinamento penitenziario fanno espresso riferimento all’impiego dei suddetti dispositivi per le sole esigenze di lavoro di studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziario. Ritiene anche questo Collegio che le richiamate previsioni, storicamente datate, non valgano a stabilire una preclusione assoluta di utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi, rese attuali dall’evoluzione tecnologica; ciò anche considerato che la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei «piccoli gesti di normalità quotidiana» che la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto. E, tuttavia, se non può negarsi che l’Amministrazione penitenziaria possa consentire l’acquisto di CD musicali e l’uso dei relativi supporti, questa soluzione non può ritenersi imposta in ogni situazione e contesto. L’interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamento, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo dell’Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertita il proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato.
L’art. 41 -bis Ord. pen. prevede infatti una serie di limitazioni all’ordinario trattamento intramurario, volte a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l’esterno, mantenendo un legame con l’ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, a partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento. In questa prospettiva, l’eventuale autorizzazione all’acquisto del lettore di CD musicali da parte della direzione d’istituto dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti esser oggetto di manipolazione, al fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli a adeguate verifiche preventive come avviene, del resto, per il CD di tipo ammesso e per i relativi supporti.
Si è dunque condivisibilmente affermato, nelle sopra citate pronunce, che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto utilizzare dei lettori CD per uso ricreativo, verifichi se tale utilizzo, pure in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell’Amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l’utilizzo. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari.
3. Tanto osservato, rileva il Collegio che proprio in virtù dei principi sanciti da questa Corte, il Tribunale di Perugia ha disposto un’istruttoria, formulando all’istituto
penitenziario una specifica richiesta vola ad ottenere informazion in ordine alla presenza di altri detenuti in regime differenziato che avessero ottenuto
l’autorizzazione all’acquisto di CD musicali, e se si fossero riscontrate problematiche organizzative.
In risposta a tale richiesta, l’istituto penitenziario, con nota 01/10/2024, comunicava come già sette detenuti, su un totale di ottantadue, risultassero
autorizzati alla detenzione di lettore CD e di due CD musicali, con possibilità di ruotarli con quelli già in dotazione; aggiungeva la nota come non si fossero verificate
problematiche organizzative, pur venendo rappresentato che la detenzione costante dei supporti magnetici avrebbe potuto costituire un pericolo per l’ordine e la
sicurezza, dal momento che il supporto poteva essere usato come specchietto per accertarsi della presenza di personale penitenziario nei dintorni, mentre gli stessi CD,
se rotti, potrebbero costituire anche strumenti atti ad offendere.
A tale proposito, argomentava il Tribunale come dalle informazioni assunte si potesse dedurre che la concreta esperienza già maturata all’interno dell’istituto penitenziario di Spoleto non avesse evidenziato problematiche organizzative e, quanto ai rischi paventati nella nota, osservava come i CD vengano ogni giorno controllati al momento della consegna e del ritiro da parte della polizia penitenziaria, «che comunque può giovarsi anche delle videocamere di controllo nei corridoi per quanto concerne un uso improprio dei supporti».
Il ricorso non riesce a disarticolare il percorso argomentativo sopra esposto, non manifestamente illogico e congruamente motivato, di talché dev’essere respinto.
La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese processuali, in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 271650-01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso il 23 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
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Il Irfesidente