Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9669 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9669 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti di COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa su reclamo del detenuto NOME COGNOME, sottoposto al regime differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen., il Magistrato di sorveglianza di L’Aquila consentiva al predetto di detenere in permanenza un «dispositivo di lettura musicale già autorizzato».
Il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE penitenziaria proponeva reclamo rivolto al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, che con ordinanza del 24 gennaio 2023 lo rigettava.
Il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Giustizia ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce che il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, nell’emettere la menzionata ordinanza del 24 gennaio 2023, ha compiuto erronea applicazione degli artt. 35bis, comma 4, e 69, comma 6, lett. b), ord. pen. e violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41-bis ord. pen., pronunciando in carenza del presupposto per l’esercizio del potere RAGIONE_SOCIALEa magistratura di sorveglianza.
Il ricorrente afferma che il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa normativa di riferimento, che consente all’RAGIONE_SOCIALE penitenziaria di adottare limitazioni, purché bilanciate e razionali, quali misure di elevata sicurezza, considerate adeguate e indispensabili per conseguire gli obiettivi indicati dalle norme di rango primario, limitazioni dirette ad assicurare l’assoluta impossibilità per i soggetti in tale regime di detenzione di mantenere contatti con le organizzazioni criminali di appartenenza. Il ricorrente osserva che, mentre per ciò che riguarda i detenuti in regime detentivo ordinario è consentito adottare un provvedimento amministrativo autorizzatorio e motivato del direttore RAGIONE_SOCIALE‘istituto penitenziario, per i detenuti soggetti al regime detentivo differenziato, di cui all’ar 41-bis ord. pen., ciò è stato escluso con una prescrizione regolamentare di carattere generale, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di adottare misure di elevata sicurezza interna ed esterna previsto dalla legge.
Il ricorrente, inoltre, deduce il mancato rispetto, da parte del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali la magistratura di sorveglianza, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare dei lettori digitali per compact disk musicali per uso ricreativo, deve verificare se tale utilizzo, in assoluto non precluso dalla normativa
vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi sui dispositivi e alle verifiche sui supporti, tali da rendere ragionevole la scelta operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l’utilizzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE penitenziaria di diniego RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione all’acquisto e alla detenzione di compact disk musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l’incidenza sull’organizzazione RAGIONE_SOCIALEa vita RAGIONE_SOCIALE‘istituto in termini di impiego di risor umane e materiali, non sia possibile la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti. Va dunque ribadita la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare compact disk ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l’ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento RAGIONE_SOCIALEa possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce RAGIONE_SOCIALEe risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittim esercizio del potere di organizzazione RAGIONE_SOCIALEa vita degli istituti penitenziari. (V., anche nelle motivazioni, Sez. 1, sentenza n. 49280 del 28/09/2022, Rv. 283819 – 01; Sez. 1, sentenza n. 43484 del 30/09/2021, Rv. 282213 – 01). 1.2. Nel caso concreto ora in esame, dalla lettura RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata non emerge che il Tribunale di sorveglianza abbia fatto corretta applicazione dei suddetti principi, pienamente condivisibili. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Le affermazioni contenute nell’ordinanza, circa le operazioni di messa in sicurezza – che il personale di polizia penitenziaria è chiamato ad eseguire in materia – non dimostrano che sia stata adeguatamente valutata la loro incidenza sull’effettiva organizzazione RAGIONE_SOCIALEa vita RAGIONE_SOCIALE‘istituto in termini di impiego di riso umane e materiali.
L’ordinanza impugnata, quindi, deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato, ma valutando in modo compiuto sulla base di approfondimenti argomentativi, nel rispetto dei principi sopra richiamati, il profilo
inerente all’incidenza RAGIONE_SOCIALEe attività di messa in sicurezza di detti dispositiv sull’organizzazione RAGIONE_SOCIALEa vita RAGIONE_SOCIALE‘istituto, in termini di impiego di risorse umane e materiali.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023.